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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07729/2023

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono incieducibili perché # meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito oltre che manifestamente infondati: ed invero, la Corte territoriale ha dato conto attraverso una motivazione logica, coerente e puntuale delle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente e, con particolare riferimento alla sussistenza del dolo e del contributo prestato, è stato osservato - tra le altre - che una volta bloccata l'autovettura, l'imputato ha realizzato ulteriori condotte di resistenza, ciò a conferma della volontà di continuare la fuga; Considerato, inoltre, che per quanto concerne il secondo motivo, il giudice del gravame ha motivato in maniera adeguata, rilevando che: il contributo non marginale fornito dall'imputato ai fini della realizzazione del reato, è ostativo all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; la recidiva contestata non poteva essere esclusa stante la sistematica propensione a delinquere che risultava anche da tale episodio; le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse in considerazione, per un verso, dell'assenza di elementi favorevoli valorizzabili; per altro verso, nell'ottica di arrestare la fuga, è stato necessario il coinvolgimento di diversi operatori e ciò ha comportato, conseguentemente, notevoli pericoli per l'incolumità pubblica.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigli4re tensore i2r.s\ Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 emessa dalla Corte d'appello di Lecce; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. sono incieducibili perché # meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito oltre che manifestamente infondati: ed invero, la Corte territoriale ha dato conto attraverso una motivazione logica, coerente e puntuale delle ragioni poste a fondamento della penale responsabilità del ricorrente e, con particolare riferimento alla sussistenza del dolo e del contributo prestato, è stato osservato - tra le altre - che una volta bloccata l'autovettura, l'imputato ha realizzato ulteriori condotte di resistenza, ciò a conferma della volontà di continuare la fuga; Considerato, inoltre, che per quanto concerne il secondo motivo, il giudice del gravame ha motivato in maniera adeguata, rilevando che: il contributo non marginale fornito dall'imputato ai fini della realizzazione del reato, è ostativo all'applicazione dell'art. 114 cod. pen.; la recidiva contestata non poteva essere esclusa stante la sistematica propensione a delinquere che risultava anche da tale episodio; le circostanze attenuanti generiche non potevano essere concesse in considerazione, per un verso, dell'assenza di elementi favorevoli valorizzabili; per altro verso, nell'ottica di arrestare la fuga, è stato necessario il coinvolgimento di diversi operatori e ciò ha comportato, conseguentemente, notevoli pericoli per l'incolumità pubblica. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 febbraio 2023 Il Consigli4re tensore i2r.s\ Il P
Sentenza Cassazione n. 07729/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris