CassazionedecretoSezione 2Decisione del 25 aprile 2026
Cassazione n. 11123/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] edelettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso l’indirizzo p.e.c. diquest’ultimo;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1103/2021,pubblicata il 7 aprile 2021 e notificata il 1° giugno 2021;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 12febbraio 2026 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.;Con decreto ingiuntivo regolarmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(appaltatrice) richiese a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l (committente) ilpagamento di due fatture rimaste insolute e, cioè, la n. 36 del 26 settembreNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/20262011 di importo pari ad €. 61.141,60 e la n. 55 del 9 dicembre 2011, diimporto pari ad €. 208.000,00, relative ad un contratto di appalto a corpo,sottoscritto dalle parti in data 28 luglio 2009, per la costruzione di unapalazzina a tre piani composta in totale da 12 appartamenti, sita a PozzuoloMartesana (MI).[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione deducendo, in viaprincipale, l’illegittimità del decreto ingiuntivo e, in via subordinata,l’infondatezza della pretesa creditoria azionata ed avanzò altresì domandariconvenzionale di risarcimento dei danni in ragione dell’asseritoinadempimento della controparte.Istruita la causa mediante consulenza tecnica d’ufficio, interrotto eproseguito il giudizio a causa dell’intervenuto fallimento della societàopposta (alla quale subentrò la curatela), con la sentenza di primo grado,il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento dell’opposizione, revocò ildecreto ingiuntivo opposto e condannò l’opponente al pagamentodell’importo di €. 128.178,63, oltre IVA e interessi, in favore del [OSCURATO:SOCIETA].; inoltre, dichiarò l’improcedibilità delle domandericonvenzionali proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e compensò interamentele spese di lite tra le parti in causa.Va evidenziato che il giudice di prime cure riconobbe dovuto alcorrispettivo previsto dal contratto di appalto (€. 1.000.000,00) le sommecorrisposte dalla [OSCURATO:PERSONA] (€. 801.000,00) e quelle corrispondentialle opere non eseguite dall’impresa fallita, quantificate dal c.t.u. in €.70.821,37. Dichiarò altresì inammissibile, perché tardiva, l’ulterioredomanda del Fallimento volta ad ottenere il corrispettivo per le opereextracontrattuali, nonché improcedibile quella proposta in riconvenzionaledalla committente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.Avverso tale sentenza, ha proposto appello la [OSCURATO:PERSONA],mentre il fallimento appellato si è costituito nel giudizio di secondo grado,insistendo per il rigetto dell’impugnazione e formulando, in viasubordinata, appello incidentale condizionato.Numero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026In particolare, l’appellante ha criticato la decisione di primo gradosostenendo, col primo motivo d’impugnazione, che le sue difese eranostate erroneamente qualificate dal Tribunale come domandariconvenzionale - dichiarata improcedibile perché avanzata nei confronti diun soggetto fallito - quando invece, stante l’intervenuto fallimento dellacreditrice opposta, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in sede diprecisazione delle conclusioni, aveva espressamente convertito l’originariadomanda riconvenzionale in eccezione di compensazione.Col secondo motivo, l’appellante ha criticato l’ingiustificata selezioneoperata dal primo giudice, che lo ha condotto ad accogliere l’opposizionelimitatamente all’importo di €. 70.821,37 per le opere di finitura noncompletate dall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.A suo dire, il s.a.l. n. 14 non avrebbe attestato affatto il completamentodella palazzina di cui al contratto di appalto, in quanto, se così fosse statonella realtà, si sarebbe trattato di una “fine lavori” e non di un s.a.l. e, alladata del 22 settembre 2011, dei dodici appartamenti contrattualmenteprevisti, solo cinque erano effettivamente terminati e le opere non eseguitedall’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sugli altri sette appartamenti non consentivanoneppure l’ottenimento dell’agibilità.Inoltre, la direzione dei lavori non aveva mai autorizzato il pagamentodelle opere suddette, né mai aveva predisposto relativo certificato dipagamento; ed ancora non era mai stata rilasciata alcuna polizzadecennale postuma, così come previsto dall’art. 17 del contratto di appalto,obbligando l’opponente a sopportarne i costi, né la prevista fideiussione.Ancora, l’appellante ha evidenziato che, per i sette appartamenti non eranoda completare le sole finiture, bensì occorreva eseguire opere ben piùconsistenti, quali la stuccatura, la rasatura, l’intonacatura, la posa deipavimenti e del parquet, interventi elettrici e idraulici, giacchél’appaltatrice aveva abbandonato il cantiere a far tempo dal settembre2011, lasciando irrealizzata ben oltre la metà dei lavori commissionati.Infine, l’appellante ha aggiunto di essere stata costretta a sostituiretutte le serrature delle porte e che le opere parzialmente eseguite si eranoNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026dimostrate palesemente difformi rispetto alle pattuizioni contrattuali (comead esempio con riferimento alle canne di ventilazione dei bagni ciechi,fermate nel sottotetto), donde avrebbe dovuto esserle riconosciuto uncontrocredito risarcitorio - da opporre in compensazione - pari ai costi cheessa era stata costretta a sostenere facendo ricorso ad altre imprese per ilcompletamento e l’eliminazione dei vizi, oltre alla penale spettante a causadel ritardo per la mancata ultimazione entro il 15 luglio 2011 e al dannopatito per l’assenza di copertura assicurativa, quantificabile attraverso ilrapporto percentuale tra i premi incassati e i sinistri indennizzati dallecompagnie assicuratrici che, per rilievi statistici nazionali e sovranazionali,si sarebbe attestata intorno al 20% (venti percento) per un totale di €.80.000,00.La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha respintol’appello della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.In particolare, pur prendendo atto che in sede di precisazione delleconclusioni, la domanda riconvenzionale originariamente proposta erastata “ridotta” a eccezione di compensazione, ha affermato che taleeccezione non poteva essere reputata ammissibile, in quanto trattavasi dicontrocredito di natura risarcitoria, dunque illiquido e contestato.Inoltre, quanto al motivo riguardante l’ammontare, in sé, del saldopreteso dall’impresa fallita, ha affermato essere «corretta … la decisioneimpugnata che ha fatto proprie le conclusioni del CTU, il quale ha precisatoche alla data della disdetta contrattuale da parte della committente l’interofabbricato era realizzato ad eccezione di alcune opere di finiture interne adalcune unità immobiliari e che l’impresa Cervino entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - datadella disdetta-recesso - ha realizzato, concluso e collaudato anche le operedi urbanizzazione relative alla convenzione che non erano specificatamentedescritte all’interno del contratto di appalto, ma che dalle risultanze delleindagini sono state realizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] come opere aggiuntiveal contratto. Emerge, del resto, che era stata richiesta anche l’agibilità perle parti comuni, per tutti i box e per cinque appartamenti, così daconsentire alla committente di procedere con i primi rogiti nel mese diNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026ottobre 2011 in quanto le opere da ultimare erano mere finiture interne dicarattere estremamente marginale. Risultando pertanto immune dacensure la quantificazione di € 70.821,37 operata dal CTU con riferimentoalle opere non eseguite dall’impresa fallita, va confermato il saldo dovutocome liquidato dal Tribunale.».Avverso la menzionata sentenza d’appello, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (che,nel frattempo, ha incorporato, per fusione, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.)propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. resiste con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c., nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., laviolazione dell’art. 112 c.p.c.Sostiene, in sintesi, che la sentenza impugnata non avrebbe tenutoconto che, per costante giurisprudenza di legittimità, l’art. 56 l. fall.troverebbe applicazione anche alla compensazione di tipo giudiziale, quiperaltro basata su quantificazioni operate dalla stessa relazione di c.t.u.,che era giunta a quantificare il credito residuo del fallimento in €.76.128,63.Le critiche sono infondate, perché, come peraltro ammesso dallastessa ricorrente a pag. 12 del ricorso, la compensazione giudiziale noncostituisce un istituto a sé, separato e distinto rispetto a quella legale: einvero, come chiarito da questa Corte regolatrice, essa è, piuttosto, unaspecie dell'unico istituto della compensazione (artt. 1241 e segg. c.c.),che si realizza quando il giudice accerta, nel corso del processo, ilverificarsi di un presupposto legale che mancava, con la conseguenza chel'effetto estintivo si perfeziona non con la coesistenza dei debiti ma conl'accertamento giudiziale (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez. U, sentenza n.775 del 16 novembre 1999). Ne deriva che vengono pur sempre in rilievoNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026i requisiti codicistici previsti con riguardo alla compensazione legale e cioè,in particolare, certezza, liquidità ed esigibilità. Solo per la liquidità, l’art.1243 c.c. contempla la possibilità che il controcredito, pur non essendoliquido, risulti tuttavia di facile e pronta liquidazione da parte del giudice.Del resto, questa Corte non ha mancato di chiarire come, ai finidell'operatività della speciale compensazione tra crediti del fallito e creditiverso il fallito, prevista ex art. 56 l. fall., non occorra che i secondipresentino il requisito della esigibilità, in quanto, ai sensi dell'art. 55 l. fall.e dell’art. 1186 c.c., i debiti del fallito si considerano scaduti alla data delfallimento, ma è necessario che abbiano gli ulteriori requisiti della certezzae liquidità, richiesti in generale dall'art. 1243 c.c. (Cass. civ., Sez. 2,sentenza n. 27441 del 30 dicembre 2014). In particolare, facendoapplicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di meritoche aveva rigettato l’eccezione di compensazione sollevata dal creditoredel fallito, sul presupposto che il credito opposto fosse privo del requisitodella certezza in quanto oggetto di contestazione giudiziale.Nel caso al vaglio, dunque, la Corte territoriale ha chiarito che ilcontrocredito, oltre ad essere illiquido era altresì contestato, perchéavente natura risarcitoria e «relativo a vizi ed inadempimenti (maggioricosti che la committente è stata costretta a sostenere facendo ricorso aditte terze per il completamento, eliminazione delle difformità, penale daritardo e danno patito per l’assenza di copertura assicurativa), inverosuscettibili di accertamento solo in seguito a specifiche e complesseindagini.» (cfr., all’uopo, il penultimo capoverso di pag. 4 della sentenzaimpugnata).Si è trattato, pertanto e con tutta evidenza, di un accertamento difatto non sindacabile in sede di legittimità, cosicché il motivo di ricorsooggetto di scrutinio si infrange contro l’orientamento consolidato secondocui esso non può mai risolversi in un’istanza di revisione delle valutazionie del convincimento del giudice di merito volta all’ottenimento di unanuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed ai fini del giudizio dicassazione (Cass. civ., Sez. U, sentenza n. 24148 del 25 ottobre 2013,Numero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026nonché Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10927 del 23 aprile 2024, secondocui, in tema di ricorso per cassazione, deve ritenersi inammissibile ilmotivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostengaun’alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultinoallegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversainterpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio cheriporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suoinsieme).Non è possibile, dunque, proporre un apprezzamento diverso ealternativo delle prove, dovendosi ribadire il principio per cui l’esame deglielementi istruttori, come la scelta di quelli ritenuti più idonei a sorreggerela motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fontedi prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello diindicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto adiscutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive,dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che,sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibilicon la decisione adottata (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24maggio 2006; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23 maggio2014; Cass. civ., Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13 giugno 2014).2.- Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1460e 2697 c.c., in quanto i fatti dedotti con l’opposizione dalla [OSCURATO:SOCIETA]. integravano eccezione di inadempimento dell’operaeseguita dall’appaltatrice, la quale, secondo la prospettazione sviluppatanel ricorso, avrebbe soddisfatto gli oneri probatori solo limitatamente aquanto accertato nella relazione di c.t.u., per un importo residuo delcredito pari a €. 76.128,63.La ricorrente denuncia altresì, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4),c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c., relativamente al mancato esamedella suddetta exceptio inadimpleti contractus.Numero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026Anche tali critiche devono essere disattese, giacché la Corte di merito,alle pagg. 4-5 della sentenza impugnata, ha espressamente chiaritoessere «corretta … la decisione impugnata che ha fatto proprie leconclusioni del CTU, il quale ha precisato che alla data della disdettacontrattuale da parte della committente l’intero fabbricato era realizzatoad eccezione di alcune opere di finiture interne ad alcune unità immobiliarie che l’impresa Cervino entro il [OSCURATO:DATA_NASCITA] - data della disdetta-recesso- ha realizzato, concluso e collaudato anche le opere di urbanizzazionerelative alla convenzione che non erano specificatamente descritteall’interno del contratto di appalto, ma che dalle risultanze delle indaginisono state realizzate dall’[OSCURATO:PERSONA] come opere aggiuntive alcontratto. Emerge, del resto, che era stata richiesta anche l’agibilità perle parti comuni, per tutti i box e per cinque appartamenti, così daconsentire alla committente di procedere con i primi rogiti nel mese diottobre 2011 in quanto le opere da ultimare erano mere finiture interne dicarattere estremamente marginale. Risultando pertanto immune dacensure la quantificazione di € 70.821,37 operata dal CTU con riferimentoalle opere non eseguite dall’impresa fallita, va confermato il saldo dovutocome liquidato dal Tribunale.».Dunque, oltre a un’evidente inammissibilità della censura ex art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c. che verte - per espressa ammissione dellaricorrente - sull’avvenuto soddisfacimento degli oneri probatori (e,dunque, su valutazioni costituenti accertamenti di fatto il cui sindacato èprecluso in sede di legittimità), nemmeno può essere ravvisata un’omessapronuncia sull’eccezione di inadempimento che risulta esaminata (edisattesa), sia pure implicitamente, in tale passaggio motivazionale.3.- Con il terzo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132,195 e 342 c.p.c., per omessa considerazione degli esiti della consulenzatecnica d’ufficio, nonché delle critiche rivolte alla stessa con le osservazionidel consulente di parte della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nonché con laNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026comparsa conclusionale depositata nel giudizio di primo grado e,successivamente, con l’atto di appello.Denuncia, altresì, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.,l’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso. Secondo laprospettazione sviluppata nel ricorso, infatti, la relazione del c.t.u., anchein replica alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte, avrebbeconfermato che il credito residuo dell’[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ammontavaad €. 76.128,63, tenuto conto delle inadempienze dell’impresaappaltatrice. La Corte territoriale, quindi, avrebbe omesso anche diesaminare e di tenere in considerazione le critiche alla c.t.u. formulate dalconsulente di parte della [OSCURATO:PERSONA] con le proprie osservazioni ereiterate poi con la comparsa conclusionale suddetta, nonché con l’atto dicitazione introduttivo del giudizio d’appello; scritti con i quali la [OSCURATO:SOCIETA] aveva specificamente criticato anche la replica del c.t.u. alleosservazioni del consulente tecnico di parte.La prima delle censure sviluppate con il terzo motivo è infondata,mentre la seconda risulta inammissibile.Anzitutto, quanto all’omessa motivazione sulla quantificazionedell’importo dovuto all’impresa appaltatrice (fallita), la Corte di merito haespressamente chiarito che: «Il Tribunale ha riconosciuto dovuto alcorrispettivo previsto dal contratto di appalto (€ 1.000.000,00) le sommecorrisposte da [OSCURATO:PERSONA] (€ 801.000,00) e quelle corrispondentialle opere non eseguite dall’impresa fallita, quantificate dal CTU in €70.821,37; ha dichiarato altresì inammissibile, perché tardiva, la ulterioredomanda del Fallimento volta ad ottenere il corrispettivo per le opereextracontrattuali ed improcedibile quella riconvenzionale dellacommittente Pacis.». Dunque, rimane smentito l’assunto della ricorrente,secondo cui dalla sentenza impugnata non risulterebbe possibilecomprendere come si sia pervenuti all’importo di €. 128.178,63.In secondo luogo, dalla lettura e disamina dell’atto di citazioneintroduttivo del giudizio d’appello (a cui questa Corte di legittimità èNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026senz’altro abilitata in forza del consolidato orientamento secondo cui, intema di ricorso per cassazione, la deduzione della omessa pronuncia suun motivo di appello - per erronea lettura del suo contenuto da parte delgiudice di merito - integra un error in procedendo che legittima il giudicedi legittimità all'esame degli atti del giudizio, in quanto l'oggetto discrutinio attiene al modo in cui il processo si è svolto, ossia ai fattiprocessuali che quel vizio possono aver provocato: cfr., in tal senso, Cass.civ., Sez. 3, ordinanza n. 16028 del 7 giugno 2023), risulta piuttostoagevole desumere come le critiche che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.aveva sollevato alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio fosseroessenzialmente basate sull’assunto secondo cui la società appaltatricesarebbe incorsa in un inadempimento contrattuale, che aveva comportatol’insorgenza, a carico della suddetta committente, di danni suscettibili diesserle risarciti e con riguardo alla quantificazione dei quali, il consulentetecnico di parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva sviluppato una tabellacon alcune osservazioni riportate alle pagg. 30-32 dell’atto d’appello di cuisi tratta.Tuttavia, come già sopra chiarito con riguardo al secondo motivo diricorso, tale assunto è stato smentito dalla Corte di merito che ha spiegatoche alla data della disdetta contrattuale da parte della committente l’interofabbricato si presentava già realizzato, con le uniche eccezionirappresentate da alcune opere di finitura interna relative ad alcune unitàimmobiliari e che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., entro il 28 novembre 2011 - datadella disdetta-recesso ad opera della committente -, aveva realizzato,concluso e collaudato anche le opere di urbanizzazione relative allaconvenzione che, non essendo state specificamente descritte nell’ambitodel regolamento negoziale intercorso tra le parti, era da reputarsi allastregua di opere aggiuntive a quelle originariamente pattuite.In tal senso, dunque, risulta evidente come la sentenza impugnatanon abbia esaminato le questioni prospettate dall’appellante [OSCURATO:SOCIETA]. in punto di rilievi critici alla consulenza tecnica d’ufficio,in quanto logicamente incompatibili con l’accertamento di fatto compiutoNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026in ordine all’inadempimento contrattuale ascritto a carico della [OSCURATO:SOCIETA]. e che aveva condotto la Corte territoriale - come già soprachiarito - a disattendere, sia pure in maniera implicita, l’eccezionesollevata dalla suddetta appellante ai sensi dell’art. 1460 c.c.Del resto, al riguardo, è appena il caso di evidenziare come questaCorte di legittimità non abbia mancato di chiarire che il vizio di omessapronuncia non ricorre laddove la decisione comporti unastatuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersiravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risultiincompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nelsenso che la domanda o l'eccezione, pur non espressamente trattate,siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza (Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 25710 del 26settembre 2024).Infine, la censura sviluppata ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c. èpalesemente inammissibile, dovendo, ancora una volta, ribadirsi che«Nell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5,c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art.360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigettodell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse.» (Cass., Sez. 3,ordinanza n. 5947 del 28 febbraio 2023).Nella specie, infatti, le ragioni addotte dalla sentenza impugnata asostegno del rigetto dell’appello non possono considerarsi differenti daquelle sviluppate dal giudice di prime cure, avendo la Corte territorialeconfermato quanto statuito dal giudice di prime cure in ordineall’ammontare residuo del credito spettante in favore dell’impresaappaltatrice.Del resto, non va trascurato il principio secondo cui «Ricorre l’ipotesidi «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., conconseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fattiNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisionedi secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado,ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa,non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulterioriper rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice.»(Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 7724 del 9 marzo 2022).Peraltro, va ribadito come, nell'ipotesi di cd. “doppia conforme” ex art.348-ter, comma 5, c.p.c., fosse onere della società ricorrente indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primogrado e del rigetto dell'appello, dimostrando che sono tra loro diverse(cfr., in tal senso ed “ex permultis”, Cass. civ., Sez. T, ordinanza n. 2630del 29 gennaio 2024).Tale onere, tuttavia, non risulta essere stato assolto nel caso inesame, con conseguente inammissibilità della censura.In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate ilricorso deve essere respinto e la ricorrente condannata al pagamento dellespese processuali nella misura liquidata in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi €. 8.900,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltreaccessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatoNumero registro generale 23070/2021Numero sezionale 343/2026Numero di raccolta generale 11123/2026Data pubblicazione 25/04/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 12 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso