Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2023

Cassazione n. 08925/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di due motivi con i quali si lamenta 1) la configurabilità dell'aggravante ex art. 80 d.P.R.309/1990, 2) la prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo si incentra su un'asserita illogicità motivazionale palesemente smentita dalla lettura del provvedimento impugnato che, nel declinare puntualmente i criteri interpretativi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi ha ritenuto che, oltre al sensibile discostamento dal valore soglia di di 2 Kg di principio attivo (essendo stato accertato un quantitativo superiore a 2,8 Kg), a caratterizzare la peculiare offensività della condotta concorressero altresì la considerevole organizzazione professionale nel sistema di coltivazione delle piante, realizzato con l'utilizzo di sofisticate attrezzature tecniche, e l'impiego di ben tre unità lavorative, tra cui lo stesso imputato, nella manutenzione della piantagione, dando quindi compiuta giustificazione della ritenuta sussistenza dell'aggravante; rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena, avendo la Corte distrettuale valorizzato in termini negativi non solo la sostanziale irrilevanza della confessione resa dal prevenuto stanti gli esiti inequivoci della perizia, ma altresì la sua peculiare spregiudicatezza per essere stato il reato posto in essere durante il periodo di affidamento in prova disposto con diverso procedimento; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che si compone di due motivi con i quali si lamenta 1) la configurabilità dell'aggravante ex art. 80 d.P.R.309/1990, 2) la prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti generiche, deve essere dichiarato inammissibile; rilevato che il primo motivo si incentra su un'asserita illogicità motivazionale palesemente smentita dalla lettura del provvedimento impugnato che, nel declinare puntualmente i criteri interpretativi indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi ha ritenuto che, oltre al sensibile discostamento dal valore soglia di di 2 Kg di principio attivo (essendo stato accertato un quantitativo superiore a 2,8 Kg), a caratterizzare la peculiare offensività della condotta concorressero altresì la considerevole organizzazione professionale nel sistema di coltivazione delle piante, realizzato con l'utilizzo di sofisticate attrezzature tecniche, e l'impiego di ben tre unità lavorative, tra cui lo stesso imputato, nella manutenzione della piantagione, dando quindi compiuta giustificazione della ritenuta sussistenza dell'aggravante; rilevato che quanto al secondo motivo afferente al trattamento sanzionatorio, ovverosia ad un profilo della rejudicanda naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, non possono trovare ingresso in sede di legittimità le doglianze difensive che, non evidenziando alcuna valutazione manifestamente illogica od arbitraria, non arrivano a contrastare il vaglio di adeguatezza della pena, avendo la Corte distrettuale valorizzato in termini negativi non solo la sostanziale irrilevanza della confessione resa dal prevenuto stanti gli esiti inequivoci della perizia, ma altresì la sua peculiare spregiudicatezza per essere stato il reato posto in essere durante il periodo di affidamento in prova disposto con diverso procedimento; rilevato che a tale esito segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento, nonché, non sussistendo elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativannente fissata come in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso il 27 gennaio 2023
Sentenza Cassazione n. 08925/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris