CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 28978/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 gennaio 2022 della Corte d'appello di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 dicembre 2022, la Corte di appello di Firenze ha confermato la decisione del Tribunale di Siena con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione per il reato di cui all'art. 336 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] è accusato di aver usato violenza e minaccia nei confronti degli agenti in sevizio presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], per costringerli ad omettere un atto del loro ufficio e, in particolare, per impedire loro di sottoporre a sequestro amministrativo il ciclomotore di proprietà del ricorrente, in conseguenza delle violazioni del codice della strada - mancanza di assicurazione, in violazione dell'art. 193, connnna 2, Codice della strada. - riscontrate in occasione del controllo, mentre impartiva al figlio l'ordine di spostare il ciclomotore presso il resede di pertinenza della propria abitazione, impedendo ai pubblici ufficiali di procedere nell'immediatezza al sequestro del mezzo e alla stesura del verbale di contestazione delle infrazioni. La Corte di merito ha rigettato tutti i motivi di gravame. Quanto all'eccepita insussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del delitto di cui all'art. 336 cod. pen., ha rilevato come l'[OSCURATO:PERSONA] abbia elevato al Tanca il verbale di contestazione in ragione della circostanza che il ciclomotore fosse parcheggiato sulla pubblica via in assenza di assicurazione e, dunque, una volta elevato il verbale il mezzo avrebbe dovuto essere trasferito presso l'Azienda individuata dalla Prefettura di Siena per il trasporto e la custodia. La reazione del Tanca è risultata diretta ad opporsi al sequestro e al trasferimento del veicolo nel luogo indicato dai vigili quale deposito, scopo raggiunto dal Tanca che, dopo aver minacciato i vigili di dare loro fuoco con taniche di benzina, aveva chiamato il proprio figlio per spostare il veicolo in un vicino luogo di proprietà privata. Quanto, infine, alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., la Corte di merito ha rilevato l'inapplicabilità della disposizione ostandovi la previsione di cui all"ultimo periodo del secondo comma di detta norma che eccettua, tra le altre, l'ipotesi di reato di cui all'art. 336 cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, per i motivi di seguito esposti. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione di legge, l'erronea valutazione di prove a carico, il travisamento dei fatti e il vizio di motivazione, con particolare riferimento alla parte della decisione in cui la Corte d'appello ha respinto il motivo inerente all'assenza dell'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 336 cod. pen. e, in subordine, la riqualificazione ai sensi dell'art. 336, comma 2, cod. pen. Nello specifico, la Corte d'appello avrebbe ignorato il contenuto di atti normativi e dichiarazioni testimoniali rilevanti, incorrendo nel vizio del travisamento della prova. In primo luogo, secondo il ricorrente, in virtù dell'art. 193 del codice della strada allora vigente, l'organo accertatore non avrebbe dovuto affidare il veicolo necessariamente ad un terzo, potendo invece trasportarlo e depositarlo in luogo non soggetto a pubblico passaggio concordato con il trasgressore, circostanza verificatasi nel caso concreto e dunque conforme al dettato nornnativo. La Corte d'appello avrebbe errato allorché, partendo da un presupposto errato, ha ritenuto che il motociclo avrebbe dovuto essere condotto in un'azienda preposta al deposito. Inoltre, sarebbe stato ignorato il contenuto delle dichiarazioni testimoniali (in particolare, degli [OSCURATO:PERSONA] e Salvastrelli), dalle quali era emerso un'incertezza sull'effettiva cronologia degli eventi, visto che le minacce del Tanca erano successive e non incidevano sulla decisione dei vigili di lasciare il veicolo in un luogo di proprietà e sotto il controllo del Tanca. La condotta del Tanca sarebbe successiva al verbale di sequestro e, pertanto, in quanto non finalizzata ad impedire tale atto, doveva essere considerata quale semplice minaccia. 2.2. Con il secondo motivo, si deduce il vizio di motivazione per non aver motivato in ordine alla dedotta condotta scomposta del Tanca che si sarebbe adirato per aver erroneamente pensato che il luogo ove aveva lasciato il motorino fosse privato e che non vi era alcuna volontà di minacciare o costringere taluno a porre in essere atti contrari ai propri doveri. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla parte della sentenza in cui è stata esclusa - in virtù della novella di cui alla L. n. 77/2019 - l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. al reato di cui all'art. 336 cod. pen.. Essendo l'art. 131-bis cod. pen. norma di diritto sostanziale, l'esclusione della ipotesi contestate tra quelle a cui applicare la causa di non punibilità non può assumere efficacia retroattiva. La Corte d'appello avrebbe dovuto vagliare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di speciale tenuità del fatto, ritenuti nel caso specifico configurabili in ragione dello stato d'ira in costanza di una contestazione che appariva ingiusta, dell'evento dannoso di lieve entità, potendo il sequestro eseguirsi senza dover necessariamente condurre il ciclomotore in Azienda pubblica; la condotta minacciosa avrebbe il carattere dell'estemporaneità, come evidenziato dall'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso e fondato limitatamente al terzo motivo di ricorso quanto ad applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. 