CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 2 marzo 2021 la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccato di Sassari, in parziale riforma dell'appellata sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] dal GIP del Tribunale di Sassari in data 16.01.2019, qualificato il reato di cui capo b) nel delitto dì cui all'art. 7 della L. n. 8967, rideterminava la pena inflitta in quoLo di anni cinque di reclusione ed euro 7.334,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza o comunque illogicità della motivazione in relazione alla qualificazione della pena applicata per il reato di cui al capo b). 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente