CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 42674/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], osservato che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rinvio del procedimento in presenza della dichiarazione di adesione all'astensione proclamata dall'[OSCURATO:PERSONA], sono manifestamente infondati poiché contenenti la prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità che ha puntualizzato che "nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa" (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA]