CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 44257/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 07' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso- la sentenza con cui gli è stata applicata la pena concordata ex art. 444 c.p.p., deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto come rapina anziché come furto. 2. Il ricorso è inammissibile. Il comma 2 bis dell'art. 448 cod. proc. pen., introdotto con la L. 23/6/2017 n. 103, in vigore dal 3 agosto dello stesso anno, infatti, prevede che il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. è ammissibile esclusivamente per motivi attinenti: a) all'espressione della volontà dell'imputato; b) al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza; c) all'erronea qualificazione giuridica del fatto; d) all'illegalità della pena o della misura di sicurezza irrogate. Tale disposizione si applica, per espressa previsione contenuta nell'art. 1, comma 51, della stessa legge, dal 3 agosto 2017 e, nello specifico, a tutte le impugnazioni relative a richieste di applicazione di pena formulate in data a questa successiva, come avvenuto nel caso in esame. Deve altresì precisarsi che questa Corte (Sez. 1, n. 15553 del 20/3/2018, Rv. 272619) ha già avuto modo di affermare che il legislatore della novella ha cristallizzato nell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. il risultato dell'elaborazione giurisprudenziale del giudice di legittimità, che, prima dell'introduzione della menzionata disposizione, consentiva di dedurre, con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, l'erronea qualificazione giuridica del fatto ma solo in presenza di un «errore manifesto». Si deve trattare, cioè, di un errore che emerge dalla stessa sentenza impugnata perché espressivo di una palese svista del giudice, escludendosi l'ipotesi in cui il preteso errore sia individuabile per mezzo di una specifica attività di verifica (del tipo di quella dibattimentale) degli atti del procedimento (Sez. 7, n. 39600 del 10.9.2015 ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione che richiama, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultano con immediatezza dalla contestazione). Un errore di tal fatta non è stato invero dedotto dal ricorrente, che ha incentrato il ricorso sull'asserito difetto della violenza, e nemmeno si rinviene nella sentenza impugnata. 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore -della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 29 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]Agostini (L«- DEPOSITATA