CassazionedecretoSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 38184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/04/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emessa il 19 aprile 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione di misure alternative alla detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, posto che dagli atti non risulta - come rilevato dal Tribunale - la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 677, comma 2 bis cod.proc.pen. . 4. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna :ihricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente