CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13858/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari dell'Il settembre 2025 con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Trani che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma IV, DPR 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine, al bilanciamento delle attenuanti con la recidiva. 2. Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile. Relativamente al giudizio di bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Rv. 270450 - 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza richiamando la gravità della condotta, considerando che l'imputato non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. La recidiva reiterata e specifica impedisce poi, ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen. il giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. In proposito, va ricordato che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria all'ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio, in quanto riferita ad un'attenuante comune che, come tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3 - n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747 01; Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Giordano, Rv. 269522 - 01). 4. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen, alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non emergendo ragioni di esonero. P.Q P.Q.ML9-redana Miccichè16 AP 6 t2t-,/ li Funzio .51t41 iiklii -Mar"