CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2025
Cassazione n. 09700/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa del Tribunale di Napoli il 25 maggio 2023, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole di una pluralità di reati tributari (art. 5, 8 e 10 del d. Igs. n. 74 del 2000); fatti commessi in Napoli in un arco temporale compreso tra il 21 luglio 2015 e il 30 maggio 2017. Osservato l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello ragionevolmente rimarcato in senso contrario il rilevante ammontare delle imposte evase, restando solo da precisare che la rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità non può costituire di per sé solo motivo dirimente ai fini dell'applicazione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025.