CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37671/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della Corte di appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria I Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo per Baldin l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Venezia riformava parzialmente la pronuncia di primo grado - riqualificando per i tre odierni imputati uno dei fatti di reato loro contestati, dichiarando non doversi procedere nei confronti di tutti gli illeciti (escluso quello di cui agli artt. 337 e 339 cod. pen.) perché estinti per intervenuta prescrizione, e riducendo la pena inflitta - e confermava nel resto la medesima pronuncia del 10 maggio 2013 con la quale il Tribunale di Padova aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui ai citati artt. 337 e 339, secondo comma, cod. pen.: per avere, in Padova, il 10 maggio 2006, in occasione dell'incontro di calcio tra le quadre del Padova e del [OSCURATO:PERSONA], usato violenza e minaccia nei confronti degli agenti di polizia della questura e del reparto mobile di Padova, in servizio di ordine pubblico nello stadio "Euganeo" per opporsi ai poliziotti che stavano cercando di convincere i tifosi (che, con il volto travisato, avevano fatto invasione di campo, scavalcando la recinzione, e aveva brandito cinture e aste di bandiera) a fare ritorno sugli spalti; minaccia consistita nel pararsi in massa, con fare provocatorio e minaccioso, brandendo cinture e aste di bandiera, colpendo la vetrata divisoria, percuotendo i pubblici ufficiali e lanciano contro di loro oggetti; con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di cinque persone riunite, mediante l'uso di armi da parte di almeno uno di esse e, comunque, da parte di più di dieci persone (capi d'imputazione rubricati con la lett. b), ripetuti con riferimento a ciascuna posizione soggettiva). 2. Avverso tale sentenza hanno presentato ricorso, con tre distinti atti di impugnazione a firma del comune difensore di fiducia, i tre imputati. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] e il Fortin hanno dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 415-bis cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale disatteso l'eccezione difensiva di nullità della notifica dell'avviso della conclusione delle indagini e di tutti gli atti successivi, erroneamente sostenendo che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse stato nominato dal Baldin e dal Fortin quale proprio difensore di fiducia nel procedimento penale, laddove i prevenuti lo avevano nominato esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo riguardante l'adozione, da parte della questura, del c.d. Daspo con divieto di accesso allo stadio e obbligo di comparizione, e nel relativo procedimento di convalida svoltosi dinanzi all'autorità giudiziaria: l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. era stato, così, notificato nel mese di agosto 20108 all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che non era stato ancora officiato dall'imputato quale suo difensore di fiducia nel procedimento penale, anziché al difensore di ufficio che era stato designato anche per altri coimputati; in tal modo si era determinata una nullità di ordine generale a regime intermedio, eccepita dalla difesa nella prima udienza utile del 25 novembre 2011. 2.2. L'Ometto ha dedotto, invece, i seguenti motivi. 2.2.1. Vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte distrettuale confermato la condanna per il reato addebitatogli al capo b), senza tenere conto che, sulla base delle testimonianze acquisite, era risultato che la finalità dell'azione dei tifosi non era stata quella di affrontare gli agenti di polizia, ma di scontrarsi con i tifosi della squadra avversaria: di talché era risultato assente l'elemento psicologico che integra il contestato reato di resistenza a pubblico ufficiale; inoltre, senza considerare che la documentazione fotografica acquisita aveva escluso che l'Ometto fosse tra coloro che erano entrati in campo, avevano lanciato oggetti o istigato, essendo egli rimasto sugli spalti. 2.2.2. Vizio di motivazione, per illogicità, per avere la Corte di merito ingiustificatamente negato il riconoscimento all'imputato delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, con conseguente riduzione della pena inflitta, benché fosse stato dimostrato che il prevenuto non aveva tenuto comportamenti violenti e non era entrato in campo. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che i ricorsi presentati nell'interesse dei tre imputati siano inammissibili. 2. Il motivo dedotto, in termini analoghi, con i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Costituisce espressione di un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo il quale, mentre la nomina di un difensore di fiducia effettuato in un procedimento incidentale (quale, ad esempio, quello relativo all'impugnazione di un provvedimento in materia cautelare) non è efficace anche nel procedimento principale, la nomina del patrocinatore di fiducia eseguita dall'imputato nel procedimento principale è efficace anche in quelli incidentali nonché nei procedimenti che dovessero sorgere "per gemmazione", ad esempio per separazione del procedimento nella fase delle indagini per iniziativa del pubblico ministero e nella fase successiva all'esercizio dell'azione penale in ragione di una intervenuta declaratoria di incompetenza (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 18908 del 02/03/2023, Arnone, Rv. 284406; Sez. 3, Sentenza n.29713 del 09/06/2021, Gai, Rv. 281766; Sez. 1, n. 8824 del 19/01/2017, Bernini, Rv. 269366). Alla stregua di tale criterio interpretativo deve considerarsi legittima la decisione della Corte di appello che ha escluso che, nel caso di specie, si fosse verificata la eccepita nullità di ordine generale: in quanto l'avviso della conclusione delle indagini ex art. 415-bis cod. proc. pen. venne notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA], che era stato nominato difensore di fiducia tanto dal Baldin quanto dal Fortin nell'ambito del procedimento n. 5688/2006 del registro delle notizie di reato, nel quale erano in corso di svolgimento le indagini, poi definite con la decisione del pubblico ministero di esercitare l'azione penale per i reati in contestazione. E ciò senza che conduca a differenti conclusioni la circostanza che, proprio nell'ambito di quello stesso procedimento, recante il medesimo numero di registro, fosse stato instaurato anche il procedimento giurisdizionale incidentale di convalida del provvedimento amministrativo del divieto di accedere alle manifestazioni sportive: considerato che, nel conferire il mandato defensionale all'avv. [OSCURATO:PERSONA], i due indagati - senza espressamente limitare l'incarico a quel solo procedimento incidentale - avevano affidato il compito difensivo al professionista "nel presente procedimento" (cioè in quello n. 5688/2006 r.g.n.r.), affidandogli "ogni più ampia facoltà difensiva". 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché presentato tardivamente. Ed infatti, la sentenza della Corte di appello di Venezia è stata emessa il 17 febbraio 2022 ed è stata depositata il 16 maggio 2022, nel rispetto del termine novanta giorni,fissato nel dispositivo a norma dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., che scadeva mercoledì 18 maggio 2022. La sentenza è stata notificata - ai sensi degli artt. 585, comma 2, lett. d) cod. proc. pen. e 15-bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n. 67, essendo stato l'imputato dichiarato contumace - il 22 giugno 2022, come pure indicato nella parte introduttiva del ricorso. Il termine di quarantacinque giorni previsto dall'art. 585, commi 1, lett. c), e 2, lett. 4), cod. proc. pen., per la proposizione dell'impugnazione decorreva, dunque, da giovedì 23 giugno 2022 e scadeva mercoledì 7 settembre 2022 (considerata la sospensione per il periodo feriale), mentre il ricorso risulta depositato il 13 settembre 2022, come da attestazione della cancelleria apposta in calce alla sentenza. 4. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr