CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024
Cassazione n. 23828/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del difensore; Rilevato che la difesa lamenta: 1. Erronea interpretazione, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; 3. Violazione dell'art. 316 cod. proc. pen. in ordine alla mancata restituzione delle somme in sequestro. Considerato che la sentenza è sorretta da conferente motivazione sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente; ritenuto che i rilievi riguardanti la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, quanto argomentato dalla Corte territoriale nel motivare il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., laddove esclude che possa rinvenirsi un lucro di lieve entità nella contestata attività delittuosa, avuto riguardo al valore economico del quantitativo non modesto dello stupefacente rinvenuto nella disponibilità del reo ). ritenuto, quanto alla doglianza riguardante il sequestro conservativo della somma di danaro, che la motivazione risponde ai criteri ermeneutici stabiliti in questa sede (cfr. Sez. 6, Sentenza n. 20923 del 15/03/2012 Cc. (dep. 30/05/2012 ) Rv. 252865) e che i rilievi difensivi risultano eccentrici rispetto alle argomentazioni illustrate in motivazione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 maggio 2024 Il Consigliere estensore