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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 33751/2024

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e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Bari, ha riconosciuto il carattere prevalente delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva ed ha rideterminato la pena inflitta a PELLICORO Michele in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90.

2. L'imputo, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90.

3. Il ricorso è inammissibile dal momento che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione).

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.

La censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 è, infatti, manifestamente infondata atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità nel caso di specie prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (100 grammi di cocaina), il numero di dosi ricavabili (516 dosi medie), così da desumere una florida e non modesta attività di spaccio. 3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass.

S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013).

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale monocratico di Bari, ha riconosciuto il carattere prevalente delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla ritenuta recidiva ed ha rideterminato la pena inflitta a PELLICORO Michele in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90. 2. L'imputo, per mezzo del proprio difensore, ricorre per la cassazione della sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata qualificazione dei fatti nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90. 3. Il ricorso è inammissibile dal momento che il motivo di ricorso è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità. La censura relativa al mancato riconoscimento della ipotesi di cui all'art.73 comma 5 DPR 309/90 è, infatti, manifestamente infondata atteso che il giudice distrettuale, nel valutare la condotta delittuosa nel suo complesso, ha ragionevolmente escluso la sussistenza della ipotesi di lieve entità nel caso di specie prendendo in considerazione il dato ponderale dello stupefacente (100 grammi di cocaina), il numero di dosi ricavabili (516 dosi medie), così da desumere una florida e non modesta attività di spaccio. 3.1 Invero è stato affermato dalle Sezioni Unite che la circostanza attenuante speciale (quale era concepita dal legislatore prima della modifica normativa introdotta dal D.L. 146/2013 convertita in legge 10/2014) può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile solo dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Cass. S.U. n.35737 del 24.6.2010, sez.U, n.51063 del 27/09/2018 Murolo, Rv. 274076) e a tale proposito il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento della ipotesi lieve anche quando uno solo di tali elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia "di lieve entità" (Cass. Sez.3, n.32696 del 27/03/2015), rilevando comunque, ai fini del riconoscimento della ipotesi di minore gravità una adeguata valutazione complessiva del fatto, poiché solo in tal modo è possibile in concreto formulare un giudizio di lieve offensività del fatto (Cass. Sez.6, n.27809 del 5/03/2013). 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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