CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41421/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Palermo, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all'imputato, ritenuto responsabile del delitto di furto. Considerato che l'unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, con cui si lamenta l'erronea applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni rese nella sentenza in verifica che, esclusa l'aggravante di cui all'art. 625, comma privo, n. 7), cod. pen., ha rideterminato l'aumento di pena in relazione alla recidiva specifica e infraquinquennale contestata, circostanza, quest'ultima, mai esclusa, ma solo ritenuta soccombente rispetto all'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., dal giudice di primo grado in occasione della scelta operata in sede di determinazione dell'aumento di pena da infliggere all'imputato, allorché aveva ritenuto più grave l'aumento stabilito dall'art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., rispetto a quello previsto ex art. 99 cod. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis