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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 35190/2025

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CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diAngelo [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 17 aprile 2019 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] commesso in data 15 marzo 2017.

All’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello operato una adeguata analisi della valutazione delle prove e meritando la sentenza censura anche sul piano sanzionatorio non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e non essendo la pena stata contenuta nel minimo edittale.

Rilevato che, il motivo di ricorso, in entrambe le sue articolazioni, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio irrogato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, deduce solo mere doglianze ma non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 21/10/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 della Corte d'appello di Lecce dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell’interesse diAngelo [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Lecce ha confermato la sentenza in data 17 aprile 2019 del Tribunale della medesima città con la quale era stata affermata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di truffa ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] commesso in data 15 marzo 2017. All’imputato risulta essere stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata. [OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo con motivo unico: violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. non avendo la Corte di appello operato una adeguata analisi della valutazione delle prove e meritando la sentenza censura anche sul piano sanzionatorio non essendo state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e non essendo la pena stata contenuta nel minimo edittale. Rilevato che, il motivo di ricorso, in entrambe le sue articolazioni, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio irrogato, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, deduce solo mere doglianze ma non indica in modo specifico gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 21/10/2025