CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 44004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Polla avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Potenza; visti gli atti e l'ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 marzo 2022 il Tribunale di Potenza ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 1 marzo 2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro, con la quale gli veniva applicata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., per il quale era stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Sapri in data 26 febbraio 2022. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo, con i primi due motivi, violazioni di legge e vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria del reato, per non avere l'ordinanza impugnata considerato i rilievi difensivi in ordine alla corretta ricostruzione della dinamica del fatto (ad es., riguardo al mancato rinvenimento dell'oggetto - erroneamente qualificato come sostanza stupefacente - di cui l'indagato si sarebbe liberato nel corso dell'inseguimento da parte di un'auto "civetta", all'assenza di una sua volontà di sfuggire al controllo e alla possibilità che, nelle concrete circostanze del caso, egli non abbia visto il distintivo del Carabiniere che si era avvicinato alla sua autovettura) e alla non configurabilità degli elementi costitutivi della condotta di resistenza, avendo l'indagato immediatamente arrestato la marcia della sua autovettura quando l'auto "civetta dei Carabinieri ha iniziato ad usare i dispositivi lampeggianti. 2.1. Con un terzo motivo si censurano analoghi vizi in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e alla scelta della misura, attesa l'assenza di concretezza del pericolo di recidiva e l'incongruenza del tipo di misura coercitiva in relazione alla fattispecie di reato contestata in sede cautelare. 2.2. Con l'ultimo motivo, infine, si deducono vizi di inosservanza dell'art. 282, comma 2, cod. proc. pen. e di omessa motivazione riguardo alle esigenze lavorative dell'indagato, svolgendo egli la sua attività ad una distanza di circa venticinque chilometri dal luogo di residenza, con il conseguente rischio di non potersi agevolmente presentare in Caserma per apporvi la firma entro gli orari di apertura. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 settembre 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 20 settembre 2022 il difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, risultando dagli atti che con successiva ordinanza del 9 giugno 2022 il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Lagonegro ha revocato la su indicata misura cautelare in precedenza applicata all'odierno ricorrente. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non consegue, nel caso di specie, la condanna del ricorrente alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così