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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 luglio 2021

Cassazione n. 35208/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 23228-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1TO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - con troricorrente - avverso la sentenza n. 130/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 23228 sez.

M2 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 130 del 27.

1. 2020 della Corte di appello di L'Aquila, che aveva rigettato il suo appello e, in accoglimento dell'appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] di viale Abruzzo n. 229 in [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato che le aree immediatamente circostanti il fabbricato condominiale destinate all'accesso allo stesso e ai locali terranei per la larghezza coincidente con la proiezione a terra della larghezza del bovindo erano di proprietà del condominio; il condominio Abruzzo ha notificato controricorso; considerato che: cir‘l'unico motivo di ricorso denunzia" Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co. 1, n. 4, in relazione all'art. 360, c. 1, nn. 3-5 c.p.c.

", censurando la sentenza per manifesta illogicità della motivazione, per non avere preso in considerazione le deduzioni ed eccezioni sollevate dall'appellante ed avere omesso di valutare le risultanze istruttorie decisive, da cui emergeva che l'area in contestazione non era mai stata alienata al condominio ma era rimasta in proprietà dei danti causa della esponente; il mezzo appare inammissibile per l'assoluta genericità delle censure in esso formulate, che investono la sola statuizione finale della sentenza senza tradursi in specifiche critiche avverso le argomentazioni e ragioni addotte dal giudicante a sostegno della conclusione accolta, che nemmeno vengono precisate, e senza indicare le risultanze istruttorie che sarebbero state colpevolmente trascurate, ponendo così questa Corte, quale giudice di legittimità, nella impossibilità di apprezzarne il contenuto e l'effettiva rilevanza; le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello n / dovuto per il ricorso. u'LCosì deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. r te b•.• Giov n omba do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23228-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 98, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]1TO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], - con troricorrente - avverso la sentenza n. 130/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 23228 sez. M2 - ud. 08-07-2021 -2- Rilevato che: la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 130 del 27. 1. 2020 della Corte di appello di L'Aquila, che aveva rigettato il suo appello e, in accoglimento dell'appello incidentale del [OSCURATO:PERSONA] di viale Abruzzo n. 229 in [OSCURATO:PERSONA], aveva accertato che le aree immediatamente circostanti il fabbricato condominiale destinate all'accesso allo stesso e ai locali terranei per la larghezza coincidente con la proiezione a terra della larghezza del bovindo erano di proprietà del condominio; il condominio Abruzzo ha notificato controricorso; considerato che: cir‘l'unico motivo di ricorso denunzia" Violazione e falsa applicazione dell'art. 132, co. 1, n. 4, in relazione all'art. 360, c. 1, nn. 3-5 c.p.c. ", censurando la sentenza per manifesta illogicità della motivazione, per non avere preso in considerazione le deduzioni ed eccezioni sollevate dall'appellante ed avere omesso di valutare le risultanze istruttorie decisive, da cui emergeva che l'area in contestazione non era mai stata alienata al condominio ma era rimasta in proprietà dei danti causa della esponente; il mezzo appare inammissibile per l'assoluta genericità delle censure in esso formulate, che investono la sola statuizione finale della sentenza senza tradursi in specifiche critiche avverso le argomentazioni e ragioni addotte dal giudicante a sostegno della conclusione accolta, che nemmeno vengono precisate, e senza indicare le risultanze istruttorie che sarebbero state colpevolmente trascurate, ponendo così questa Corte, quale giudice di legittimità, nella impossibilità di apprezzarne il contenuto e l'effettiva rilevanza; le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della società ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro 3.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello n / dovuto per il ricorso. u'LCosì deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2021. r te b•.• Giov n omba do
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