2. Il primo motivo attraverso cui il ricorrente censura la possibilità che l'azione pubblica dei verbalizzanti fosse ancora in corso al momento delle minacce rivolte al personale della polizia giudiziaria, risulta versato in fatto nella parte in cui, attraverso un'interpretazione dei dati processuali svolta previa parziale parcellizzata estrapolazione, tenta di accreditare la tesi secondo cui il sequestro (yra fosse ormai ultimato ma fosse in corso la sola attività di custodia del mezzo presso un luogo di pertinenza del ricorrente, modalità esecutiva compatibile con le norme del Codice della Strada. Deve al riguardo premettersi, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, siffatta decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, quando l'iter motivazionale di entrambe si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (ex multis, Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). L'integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, ma anche, ed a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, per tutte, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). Ciò premesso, univoca risulta in entrambe le decisioni la descrizione della condotta del Tanca che minacciava espressamente di dare fuoco ai verbalizzanti se non avessero smesso di redigere gli atti che avevano portato al sequestro del mezzo trovato sulla pubblica via in quanto sprovvisto dell'assicurazione obbligatoria. Priva di pregio risulta la parte del motivo di gravame che parte dall'erroneo presupposto secondo cui sarebbe differente la valenza da assegnare all'attività pubblica che conduceva al sequestro amministrativo del ciclomotore rispetto alla sua esecuzione da effettuarsi con custodia del mezzo presso una depositeria civica. Detta ultima attività, nella parte in cui era stata inizialmente preferita dal vigile Baccellini rispetto a quella di concedere il mezzo in custodia allo stesso soggetto a cui veniva contestata la sanzione amministrativa, già in corso da parte della prima verbalizzante aggredita ([OSCURATO:PERSONA]) - che aveva chiesto l'ausilio dei colleghi proprio a cagione delle immediate minacce rivolte dal ricorrente -, è comunque afferente alla scelta discrezionale demandata ai pubblici ufficiali e non certo condotta estranea a quella propriamente istituzionale, come il ricorrente vorrebbe far intendere allorché porta critiche solo a tale seconda fase esecutiva del provvedimento di sequestro. Esplicita, al riguardo, risulta la decisione di primo grado nella parte in cui (terzo foglio sentenza del Tribunale) aveva evidenziato come la condotta minacciosa si fosse ripetuta e fosse tesa ad impedire sia il sequestro che, successivamente, la stessa custodia presso terzi, tanto che detta ultima parte del compito istituzionale in fase di svolgimento ad opera dei pubblici ufficiali veniva di fatto impedita dal recupero del mezzo da parte del figlio incaricato dal ricorrente di spostare lo stesso nell'area di pertinenza del Tanca, così, di fatto, forzando e compromettendo l'attività degli accertatori che, pur avendo già preso contatti con la depositeria civica, erano costretti ad optare per una differente modalità di custodia. Non rilevante risulta la circostanza dedotta dal ricorrente, che invero prospetta una differente ricostruzione degli eventi e della loro cronologica sequenza ben messa in evidenza da entrambe le decisioni di merito che hanno analizzato le dichiarazioni - ritenute credibili - rese dai pubblici ufficiali, secondo cui in tali casi la legge prevede la possibilità di affidare il bene sottoposto a sequestro amministrativo al soggetto nei cui confronti viene eseguito iivincolo e che proprio tale presunto abuso aveva provocato lo stato d'ira del Tanca, sia perché - come sopra osservato - la possibilità di prevedere differenti possibilità di custodia e di esecuzione della ablazione amministrativa, rientra comunque nella sfera di competenza istituzionale dei pubblici ufficiali, sia perché le minacce erano state comunque formulate già all'atto della redazione del verbale e contestuale fase esecutive. Né si possono intravedere nell'opera di sequestro e successiva esecuzione del provvedimento amministrativo, fasi estranee rispetto alla competenza funzionale degli operanti tali da giustificare un'immediata reazione violenta e gravemente minacciosa nei confronti del personale di polizia e pertanto far venir meno la consapevolezza di porre in essere la condotta violenta tesa ad impedire l'azione amministrativa in corso. 3. Proprio tali ultime consideraziontp fanno ritenere manifestamente infondato e generico il secondo motivo con cui si deduce l'omessa risposta in ordine ai motivi di gravame (in realtà la critica rivolta attiene ad aspetti meramente formali nella parte in cui al relativo motivo non sarebbe stato dedicato un autonomo punto della decisione) che erano tesi a rappresentare l'assenza del dolo del delitto di violenza a pubblico ufficiale, visto che la Corte territoriale ha complessivamente ben messo in evidenza, pur avendo fornito una risposta unitaria che confutava il primo ed il secondo motivo di gravame, in ordine alla sussistenza del dolo, evidenziando che la condotta del ricorrente aveva in concreto raggiunto il palesato scopo di consapevolmente impedire l'apprensione del veicolo che veniva condotto dal figlio in un immobile di pertinenza del ricorrente così compromettendo la concreta esecuzione del provvedimento di sequestro secondo quanto inizialmente ipotizzato.4. Fondato risulta il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura la ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui, a seguito della interpolazione della citata noma attraverso la I. n. 77/2019, è stata eccettuata la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità in ordine al reato di cui all'art.336 cod. pen.. Poiché la causa di non punibilità disciplinata dall'art. 131-bis cod. pen. è norma di diritto sostanziale, l'esclusione della sua applicazione non può essere estesa ad ipotesi di reato commessi prima della sua introduzione, non potendo la disposizione assumere efficacia retroattiva. La Corte d'appello, assegnando valenza determinante alla parte della norma non ancora applicabile all'epoca del commesso reato, ha di fatto omesso di fornire risposta in ordine alle censure proposte in sede di gravame in cui si deduceva la scarsa offensività sulla base delle argomentazioni poste a fondamento dell'atto di appello. L'assoluta carenza di risposta sul punto, non superabile dalle pur logiche argomentazioni del giudice di primo grado che avevano comunque formato oggetto di critica rimasta inevasa, comporta l'annullamento con rinvio della decisione impugnata relativamente all'esclusa causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., dovendo la Corte di appello fornire risposta ai motivi di gravame. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131