CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 dicembre 2021
Cassazione n. 33618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che concludeva per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato riportandosi alla requisitoria già depositata. udito il difensore avvocato [OSCURATO:PERSONA], per delega dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che illustrava i motivi del ricorso e ne chiedeva l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'appello proposto ex art. 322-bis nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del 15 febbraio 2022 rigettava l'atto di impugnazione dell'ordinanza emessa il 17 dicembre 2021 dal medesimo Tribunale, in diversa composizione, quale autorità procedente in relazione al dibattimento in corso anche nei confronti dell'attuale ricorrente. Giannborino, infatti, imputato per i delitti di intestazione fittizia di beni (art. 512-bis cod. pen.) e per impiego di denaro e beni di illecita provenienza (art. 648- ter cod. pen.), aggravato dall'art. 416-bis 1, nell'ambito del processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e altri, chiedeva nel corso del dibattimento la restituzione di 30 orologi, dei quali 29 di marca Rolex e uno di marca [OSCURATO:PERSONA], dapprima oggetto di sequestro probatorio, poi convertito in sequestro preventivo con provvedimento del G.i.p. in data 15 dicembre 2020. Inoltre chiedeva il dissequestro e la restituzione anche delle quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché di una autovettura [OSCURATO:PERSONA], un quadriciclo, una moto Yamaha e una Fiat 500. A fondamento dell'appello Giamborino rappresentava che gli orologi erano stati acquistati con pagamento di euro 557.360,50 da due rivenditori del settore, l'uno per tutti gli orologi Rolex e l'altro per il [OSCURATO:PERSONA], al costo di centomila euro. Il prezzo era stato versato a mezzo di 21 bonifici dal 23 giugno 2016 al 5 agosto 2019, tutti documentati. Tale provvista si era resa disponibile, secondo la prospettazione del Giannborino, grazie alla vendita di 800 quadri di [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo, pari a 3 milioni e 300mila euro, veniva versato con bonifici del 9 e 10 maggio 2017, rispettivamente per euro 2.200.000,00 e 1.100.000,00. L'elaborato del consulente tecnico del Giamborino documentava tali operazioni nonché ricostruiva il flusso delle somme di denaro, dal che l'esclusione che lo stesso potesse provenire da attività illecite o dalla cosca Mancuso. L'appello ricostruiva la genesi della costituzione delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui capitale sociale era stato totalmente versato dal Giamborino, come anche la provenienza delle somme utilizzate per l'acquisto di autovetture e motoveicoli. Il Tribunale del riesame reale, con l'ordinanza oggetto del presente ricorso, precisava come i beni fossero stati sequestrati ai sensi dell'art. 321, commi 2 e 3- bis, cod. proc. pen. in funzione della confisca obbligatoria prevista sia dall'art. 416- bis, comma 7, cod. pen., sia anche dall'art. 240 e 240-bis cod. pen. In relazione alla confisca prevista da tale ultima norma, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rilevava come i titoli di reato per i quali era stato disposto il sequestro consentissero la confisca ai sensi dell'art. 240-bis e l'ipotesi di accusa riguardasse la circostanza che l'intestazione fosse fittizia per l'appartenenza dei beni a [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale rilevava anche come la documentazione allegata non fosse sufficiente a specificare le modalità di acquisizione dei beni, a fronte di importi considerevoli rispetto alle possibilità economiche dell'imputato, sia per i redditi a lui attribuibili che da quanto effettivamente accertato, tanto da non ritenere giustificata tale disponibilità e quindi lecita la provenienza dei beni.Valutava, inoltre, inadeguata la documentazione afferente le fatture per milioni di euro allegate da [OSCURATO:PERSONA], con l'intenzione di dimostrare il volume di affari, in quanto in palese contrasto con quanto era emerso dalle indagini. La tesi difensiva, che la situazione patrimoniale del [OSCURATO:PERSONA] fosse stata inquinata dalla circostanza che nel corso delle indagini era stata accomunata a quella di [OSCURATO:PERSONA], che risultava caratterizzata da ingenti situazioni debitorie, veniva rimessa dal Tribunale ad un approfondimento istruttorio dibattimentale, potendo in quella sede procedersi ad eventuale perizia, non espletabile in sede incidentale, ove il "fumus" già acclarato, anche in sede di riesame, risultava confermato in assenza di significativi elementi di novità. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'appello reale, ha proposto ricorso per cassazione Giamborino. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 240, 240-bis cod. pen., 321, comma 2, cod. proc. pen. La censura si concentra sulla carenza assoluta di motivazione in ordine alle operazioni finanziarie che la consulenza tecnica di parte aveva comprovato, a riprova della liceità della provvista utilizzata per l'acquisto degli orologi, per altro precedente l'anno 2018, data di consumazione dei delitti per cui Giamborino è imputato. Tanto più che il riferimento alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. implicherebbe la necessità di un ambito di ragionevolezza temporale tra delitto- spia e accumulazione. Tale omessa valutazione integrerebbe la violazione di legge richiesta dall'art. 325, comma 1, cod. pen. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — datate 25 maggio 2022, con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato, risultando omessa la motivazione tanto da integrarsi la violazione di legge. 5. Le parti discutevano poi oralmente concludendo come indicato in epigrafe, avendo in data 17 maggio 2022 il Presidente preso atto della istanza di discussione orale avanzata dal difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01) ovvero quando la motivazione del provvedimento impugnato sia meramente apparente (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 - 01). Nel caso di specie, come osservato anche dalla Procura generale, l'ordinanza impugnata non provvede ad un esame delle specifiche deduzioni difensive e della consulenza posta a sostegno delle stesse, quanto alla ricostruzione della provvista utilizzata per l'acquisizione di quanto è stato oggetto di sequestro. In vero affermare che la difesa non abbia fornito «argomentazioni in ordine al profilo concernente il rapporto di proporzione e la compatibilità tra il patrimonio dell'indagato e le proprie fonti di guadagno, anche alla luce dei redditi dichiarati», come anche che la documentazione difensiva non appare « determinante ai fini della dimostrazione della lecita provenienza dei beni, acquistati per importi che appaiono comunque considerevoli in relazione alle possibilità dell'imputato, sia alla luce di quanto emerge dai redditi a lui attribuibili che da quanto effettivamente accertato>, per poi concludere che «sulla condizione economica dell'imputato, infatti, le indicazioni offerte dalla Difesa in ordine alle fatturazioni milionarie, realizzate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella veste di imprenditore in proprio, contrastano con quelle di segno contrario di cui alla prospettazione accusatorie», palesa la necessità di un approfondimento motivazionale, risultando apparente quello offerto dall'ordinanza nel rigettare l'appello reale. La motivazione non si confronta con le deduzioni difensive, limitandosi a richiamare una precedente decisione del Tribunale del riesame senza però chiarire se tale motivazione già si confrontava con gli ultimi dati offerti dalla difesa, attraverso la consulenza. Se è vero, come osserva il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], che il tribunale non ha il potere di compiere accertamenti diretti a verificare il rispetto del principio di proporzionalità, non di meno è tenuto a valutare il contenuto dell'eventuale consulenza tecnica presentata dalla parte ricorrente (Sez. 3, n. 29431 del 10/05/2019, Fraone, Rv. 276272 - 01) e a indicare puntualmente la sua pertinenza o meno rispetto all'oggetto dell'indagine, nonché i dati tecnici che si sottraggono alla diretta verifica in tale momento procedimentale, in assenza di un accertamento peritale, incompatibile con l'incidente cautelare (Sez. 6, Sentenza n. 53834 del 26/10/2017, Tibi, Rv. 271575 - 01), nonché, ove sussista un contrasto con altri elaborati tecnici, come nel caso in esame con le risultanze della «prospettazione accusatoria» su punti decisivi del tema cautelare, a dar conto sinteticamente delle ragioni della prevalenza dei rilievi posti a fondamento del provvedimento cautelare o viceversa di quelli difensivi, onde non incorrere nel vizio di violazione di legge per assoluta mancanza di motivazione, essendo insufficiente il generico richiamo alla consulenza tecnica dell'una o dell'altra parte (Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, PMT, Rv. 281721 - 01). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] di rinvio si atterrà al principio di diritto da ultimo richiamato. P.Q.M. Annulla l'ordinan