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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 14502/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, nella specie giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità e circostanze dell'azione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] lo PierluIiDi Stefano DEPOS:[OSCURATO:PERSONA] LLERIAil • IL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per un motivo non consentito nonché generico e manifestamente infondato, risolvendosi la censura in una critica all'esercizio del potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena, nella specie giustificato con motivazione congrua, che attribuisce rilievo alla entità non minima del fatto e alle modalità e circostanze dell'azione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere tensore [OSCURATO:PERSONA] lo PierluIiDi Stefano DEPOS:[OSCURATO:PERSONA] LLERIAil • IL
Sentenza Cassazione n. 14502/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris