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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2006

ECLI:EU:T:2006:22
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Ordinanza del presidente del Tribunale 24 gennaio 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (Causa T‑46/03 R II) «Procedimento sommario — [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione — Concorrenza — Pagamento di un’ammenda — Garanzia bancaria — Urgenza — Insussistenza» Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo (Art. 242 CE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 28, 49) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), nella parte in cui irroga alla ricorrente in solido con l’[OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, un’ammenda di EUR 6,093 milioni e alla sola ricorrente un’ammenda di EUR 1,082 milioni. [OSCURATO:PERSONA] domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ordinanza del presidente del Tribunale 24 gennaio 2006 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (Causa T‑46/03 R II) «Procedimento sommario — [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione — Concorrenza — Pagamento di un’ammenda — Garanzia bancaria — Urgenza — Insussistenza» Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — «Fumus boni iuris» — Carattere cumulativo (Art. 242 CE; Regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2) (v. punti 28, 49) [OSCURATO:PERSONA] di sospensione dell’esecuzione della decisione della Commissione 17 dicembre 2002, relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 65 CA (COMP/37.956 — Tondo per cemento armato), nella parte in cui irroga alla ricorrente in solido con l’[OSCURATO:SOCIETA], in liquidazione, un’ammenda di EUR 6,093 milioni e alla sola ricorrente un’ammenda di EUR 1,082 milioni. [OSCURATO:PERSONA] domanda di provvedimenti provvisori è respinta. Le spese sono riservate.
Sentenza Corte di giustizia UE/2006 — Fons Iuris — Fons Iuris