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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 33484/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15657/25 Ritenuto che tutte le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del *giudizio rimessi alla . esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite all'identificazione dell'imputato sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguaSainente e logicamente motivate . in ragione sia dell'intestazione a suo nome dell'utenza che &Contenuto delle conversazioni intercettate per il riferimento ad elementi utili a confermarne l'identificazione; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 15657/25 Ritenuto che tutte le censure dedotte in merito alla rilevanza probatoria del contenuto delle intercettazioni sono inammissibili poiché concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del *giudizio rimessi alla . esclusiva competenza della Corte di appello di Bari, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, tenuto conto che le intercettazioni telefoniche costituiscono valido strumento probatorio quando la valutazione del loro contenuto sia compiuta con rigore e sia supportata da ineccepibili argomenti logici come nel caso di specie; ritenuto che le ulteriori doglianze riferite all'identificazione dell'imputato sono ugualmente inammissibili per l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito e per l'insindacabilità delle valutazioni adeguaSainente e logicamente motivate . in ragione sia dell'intestazione a suo nome dell'utenza che &Contenuto delle conversazioni intercettate per il riferimento ad elementi utili a confermarne l'identificazione; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende Così deciso il 26 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA]