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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06608/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito l'ha ritenuta sussistente in virtù di una motivazione congrua e conforme al diritto, che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), poiché - oltre a richiamare le plurime condanne riportate dell'imputato - ha considerato il fatto dimostrativo della sua accresciuta pericolosità, evidenziando come esso sia stato commesso al fine eludere il controllo nei suoi confronti (avendo lo stesso già in più occasioni violato la disciplina penale in tema di soggiorno); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine alla contestata recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di merito l'ha ritenuta sussistente in virtù di una motivazione congrua e conforme al diritto, che non può essere in questa sede utilmente sindacata (cfr. Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 - 01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841 - 01), poiché - oltre a richiamare le plurime condanne riportate dell'imputato - ha considerato il fatto dimostrativo della sua accresciuta pericolosità, evidenziando come esso sia stato commesso al fine eludere il controllo nei suoi confronti (avendo lo stesso già in più occasioni violato la disciplina penale in tema di soggiorno); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 06608/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris