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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2021

Cassazione n. 38217/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate ex art. 583 cod. pen.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio.

Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale si reiterano i motivi proposti e si contesta l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione.

Il ricorso è inammissibile.

I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, logica e corretta motivazione.

Va peraltro rilevata la manifesta infondatezza delle censure relative alla sussistenza della aggravante dell'indebolimento permanente della funzione masticatoria in conseguenza della completa avulsione di due denti (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 4177 del 07/10/2014 Rv. 262845).

Inoltre, va evidenziato che il primo motivo di ricorso è versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità.

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deci orna, il 11 maggio 2021 Il consi nsore [OSCURATO:PERSONA] li St

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2018 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Lecce ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per il reato di lesioni volontarie aggravate ex art. 583 cod. pen. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione alla aggravante di cui all'art. 583 cod. pen. e al trattamento sanzionatorio. Il difensore dell'imputato ha depositato memoria, con la quale si reiterano i motivi proposti e si contesta l'assegnazione del ricorso alla Settima Sezione. Il ricorso è inammissibile. I motivi proposti sono del tutto generici e per questo manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. In effetti le censure proposte con il ricorso sono pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello e su di esse v'è congrua, logica e corretta motivazione. Va peraltro rilevata la manifesta infondatezza delle censure relative alla sussistenza della aggravante dell'indebolimento permanente della funzione masticatoria in conseguenza della completa avulsione di due denti (tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 4177 del 07/10/2014 Rv. 262845). Inoltre, va evidenziato che il primo motivo di ricorso è versato in fatto e finalizzato a una rivalutazione delle prove non consentita in sede di legittimità. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione della genericità del ricorso, si stima equo determinare in euro 3000,00. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci orna, il 11 maggio 2021 Il consi nsore [OSCURATO:PERSONA] li St
Sentenza Cassazione n. 38217/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris