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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19896/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n.2782/2021 depositata il 16/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4050/2022Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 19896/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle Entrate - Riscossione in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n.2782/2021 depositata il 16/07/2021Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 4050/2022Numero sezionale 1622/2026Numero di raccolta generale 19896/2026Data pubblicazione 15/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.940,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 14/06/2026Giuseppe [OSCURATO:PERSONA]