CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 2026
Cassazione n. 24835/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione coatta amministrativa in persona delcommissario liquidatore [OSCURATO:PERSONA],-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2990/2024depositata il 08/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26097/2024Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 24835/2026Data pubblicazione 28/08/20261 Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Milano rigettava ilreclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Presidente del consigliodi amministrazione di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza pronunciatadal Tribunale delle medesima città con la quale era stata dichiaratal’insolvenza ex art. 82 d.lvo 385/1992 (breviter “TUB”) di [OSCURATO:SOCIETA] spain liquidazione coatta amministrativa su istanza del commissarioliquidatore.1.1. Rilevava la Corte che correttamente era stata disposta l’audizione dellegale rappresentante in carica di [OSCURATO:SOCIETA] che, per disposizionestatutaria, era il presidente del consiglio di amministrazione, caricaricoperta da [OSCURATO:PERSONA].1.2 Evidenziava che lo stato di insolvenza della [OSCURATO:PERSONA], da individuarsisecondo i parametri di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) CCII (che ricalcal’art 5 l.fall.), con uno stato di impotenza funzionale non transitoria asoddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e, quindi, con il venir menodelle condizioni di liquidità e di credito necessarie per l'espletamento dellaspecifica attività imprenditoriale, si desumeva dalle risultanze dello statopassivo e dalle rettifiche effettuate del commissario liquidatore; talielementi, sia pur messi in evidenza ed acquisiti successivamente, eranoriferibili ad un momento anteriore all’apertura della liquidazione.1.3 In particolare era stata accertata una condizione di grave edirreversibile squilibrio patrimoniale, espressa, oltre che dallo stato passivo,depositato il 7.10.2022, che esponeva passività per € 582,8 mln circa, dicui crediti privilegiati per circa € 129,8 mln e chirografari per circa € 453mln, a cui si erano aggiunti crediti ammessi tardivamente per circa €300.000 al chirografo, dall’evidenza relativa al patrimonio netto, negativoper € 8.508.891.1.4 A determinare tale dato contribuiva la svalutazione operata dalcommissario dei titoli Greensill, ritenuta ragionevole, dal momento chel’offerta per l’acquisto degli stessi da parte di un investitore non eraNumero registro generale 26097/2024Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 24835/2026Data pubblicazione 28/08/2026definibile quale seria e concreta, e la riduzione (da nominali € 13.528.326ad € 5.300.000) del credito vantato da [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti diTundo [OSCURATO:SOCIETA] avuto riguardo alla situazione di crisi di quest’ultimarisalente agli anni 2016-2017.[OSCURATO:PERSONA], nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per cassazione,affidato a due motivi, mentre il commissario liquidatore non ha svoltodifese.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 82,comma 2, TUB e dell’art. 2384 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. enullita’ del procedimento e della sentenza impugnata in relazione all’art.360, n. 4, c.p.c.: si sostiene che la Corte abbia errato nel non dichiarare lanullità della sentenza di accertamento dello stato di insolvenza della [OSCURATO:SOCIETA] per omessa notifica da parte del commissario liquidatore degli“cessato legale rappresentante”, insieme al ricorrente, di [OSCURATO:PERSONA] cheavrebbe invece dovuto essere sentito ai sensi dell’art. 82, comma 2, TUB.1.1 In particolare la censura contesta l’impugnata sentenza laddove avevaritenuto irrilevante tale assenza di notifica, in quanto l’art. 82, comma 2,TUB, prescrive la partecipazione al procedimento «unicamente del titolaredel potere di rappresentanza generale dell’impresa e quindi nel caso inesame, il solo presidente del consiglio di amministrazione».Secondo il ricorrente la norma bancaria nel prevedere il doverosocoinvolgimento dei “cessati rappresentanti legali della banca” sialetteralmente, mediante l’utilizzo del plurale, sia in termini di ratiofunzionale della disposizione, «si riferisce alla frequente ipotesi concreta incui la rappresentanza legale dell’impresa può essere attribuita a piùsoggetti in via statutaria e mediante apposite delibere del consiglio diamministrazione attributive di tale potere. Nella specie, il potere dirappresentanza legale della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., prima della messa inNumero registro generale 26097/2024Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 24835/2026Data pubblicazione 28/08/2026liquidazione coatta amministrativa, era conferito sia al presidente del cdache all’amministratore delegato e pertanto entrambi dovevano esseresentiti dal Tribunale e comunque doveva essere loro consentito dipartecipare al procedimento. Essendo pacifico in causa chel’amministratore delegato della [OSCURATO:PERSONA], dott. [OSCURATO:PERSONA], non ha ricevuto lanotifica degli atti del procedimento, la sentenza impugnata è nulla cosìcome l’intero procedimento per mancato rispetto dell’art. 82, comma II,D.lgs. n. 385/93 (TUB)».2 Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., avendo i giudici milanesideciso questioni di diritto in maniera conforme alla giurisprudenza dellaCorte e l’esame delle argomentazioni del motivo non ne giustifica lamodifica.2.1 L’art. 82, comma 2, TUB, nella nuova versione applicabile rationetemporis, prevede che «Se una banca, anche avente natura pubblica, sitrova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione delprovvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e'stata dichiarata a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui labanca ha il centro degli interessi principali, su ricorso dei commissariliquidatori, su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la Bancad'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, accerta tale stato consentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dell'articolo298 del codice della crisi e dell'insolvenza».2.2 L’art. 2384 c.c. a sua volta stabilisce che «Il potere di rappresentanzaè generale...Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallostatuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili aiterzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbianointenzionalmente agito a danno della società».2.3 Secondo il consolidato orientamento di questa Corte l’accertamentogiudiziario dello stato di insolvenza presuppone che il contraddittorio siNumero registro generale 26097/2024Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 24835/2026Data pubblicazione 28/08/2026instauri, per l’esercizio del diritto di difesa, nei confronti dell'organo cheaveva la rappresentanza legale dell'ente alla data a cui doveva esserefatta risalire l’insolvenza ed era in grado di validamente interloquire su talivicende (cfr. Cass.n 24547/2010 16746/2013, 1645/2014 e, piùrecentemente Cass. n. 20553/2025).E’ stato precisato che la norma, laddove prescrive di sentire «i cessatirappresentanti legali della banca», rende necessaria l’instaurazione delcontraddittorio anche nei confronti dei rappresentanti legali della banca almomento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coattaamministrativa, epoca in cui ogni organo della banca cessa le propriefunzioni, ex art. 80, comma 5, TUB, ed a cui si riferisce la valutazionedella condizione di insolvenza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, TUB2.4 Il contraddittorio sull’accertamento dello stato d’insolvenza è statodunque correttamente instaurato nei confronti dell’organo amministrativodella banca antecedente alla sottoposizione alla liquidazione coatta con lanotifica dell’avviso di convocazione in camera di consiglio a [OSCURATO:PERSONA],che al momento dell’apertura della procedura di liquidazione coattaamministrativa era presidente del consiglio di amministrazione.2.5 La Corte ha accertato in maniera incontestabile che, per espressadisposizione statutaria, la rappresentanza legale della [OSCURATO:PERSONA] spettavaproprio al soggetto che riveste la carica di presidente del consiglio diamministrazione; tale organo amministrativo è quindi il solo ad esseremunito della legittimazione a interloquire sulla richiesta di declaratorio diinsolvenza.2.6 Non ricopriva il ruolo di “cessato rappresentante legale della banca”l’amministratore delegato [OSCURATO:PERSONA] il cui potere dirappresentanza, come appurato dai giudici di merito, era limitato al solocompimento degli atti di gestione a lui delegati.2.7 Né stato allegato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse titolare del potere dirappresentanza generale dell’impresa al momento (anteriore allaNumero registro generale 26097/2024Numero sezionale 3115/2026Numero di raccolta generale 24835/2026Data pubblicazione 28/08/2026dichiarazione di liquidazione coatta amministrativa) in cui è maturato lostato di insolvenza.3 Il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione, ex art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. degli artt. 5 l. fall., 20 d.lvo. 180/2015, 2 d.lvo. n.14/19 (CCII), 82 d.lvo. n. 385/93 (TUB), per avere la Corte errato nellaricostruzione della nozione di insolvenza della impresa bancaria facendolacoincidere del tutto con il deficit patrimoniale e non nella incapacità disoddisfare le obbligazioni dell’impresa3.1 Il motivo è all’evidenza inammissibile in quanto non si confronta con ildecisum: la Corte, proprio sulla scorta della giurisprudenza citata nelmotivo, ha individuato la nozione di stato di insolvenza nell’impotenzafunzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa,desumendola dal venir meno delle condizioni di liquidità e di creditonecessarie per l'espletamento della specifica attività imprenditoriale.Conclusivamente il ricorso è inammissibile.Nulla è da statuire sulle spese non avendo la procedura svolto difese. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1,comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ovedovutoCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/07/2026.Il PresidenteMassimo Ferro