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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 43114/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata.

Rilevato che l'impugnazione è manifestamente infondata.

Considerato, anzitutto, che la censura riguardante il mancato rinvio del procedimento per impedimento del difensore di fiducia della Bono risulta privo di pregio, non essendovi traccia nel fascicolo di ufficio (che questa Corte è autorizzata a consultare in considerazione del vizio lamentato) del certificato medico che sarebbe stato depositato prima della udienza tenutasi il giorno 2 febbraio 2022 avanti il Tribunale di sorveglianza di Genova.

Rilevato, altresì, che del deposito di tale certificato non è stata fatta menzione nell' ordinanza impugnata e nemmeno nel verbale della udienza del 22 febbraio 2022; lo stesso certificato (con il visto di deposito presso il Tribunale di sorveglianza di Genova), inoltre, non risulta nemmeno allegato al ricorso in violazione del principio di autosufficienza e non viene nemmeno indicata la data in cui sarebbe stato rilasciato e da chi.

Ritenuto, poi, che il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso aveva nominato proprio sostituto processuale, ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen., l' avv. [OSCURATO:PERSONA] proprio per l'udienza sopra indicata, di talché quand'anche egli fosse stato impedito a comparire non doveva essere disposto il rinvio alla luce della sopra indicata nomina del sostituto processuale.

Considerato, altresì, che la ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato per il rigetto delle sue istanze, ritenute non accoglibili a causa della irreperibilità della condannata.

Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che l'impugnazione è manifestamente infondata. Considerato, anzitutto, che la censura riguardante il mancato rinvio del procedimento per impedimento del difensore di fiducia della Bono risulta privo di pregio, non essendovi traccia nel fascicolo di ufficio (che questa Corte è autorizzata a consultare in considerazione del vizio lamentato) del certificato medico che sarebbe stato depositato prima della udienza tenutasi il giorno 2 febbraio 2022 avanti il Tribunale di sorveglianza di Genova. Rilevato, altresì, che del deposito di tale certificato non è stata fatta menzione nell' ordinanza impugnata e nemmeno nel verbale della udienza del 22 febbraio 2022; lo stesso certificato (con il visto di deposito presso il Tribunale di sorveglianza di Genova), inoltre, non risulta nemmeno allegato al ricorso in violazione del principio di autosufficienza e non viene nemmeno indicata la data in cui sarebbe stato rilasciato e da chi. Ritenuto, poi, che il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]Urso aveva nominato proprio sostituto processuale, ai sensi dell'art.102 cod. proc. pen., l' avv. [OSCURATO:PERSONA] proprio per l'udienza sopra indicata, di talché quand'anche egli fosse stato impedito a comparire non doveva essere disposto il rinvio alla luce della sopra indicata nomina del sostituto processuale. Considerato, altresì, che la ricorrente non si confronta in modo specifico con le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato per il rigetto delle sue istanze, ritenute non accoglibili a causa della irreperibilità della condannata. Rilevato, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 13 ott
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