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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 maggio 2026

Cassazione n. 14070/2026

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to e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 682/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 682/2025 depositata in data 29/01/2025 dalla Corte di giustizia tributariaNumero registro generale 15668/2025Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 14070/2026Data pubblicazione 13/05/2026di secondo grado della Sicilia (hinc: CGT2) - prende originedall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreAntonio c. s.a.s. (hinc: la contribuente o la società contribuente) controun avviso di accertamento, con il quale veniva ripresa l’IVA, ad avvisodell’amministrazione finanziaria, indebitamente detratta dalla contribuenteche non aveva correttamente applicato il meccanismo del cd. pro-rata.2.

La CGT2 – confermando la sentenza di primo grado emessa dallaCommissione tributaria provinciale di Enna – ha ritenuto invalido l’attoimpositivo impugnato, in ragione dell’omessa instaurazione delcontraddittorio preventivo, evidenziando, a tal fine, che la contribuenteaveva assolto all'onere di enunciare nel ricorso le ragioni che avrebbe potutofar valere in sede di contraddittorio preventivo.2.1.

Il giudice di seconde cure ha, poi, precisato che le difese che ilcontribuente può dimostrare, a posteriori, che avrebbe esposto in sede dicontraddittorio, ove attivato, possono anche essere ritenute infondate ai finidella decisione del ricorso, senza che questo impedisca al contribuente disuperare la c.d. prova di resistenza, qualora tali difese non sianomeramente “pretestuose”.3.

Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4.

La parte intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio (ossia, l’avvenuto espletamento delcontraddittorio preventivo) che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.1.1.

Con tale motivo la ricorrente evidenzia che, mentre il giudice diprime cure aveva ritenuto violato il termine di cui all’art. 12, comma 7,legge n. 212 del 2000 (e quindi che l’atto impositivo fosse stato emessoante tempus), la CGT2 ha confermato la sentenza appellata ritenendo cheNumero registro generale 15668/2025Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 14070/2026Data pubblicazione 13/05/2026il contraddittorio non fosse stato affatto espletato.

La sentenza impugnataha, quindi, dato rilievo a fatti diversi da quelli esaminati dal giudice di primecure.2.

Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 e degli artt. 5 e5-ter del d.lgs. n. 218/1997 – art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.2.1.

Con tale motivo la parte ricorrente rileva che l’avviso diaccertamento è stato emesso cd. a tavolino e non in esito a ispezioni,accessi o verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria.2.2.

La ricorrente evidenzia, quindi, che l’attivazione del contraddittorio,ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 218/1997, è stata, nello specifico, in linea conle esigenze di interlocuzione preventiva della contribuente nella materiaIVA.

Innegabilmente, la dimensione euro-unitaria imponeva già, all’epoca,che per l’IVA si concepissero e si attuassero contraddittoriendoprocedimentali, dunque antecedenti all’emissione degli avvisi fiscali.Tuttavia, il sistema continentale non ha fissato alcun termine dilatorio perl’emissione dell’atto impositivo.3.

I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente.

Nelcaso di specie, il giudice di prime cure aveva ritenuto non osservato iltermine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000,evidenziando che: «Orbene, venendo ora all'avviso di accertamento cheforma oggetto del presente giudizio, si rileva che trattasi di un accertamentoc.d.

“a tavolino”, emesso ante tempus dall'Ufficio e con il quale vengonopretese imposte armonizzate.

Alla luce di quanto sopra pertanto l'atto,considerato che il contribuente ha fornito la c.d. prova di resistenza sia insede procedimentale che processuale, risulta affetto da nullità radicaleinsanabile.»3.1.

La CGT2, diversamente da quanto affermato dal giudice di primogrado, ha ritenuto omesso del tutto il contraddittorio, ritenendo che lacontribuente avesse fornito (anche) la cd. prova di resistenza.Numero registro generale 15668/2025Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 14070/2026Data pubblicazione 13/05/20264.

La CGT2, tuttavia, ha omesso di valutare le comparizioni dellacontribuente davanti all’Agenzia delle Entrate in data 04/11/2019 e08/11/2019 e di verificare se tali audizioni integrassero o menol’espletamento del contraddittorio.

Tanto più che trattandosi diaccertamento a tavolino relativo a un tributo armonizzato non veniva inrilievo neppure l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, ma l’attivazionedel contraddittorio preventivo conseguiva all’applicazione diretta dellanorma unionale.

Questa Corte, peraltro, ha precisato che, in tema diaccertamento cd. a tavolino, l'amministrazione finanziaria è tenuta arispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributiarmonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a formavincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso,indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso aprocedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed ilriconoscimento dell'accesso agli atti (Cass., 08/07/2024, n. 18849).5.

Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve ritenersi fondato ilsecondo motivo, con il conseguente assorbimento del primo.5.1.

La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla CGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio.

P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con il conseguenteassorbimento del primo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. inpersona del legale rappresentante pro tempore-intimato-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSICILIA n. 682/2025 depositata il 29/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Il presente giudizio – avente per oggetto l’impugnazione della sentenzan. 682/2025 depositata in data 29/01/2025 dalla Corte di giustizia tributariaNumero registro generale 15668/2025Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 14070/2026Data pubblicazione 13/05/2026di secondo grado della Sicilia (hinc: CGT2) - prende originedall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] SalvatoreAntonio c. s.a.s. (hinc: la contribuente o la società contribuente) controun avviso di accertamento, con il quale veniva ripresa l’IVA, ad avvisodell’amministrazione finanziaria, indebitamente detratta dalla contribuenteche non aveva correttamente applicato il meccanismo del cd. pro-rata.2. La CGT2 – confermando la sentenza di primo grado emessa dallaCommissione tributaria provinciale di Enna – ha ritenuto invalido l’attoimpositivo impugnato, in ragione dell’omessa instaurazione delcontraddittorio preventivo, evidenziando, a tal fine, che la contribuenteaveva assolto all'onere di enunciare nel ricorso le ragioni che avrebbe potutofar valere in sede di contraddittorio preventivo.2.1. Il giudice di seconde cure ha, poi, precisato che le difese che ilcontribuente può dimostrare, a posteriori, che avrebbe esposto in sede dicontraddittorio, ove attivato, possono anche essere ritenute infondate ai finidella decisione del ricorso, senza che questo impedisca al contribuente disuperare la c.d. prova di resistenza, qualora tali difese non sianomeramente “pretestuose”.3. Contro la sentenza della CGT2 l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsoin cassazione con due motivi.4. La parte intimata non si è costituita.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è stato denunciato l’omesso esamecirca un fatto decisivo per il giudizio (ossia, l’avvenuto espletamento delcontraddittorio preventivo) che è stato oggetto di discussione tra le parti -art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.1.1. Con tale motivo la ricorrente evidenzia che, mentre il giudice diprime cure aveva ritenuto violato il termine di cui all’art. 12, comma 7,legge n. 212 del 2000 (e quindi che l’atto impositivo fosse stato emessoante tempus), la CGT2 ha confermato la sentenza appellata ritenendo cheNumero registro generale 15668/2025Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 14070/2026Data pubblicazione 13/05/2026il contraddittorio non fosse stato affatto espletato. La sentenza impugnataha, quindi, dato rilievo a fatti diversi da quelli esaminati dal giudice di primecure.2. Con il secondo motivo è stata denunciata la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000 e degli artt. 5 e5-ter del d.lgs. n. 218/1997 – art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.2.1. Con tale motivo la parte ricorrente rileva che l’avviso diaccertamento è stato emesso cd. a tavolino e non in esito a ispezioni,accessi o verifiche da parte dell’amministrazione finanziaria.2.2. La ricorrente evidenzia, quindi, che l’attivazione del contraddittorio,ai sensi dell’art. 5 d.lgs. n. 218/1997, è stata, nello specifico, in linea conle esigenze di interlocuzione preventiva della contribuente nella materiaIVA. Innegabilmente, la dimensione euro-unitaria imponeva già, all’epoca,che per l’IVA si concepissero e si attuassero contraddittoriendoprocedimentali, dunque antecedenti all’emissione degli avvisi fiscali.Tuttavia, il sistema continentale non ha fissato alcun termine dilatorio perl’emissione dell’atto impositivo.3. I motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente. Nelcaso di specie, il giudice di prime cure aveva ritenuto non osservato iltermine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000,evidenziando che: «Orbene, venendo ora all'avviso di accertamento cheforma oggetto del presente giudizio, si rileva che trattasi di un accertamentoc.d. “a tavolino”, emesso ante tempus dall'Ufficio e con il quale vengonopretese imposte armonizzate. Alla luce di quanto sopra pertanto l'atto,considerato che il contribuente ha fornito la c.d. prova di resistenza sia insede procedimentale che processuale, risulta affetto da nullità radicaleinsanabile.»3.1. La CGT2, diversamente da quanto affermato dal giudice di primogrado, ha ritenuto omesso del tutto il contraddittorio, ritenendo che lacontribuente avesse fornito (anche) la cd. prova di resistenza.Numero registro generale 15668/2025Numero sezionale 2401/2026Numero di raccolta generale 14070/2026Data pubblicazione 13/05/20264. La CGT2, tuttavia, ha omesso di valutare le comparizioni dellacontribuente davanti all’Agenzia delle Entrate in data 04/11/2019 e08/11/2019 e di verificare se tali audizioni integrassero o menol’espletamento del contraddittorio. Tanto più che trattandosi diaccertamento a tavolino relativo a un tributo armonizzato non veniva inrilievo neppure l’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, ma l’attivazionedel contraddittorio preventivo conseguiva all’applicazione diretta dellanorma unionale. Questa Corte, peraltro, ha precisato che, in tema diaccertamento cd. a tavolino, l'amministrazione finanziaria è tenuta arispettare il contraddittorio endoprocedimentale in presenza di tributiarmonizzati, ma le modalità per la sua realizzazione non sono a formavincolata, essendo sufficiente assicurare l'effettività dello stesso,indipendentemente dagli strumenti in concreto adottati, quali il ricorso aprocedure partecipative o l'impiego di altri meccanismi finalizzatiall'interlocuzione preventiva, come l'inoltro di questionari ed ilriconoscimento dell'accesso agli atti (Cass., 08/07/2024, n. 18849).5. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve ritenersi fondato ilsecondo motivo, con il conseguente assorbimento del primo.5.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvioalla CGT2 che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese delpresente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, con il conseguenteassorbimento del primo motivo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia che, in diversa composizione, deciderà anchesulle spese del presente giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/03/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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