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CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 settembre 2026

Cassazione n. 25593/2026

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o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3443 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 526/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 03/08/2023 R.G.N. 1041/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026Data pubblicazione 21/09/20261.

Come illustrato nella sentenza rescindente di questa Corten. 23368/2022, la Corte d’appello di Palermo, in riforma dellapronuncia del Tribunale di Agrigento, respingeva tutte ledomande proposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] TreSorgenti da [OSCURATO:PERSONA] la quale, sul presupposto dellaillegittimità della utilizzazione dei singoli contratti disomministrazione, di collaborazione e a tempo determinatointercorsi fra le parti nell’arco temporale ottobre 2002/giugno2009, aveva domandato l’accertamento della sussistenza fra leparti di un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato ela condanna del Consorzio al pagamento dell’indennità previstadall’art. 32 della legge n. 183/2010; riteneva la Corte territorialeche la conversione del rapporto fosse impedita dall’art. 36 deld.lgs. n. 165/2001, applicabile al caso di specie in quanto lostesso decreto legislativo inserisce fra le amministrazionipubbliche i consorzi costituiti dagli enti territoriali e dallecomunità montane; escludeva anche la fondatezza delladomanda risarcitoria perché la ricorrente non aveva allegato eprovato il pregiudizio sofferto in ragione della condotta datoriale.2.

Con la pronuncia citata, questa Corte accoglieva, nei sensidi cui in motivazione, il primo motivo del ricorso per cassazioneproposto dalla lavoratrice, con il quale essa aveva lamentato chela Corte di Appello di Palermo si era limitata al nomen iuris,considerando il [OSCURATO:PERSONA] qualesoggetto pubblico alla luce solamente dell’art. 1 del d.lgs. n.165/2001 e della conseguente giurisprudenza di riferimento,con applicazione del disposto dell’art. 36, nonostante la naturaeminentemente privatistica ed economica dell’Ente emergentedai documenti prodotti.

Evidenziava che, in contrasto con iNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026principi di diritto espressi da questa Corte, il giudice dN’aumpeproe dlil roac colta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026aveva escluso la natura di ente pubblico economico aprescindere dall’esame dell’atto costitutivo e dello statuto, sulpresupposto che la qualificazione fosse stata già operata dallegislatore e che fosse sufficiente valorizzare la qualità degli entiassociati nonché il carattere strumentale dell’attività svolta informa consortile.

Invece, posto che i criteri di individuazionedegli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nellosvolgimento di un’attività imprenditoriale a carattere dieconomicità, strumentale alla realizzazione di detto fine, l’enteè di natura economica se produce, per legge e per statuto, equindi in modo non fattuale e non contingente, beni o servizicon criteri di economicità, ossia con equivalenza, almenotendenziale, tra costi e ricavi, analogamente a un comuneimprenditore (Cass.

S.U. n. 1132/2000, S.U. n. 6573/2006, S.U.n. 4685/2015, n. 20684/2018).

Dunque, poiché l’art. 1 deld.lgs. n. 165/2001 esclude dall’ambito delle amministrazionipubbliche gli enti pubblici economici, quanto agli enti consortili,la cui struttura è in linea generale suscettibile di atteggiarsidiversamente a seconda dell’attività espletata con riferimentoagli scopi statutari dell’ente, occorre accertarne di volta in voltala natura, posto che il riferimento contenuto nel richiamato art.1 ai “Consorzi” non consente di per sé solo di ricomprendere frale amministrazioni pubbliche anche quei consorzi che, seppurecostituiti da enti pubblici, svolgano attività economica di tipoimprenditoriale (Cass. n. 4062/2011); infatti, l’art. 25 dellalegge n. 142/1990, come modificato dall’art. 5 del d.l. n.361/1995, e, poi, sostanzialmente trasfuso negli artt. 2 e 31 deld.lgs. n. 267/2000, esclude dall’applicazione delle norme chedisciplinano il funzionamento degli enti locali (e quindidall’ambito delle amministrazioni pubbliche) i consorzi «cheNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026gestiscono attività aventi rilevanza economiNcuam ero di reac colta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026imprenditoriale» e quelli «creati per la gestione dei servizisociali, se previsto nello statuto»; non è, invece, sufficiente perricondurre l’ente consortile nell’ambito delle amministrazionipubbliche, la sola valorizzazione, per affermare l’applicabilitàdel d.lgs. n. 165/2001, in particolare dell’art. 36, della naturadegli enti associati e della finalità pubblica perseguita.3.

La sentenza impugnata veniva dunque cassata,demandando al giudice del rinvio l’accertamento sulla naturadell’ente consortile in questione; accertamento da estendere,qualora fosse emersa la natura economica dello stesso, anchealla verifica delle ulteriori condizioni che la legislazione regionalevigente ratione temporis richiedeva per la valida instaurazionedel rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli entipubblici, economici e non economici, sottoposti al controllo,tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali; etenendo conto che Cass.

S.U. n. 4685/2015 cit., ricostruital’evoluzione della normativa succedutasi nel tempo, sullapremessa che la trasformazione in contratto a tempoindeterminato è consentita solo qualora il legislatore nonrichieda per la stabile instaurazione del rapporto il rispetto diuna procedura concorsuale o selettiva, ha ritenuto che laconversione possa essere disposta per il personale degli entipubblici economici operanti nella Regione Sicilianalimitatamente ai dipendenti da inquadrare in qualifiche o profiliprofessionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di studionon superiore a quello della scuola dell’obbligo e a condizioneche la normativa applicabile ratione temporis sia quella dettatadalla L.R. n. 18/1999, che ha modificato l’art. 1 della L.R. n.12/1991, e che il rapporto si collochi temporalmente primadell’entrata in vigore della L.R. n. 15/2004, con la quale è statoNumero registro generale 23180/2023reintrodotto per gli enti pubblici economici l’obbligo dellaNu mero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 25593/2026concorsualità anche per le qualifiche meno elevate.Data pubblicazione 21/09/20264.

Riassunto il giudizio dalla lavoratrice, in esito al giudizio dirinvio la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 526/2023,confermava la decisione del Tribunale di Agrigento n. 100/2014,che aveva dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempoindeterminato con decorrenza dalla pronuncia del Tribunalestesso.

Nella seconda sentenza d’appello, la Corte distrettualequalificava il Consorzio come ente pubblico economico,confermando altresì la condanna all’indennità risarcitoria.5.

Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorsoil [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hannodepositato memoria.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., il Consorzio lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, della L. n. 196/1997,dell’art. 86, comma 9, della L. n. 276/2003, dell’art. 36, comma5, e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 22e 25 della L. n. 142/1990, della L.R. n. 15/2004, dell’art. 97Cost., dell’art. 1 della L. n.241/1990, nonché degli artt. 113,115 e 116 c.p.c.; si duole altresì della falsa applicazione delloStatuto del [OSCURATO:PERSONA], lamentandol’errata qualificazione del Consorzio come ente pubblicoeconomico anziché non economico, nonché dell’erratavalutazione delle prove; denuncia tali carenze anche ex art.360, n. 5, c.p.c., quali omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio.

In particolare, evidenzia che, ai sensi dell’art. 1,Numero registro generale 23180/2023comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i consorzi tra comuni sonoN umero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 25593/2026qualificabili come pubbliche amministrazioni, poiché la normaData pubblicazione 21/09/2026include esplicitamente tra le amministrazioni pubbliche iconsorzi di enti locali, come quello in esame, il cui statuto e attocostitutivo indicano chiaramente che si tratta di un ente privo difinalità di lucro.

Conseguentemente, secondo il ricorrente, trovaapplicazione il divieto di trasformazione dei rapporti di lavoro atermine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sancitodall’art. 36, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

Nellaprospettazione del ricorrente le disposizioni dello Statutocorroborano questa qualificazione, indicando che il pareggio dibilancio è garantito dai contributi dei comuni consorziati (art.5), che il personale è regolato con modalità analoghe a quelledegli enti locali siciliani (artt. 14 e 15), e che l’Ente è sottopostoalle norme regionali sulla tesoreria unica (art. 22). [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata, avrebbe erroneamenteritenuto che la gestione di un servizio idrico integrato, in quantodi rilevanza economica, sarebbe sufficiente a qualificare ilConsorzio come ente pubblico economico.

Ciò, secondo ilricorrente, sarebbe in contrasto con l’art. 25, comma 7-bis, dellaL. n. 142/1990, secondo cui “ai consorzi che gestiscono attivitàaventi rilevanza economica e imprenditoriale [...] si applicano[...] le norme previste per le aziende speciali”, mentre “agli altriconsorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali”.

IlConsorzio in esame, non svolgendo alcuna attivitàimprenditoriale, rientrerebbe nella seconda categoria.2.

Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., il Consorzio denuncia la violazionee falsa applicazione di norme di diritto (segnatamente dell'art.11, comma 2, della L. n. 196/1997, dell'art. 86, comma 9, dellaL. n. 276/2003, dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001,Numero registro generale 23180/2023degli artt. 22 e 25 della L. n. 142/1990 e successive modificheN, umero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 25593/2026della L.R. n. 18/1999, dell'art. 1 della L.R. n. 12/1991, della L.R.Data pubblicazione 21/09/2026n. 15/2004 e successive modifiche, dell'art. 97 Cost., degli artt.113, 115, 116 e 132 del codice di procedura civile), la manifestacontraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenzaimpugnata nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con la sentenza impugnata, avrebbeerroneamente ritenuto che la questione relativa alla legittimitàdelle clausole di durata apposte nei contratti disomministrazione fosse ormai coperta da giudicato, impedendocosì una rinnovata valutazione della loro legittimità nella fase dirinvio.

Infatti, nella prospettazione del ricorrente, l’indaginesulla natura del Consorzio e sulla legittimità dei contrattisarebbe inscindibile dal giudizio sulla legittimità dei contratti,risultando oggetto della cognizione della sentenza impugnata.

Ilconsorzio si duole, nel motivo in esame, che in ogni caso lasentenza impugnata si basa su un’errata lettura delle norme diriferimento, in particolare dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, che stabilisce che la violazione di disposizioniimperative in materia di assunzione o impiego di lavoratori nellepubbliche amministrazioni non può determinare la costituzionedi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, tanto che, essendoil Consorzio una pubblica amministrazione, la conversione delrapporto di lavoro sarebbe in ogni caso preclusa.

Avrebbe altresìviolato, la pronuncia impugnata, le norme in materia diimpugnazione dei contratti a termine, omettendo di considerarecome secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.30134/2018), l’impugnazione dell’ultimo contratto a terminenon si estende automaticamente ai contratti precedenti, con laconseguenza che tutti i termini di impugnazione di cui alla L. n.Numero registro generale 23180/2023183/2010 e al D.Lgs. n. 81/2015 risultavano scaduti.

La CorteN umero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 25593/2026territoriale non avrebbe adeguatamente considerato l’obbligoData pubblicazione 21/09/2026concorsuale reintrodotto dalla normativa regionale del 2004(L.R. n. 15/2004) anche per le qualifiche più basse, che vincolaanche gli enti pubblici economici al rispetto della proceduraconcorsuale per tutte le assunzioni, indipendentemente dallaqualifica e dal rispetto dei limiti imposti alla trasformazione deirapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempoindeterminato.

La Corte avrebbe dunque errato non applicandotale norma, vigente al momento della proposizione del giudizio,in luogo delle disposizioni previgenti (L.R. n. 18/1999 e L.R. n.12/1991), che consentivano deroghe all’obbligo concorsuale perqualifiche per cui era richiesto un titolo di studio non superiorealla scuola dell’obbligo.3.

Il ricorso, che cumula nei motivi deduzioni di violazione dilegge e vizi di omesso esame di fatti decisivi in manierapromiscua, è in parte inammissibile e in parte infondato, per leragioni espresse nella pronuncia di questa Corte n. 5634/2025,resa in controversia speculare, cui il Collegio intende darecontinuità e che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp.4.

Inammissibili, in particolare, sono le censure proposte peril vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che non è deducibilein caso di impugnativa di pronuncia cd.

«doppia conforme» (v.,tra molte, Cass. n. 23021/2014; n. 30646/2019); in tale ipotesi,il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse.Numero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/20265.

Inoltre, il giudizio di rinvio non determina, per cosìN udmierreo ,d i iral ccolta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026ritorno al punto di partenza, ma la prosecuzione delle fasiprecedenti nell’ambito perimetrato dalla pronuncia rescindente;con la conseguenza che le censure alla sentenza impugnatadevono necessariamente essere incentrate sulla violazionedell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata o impropria attuazionedei principi di diritto fissati dalla pronuncia rescindente; poichéil giudizio di rinvio si presenta come una prosecuzione delprocesso di Cassazione, nel corso dello stesso il giudice di meritoha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsial principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384c.p.c., tenendo conto della cristallizzazione della posizione delleparti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasiprocessuali fino al giudizio di cassazione ((cfr. Cass. n.21186/2026, n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005).6.

Il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di leggee omesso esame di molteplici atti normativi e statutari cheavrebbero dovuto condurre, nella prospettazione del ricorrente,ad affermare la natura pubblica del soggetto in esame, ècomunque infondato.7.

La censura proposta, pur lamentando vizi di violazione dinorme di legge sostanziale o processuale, deduce, in sostanzal'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce del materialeprocessuale, hanno operato i giudici di merito, contrapponendouna diversa interpretazione delle emergenze processuali.8.

La Corte d’Appello, muovendosi nel perimetro tracciatodalla sentenza di rinvio, ha compiuto una puntuale analisi dellostatuto del Consorzio e della sua attività, rilevando elementicaratteristici degli enti pubblici economici, quali l’autonomiagestionale e patrimoniale, e ha evidenziato che il Consorzio nonNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026è sottoposto ai poteri di controllo tipici degli enti pubbNliucmie rno odi nra ccolta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026economici.9.

In sede rescindente questa Corte aveva censurato laprima sentenza d’appello poiché aveva escluso la natura di entepubblico economico a prescindere dall'esame dell'attocostitutivo e dello statuto sul presupposto che la qualificazionefosse stata già operata dal legislatore e che fosse, altresì,sufficiente valorizzare la qualità degli enti associati nonché ilcarattere strumentale dell'attività svolta in forma consortile.Correttamente la sentenza di rinvio, sulla base dell’analisi dellostatuto, ha sottolineato, quanto alla gestione imprenditoriale,come l’attività del Consorzio, pur diretta a un servizio pubblico,è improntata a criteri di efficienza, produttività ed economicità,evidenziando in particolare, come la destinazione degli utili alreinvestimento, al miglioramento degli impianti eall’abbattimento delle tariffe non esclude la natura economica,bensì conferma l’organizzazione imprenditoriale.10.

Detta qualificazione risulta conforme alla giurisprudenzadi legittimità (richiamata nella pronuncia rescindente), che hariconosciuto come i consorzi di tal genere, pur svolgendo unservizio pubblico, operino secondo criteri di efficienza,produttività ed economicità.11.

Il secondo motivo è parimenti non meritevole diaccoglimento.12.

Quanto alla questione dell’invalidità dei singoli contratti atermine che, secondo il ricorrente, la Corte avrebbeerroneamente considerato coperta dal giudicato, deve essererilevato il difetto di autosufficienza del motivo, dedotto nonriportando l’atto di appello nella sua interezza.

In proposito,questa Corte ha più volte evidenziato come, ai fini del rispettodell’onere di specificazione dei motivi di ricorso, sonoNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6N, ucm.epro. cdi. r,a ccolta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026le censure fondate su atti e documenti del giudizio di meritoqualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti,senza riprodurli nel ricorso (Cass.

S.U. n. 34469/2019, sullascorta di Cass.

S.U. n. 7701/2016).13.

In ogni caso la Corte d’Appello ha adeguatamente valutatola normativa regionale applicabile e ha correttamente escluso larilevanza della L.R. n. 15/2004 rispetto al caso in esame,osservando che “la sequenza contrattuale di cui è stata parteGraci è iniziata nel 2002 e già il termine apposto al primocontratto era illegittimo, secondo la statuizione di primo gradoormai assistita dal giudicato, sicché è applicabile rationetemporis la l. r. n. 18/99 che, modificando l’art. 1 l. r. n. 12/91,per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il titolo di studionon superiore alla scuola dell’obbligo consentiva lainstaurazione del rapporto senza procedura concorsuale.” Ilmotivo in esame, a fronte di tali considerazioni, basate sullacorretta ricostruzione della vicenda processuale, per un versonon corrobora le proprie allegazioni in maniera corretta, peraltro verso contrappone una diversa ricostruzione della vicendarispetto a quella proposta e argomentata dalla Corte quanto alregime applicabile.14.

Il ricorso deve essere pertanto respinto, con regolazionedelle spese del presente giudizio come da dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026che liquida in € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarNiuem enroe dlli ara ccolta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026misura del 15 per cento, esborsi liquidati in € 200, accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteCaterina Marotta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro2026 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]3443 [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 526/2023 della CORTE D'APPELLO diPALERMO, depositata il 03/08/2023 R.G.N. 1041/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del10/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026Data pubblicazione 21/09/20261. Come illustrato nella sentenza rescindente di questa Corten. 23368/2022, la Corte d’appello di Palermo, in riforma dellapronuncia del Tribunale di Agrigento, respingeva tutte ledomande proposte nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] TreSorgenti da [OSCURATO:PERSONA] la quale, sul presupposto dellaillegittimità della utilizzazione dei singoli contratti disomministrazione, di collaborazione e a tempo determinatointercorsi fra le parti nell’arco temporale ottobre 2002/giugno2009, aveva domandato l’accertamento della sussistenza fra leparti di un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato ela condanna del Consorzio al pagamento dell’indennità previstadall’art. 32 della legge n. 183/2010; riteneva la Corte territorialeche la conversione del rapporto fosse impedita dall’art. 36 deld.lgs. n. 165/2001, applicabile al caso di specie in quanto lostesso decreto legislativo inserisce fra le amministrazionipubbliche i consorzi costituiti dagli enti territoriali e dallecomunità montane; escludeva anche la fondatezza delladomanda risarcitoria perché la ricorrente non aveva allegato eprovato il pregiudizio sofferto in ragione della condotta datoriale.2. Con la pronuncia citata, questa Corte accoglieva, nei sensidi cui in motivazione, il primo motivo del ricorso per cassazioneproposto dalla lavoratrice, con il quale essa aveva lamentato chela Corte di Appello di Palermo si era limitata al nomen iuris,considerando il [OSCURATO:PERSONA] qualesoggetto pubblico alla luce solamente dell’art. 1 del d.lgs. n.165/2001 e della conseguente giurisprudenza di riferimento,con applicazione del disposto dell’art. 36, nonostante la naturaeminentemente privatistica ed economica dell’Ente emergentedai documenti prodotti. Evidenziava che, in contrasto con iNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026principi di diritto espressi da questa Corte, il giudice dN’aumpeproe dlil roac colta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026aveva escluso la natura di ente pubblico economico aprescindere dall’esame dell’atto costitutivo e dello statuto, sulpresupposto che la qualificazione fosse stata già operata dallegislatore e che fosse sufficiente valorizzare la qualità degli entiassociati nonché il carattere strumentale dell’attività svolta informa consortile. Invece, posto che i criteri di individuazionedegli enti pubblici economici consistono nel fine pubblico e nellosvolgimento di un’attività imprenditoriale a carattere dieconomicità, strumentale alla realizzazione di detto fine, l’enteè di natura economica se produce, per legge e per statuto, equindi in modo non fattuale e non contingente, beni o servizicon criteri di economicità, ossia con equivalenza, almenotendenziale, tra costi e ricavi, analogamente a un comuneimprenditore (Cass. S.U. n. 1132/2000, S.U. n. 6573/2006, S.U.n. 4685/2015, n. 20684/2018). Dunque, poiché l’art. 1 deld.lgs. n. 165/2001 esclude dall’ambito delle amministrazionipubbliche gli enti pubblici economici, quanto agli enti consortili,la cui struttura è in linea generale suscettibile di atteggiarsidiversamente a seconda dell’attività espletata con riferimentoagli scopi statutari dell’ente, occorre accertarne di volta in voltala natura, posto che il riferimento contenuto nel richiamato art.1 ai “Consorzi” non consente di per sé solo di ricomprendere frale amministrazioni pubbliche anche quei consorzi che, seppurecostituiti da enti pubblici, svolgano attività economica di tipoimprenditoriale (Cass. n. 4062/2011); infatti, l’art. 25 dellalegge n. 142/1990, come modificato dall’art. 5 del d.l. n.361/1995, e, poi, sostanzialmente trasfuso negli artt. 2 e 31 deld.lgs. n. 267/2000, esclude dall’applicazione delle norme chedisciplinano il funzionamento degli enti locali (e quindidall’ambito delle amministrazioni pubbliche) i consorzi «cheNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026gestiscono attività aventi rilevanza economiNcuam ero di reac colta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026imprenditoriale» e quelli «creati per la gestione dei servizisociali, se previsto nello statuto»; non è, invece, sufficiente perricondurre l’ente consortile nell’ambito delle amministrazionipubbliche, la sola valorizzazione, per affermare l’applicabilitàdel d.lgs. n. 165/2001, in particolare dell’art. 36, della naturadegli enti associati e della finalità pubblica perseguita.3. La sentenza impugnata veniva dunque cassata,demandando al giudice del rinvio l’accertamento sulla naturadell’ente consortile in questione; accertamento da estendere,qualora fosse emersa la natura economica dello stesso, anchealla verifica delle ulteriori condizioni che la legislazione regionalevigente ratione temporis richiedeva per la valida instaurazionedel rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli entipubblici, economici e non economici, sottoposti al controllo,tutela e vigilanza della Regione o degli enti locali territoriali; etenendo conto che Cass. S.U. n. 4685/2015 cit., ricostruital’evoluzione della normativa succedutasi nel tempo, sullapremessa che la trasformazione in contratto a tempoindeterminato è consentita solo qualora il legislatore nonrichieda per la stabile instaurazione del rapporto il rispetto diuna procedura concorsuale o selettiva, ha ritenuto che laconversione possa essere disposta per il personale degli entipubblici economici operanti nella Regione Sicilianalimitatamente ai dipendenti da inquadrare in qualifiche o profiliprofessionali per i quali è richiesto il possesso del titolo di studionon superiore a quello della scuola dell’obbligo e a condizioneche la normativa applicabile ratione temporis sia quella dettatadalla L.R. n. 18/1999, che ha modificato l’art. 1 della L.R. n.12/1991, e che il rapporto si collochi temporalmente primadell’entrata in vigore della L.R. n. 15/2004, con la quale è statoNumero registro generale 23180/2023reintrodotto per gli enti pubblici economici l’obbligo dellaNu mero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 25593/2026concorsualità anche per le qualifiche meno elevate.Data pubblicazione 21/09/20264. Riassunto il giudizio dalla lavoratrice, in esito al giudizio dirinvio la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 526/2023,confermava la decisione del Tribunale di Agrigento n. 100/2014,che aveva dichiarato l’esistenza di un rapporto di lavoro a tempoindeterminato con decorrenza dalla pronuncia del Tribunalestesso. Nella seconda sentenza d’appello, la Corte distrettualequalificava il Consorzio come ente pubblico economico,confermando altresì la condanna all’indennità risarcitoria.5. Per la cassazione della predetta sentenza propone ricorsoil [OSCURATO:PERSONA], articolato in due motivi;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]; entrambe le parti hannodepositato memoria.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., il Consorzio lamenta la violazionee falsa applicazione dell’art. 11, comma 2, della L. n. 196/1997,dell’art. 86, comma 9, della L. n. 276/2003, dell’art. 36, comma5, e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 22e 25 della L. n. 142/1990, della L.R. n. 15/2004, dell’art. 97Cost., dell’art. 1 della L. n.241/1990, nonché degli artt. 113,115 e 116 c.p.c.; si duole altresì della falsa applicazione delloStatuto del [OSCURATO:PERSONA], lamentandol’errata qualificazione del Consorzio come ente pubblicoeconomico anziché non economico, nonché dell’erratavalutazione delle prove; denuncia tali carenze anche ex art.360, n. 5, c.p.c., quali omesso esame di un fatto decisivo per ilgiudizio. In particolare, evidenzia che, ai sensi dell’art. 1,Numero registro generale 23180/2023comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, i consorzi tra comuni sonoN umero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 25593/2026qualificabili come pubbliche amministrazioni, poiché la normaData pubblicazione 21/09/2026include esplicitamente tra le amministrazioni pubbliche iconsorzi di enti locali, come quello in esame, il cui statuto e attocostitutivo indicano chiaramente che si tratta di un ente privo difinalità di lucro. Conseguentemente, secondo il ricorrente, trovaapplicazione il divieto di trasformazione dei rapporti di lavoro atermine in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sancitodall’art. 36, comma 5, del medesimo decreto legislativo. Nellaprospettazione del ricorrente le disposizioni dello Statutocorroborano questa qualificazione, indicando che il pareggio dibilancio è garantito dai contributi dei comuni consorziati (art.5), che il personale è regolato con modalità analoghe a quelledegli enti locali siciliani (artt. 14 e 15), e che l’Ente è sottopostoalle norme regionali sulla tesoreria unica (art. 22). [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza impugnata, avrebbe erroneamenteritenuto che la gestione di un servizio idrico integrato, in quantodi rilevanza economica, sarebbe sufficiente a qualificare ilConsorzio come ente pubblico economico. Ciò, secondo ilricorrente, sarebbe in contrasto con l’art. 25, comma 7-bis, dellaL. n. 142/1990, secondo cui “ai consorzi che gestiscono attivitàaventi rilevanza economica e imprenditoriale [...] si applicano[...] le norme previste per le aziende speciali”, mentre “agli altriconsorzi si applicano le norme dettate per gli enti locali”. IlConsorzio in esame, non svolgendo alcuna attivitàimprenditoriale, rientrerebbe nella seconda categoria.2. Con il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., il Consorzio denuncia la violazionee falsa applicazione di norme di diritto (segnatamente dell'art.11, comma 2, della L. n. 196/1997, dell'art. 86, comma 9, dellaL. n. 276/2003, dell'art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001,Numero registro generale 23180/2023degli artt. 22 e 25 della L. n. 142/1990 e successive modificheN, umero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 25593/2026della L.R. n. 18/1999, dell'art. 1 della L.R. n. 12/1991, della L.R.Data pubblicazione 21/09/2026n. 15/2004 e successive modifiche, dell'art. 97 Cost., degli artt.113, 115, 116 e 132 del codice di procedura civile), la manifestacontraddittorietà e illogicità della motivazione della sentenzaimpugnata nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, con la sentenza impugnata, avrebbeerroneamente ritenuto che la questione relativa alla legittimitàdelle clausole di durata apposte nei contratti disomministrazione fosse ormai coperta da giudicato, impedendocosì una rinnovata valutazione della loro legittimità nella fase dirinvio. Infatti, nella prospettazione del ricorrente, l’indaginesulla natura del Consorzio e sulla legittimità dei contrattisarebbe inscindibile dal giudizio sulla legittimità dei contratti,risultando oggetto della cognizione della sentenza impugnata. Ilconsorzio si duole, nel motivo in esame, che in ogni caso lasentenza impugnata si basa su un’errata lettura delle norme diriferimento, in particolare dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, che stabilisce che la violazione di disposizioniimperative in materia di assunzione o impiego di lavoratori nellepubbliche amministrazioni non può determinare la costituzionedi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, tanto che, essendoil Consorzio una pubblica amministrazione, la conversione delrapporto di lavoro sarebbe in ogni caso preclusa. Avrebbe altresìviolato, la pronuncia impugnata, le norme in materia diimpugnazione dei contratti a termine, omettendo di considerarecome secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n.30134/2018), l’impugnazione dell’ultimo contratto a terminenon si estende automaticamente ai contratti precedenti, con laconseguenza che tutti i termini di impugnazione di cui alla L. n.Numero registro generale 23180/2023183/2010 e al D.Lgs. n. 81/2015 risultavano scaduti. La CorteN umero sezionale 3443/2026Numero di raccolta generale 25593/2026territoriale non avrebbe adeguatamente considerato l’obbligoData pubblicazione 21/09/2026concorsuale reintrodotto dalla normativa regionale del 2004(L.R. n. 15/2004) anche per le qualifiche più basse, che vincolaanche gli enti pubblici economici al rispetto della proceduraconcorsuale per tutte le assunzioni, indipendentemente dallaqualifica e dal rispetto dei limiti imposti alla trasformazione deirapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempoindeterminato. La Corte avrebbe dunque errato non applicandotale norma, vigente al momento della proposizione del giudizio,in luogo delle disposizioni previgenti (L.R. n. 18/1999 e L.R. n.12/1991), che consentivano deroghe all’obbligo concorsuale perqualifiche per cui era richiesto un titolo di studio non superiorealla scuola dell’obbligo.3. Il ricorso, che cumula nei motivi deduzioni di violazione dilegge e vizi di omesso esame di fatti decisivi in manierapromiscua, è in parte inammissibile e in parte infondato, per leragioni espresse nella pronuncia di questa Corte n. 5634/2025,resa in controversia speculare, cui il Collegio intende darecontinuità e che si richiamano anche ai sensi dell’art. 118 disp.4. Inammissibili, in particolare, sono le censure proposte peril vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., che non è deducibilein caso di impugnativa di pronuncia cd. «doppia conforme» (v.,tra molte, Cass. n. 23021/2014; n. 30646/2019); in tale ipotesi,il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità delmotivo di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., deve indicare le ragionidi fatto poste a base della decisione di primo grado e quelleposte a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrandoche esse sono tra loro diverse.Numero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/20265. Inoltre, il giudizio di rinvio non determina, per cosìN udmierreo ,d i iral ccolta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026ritorno al punto di partenza, ma la prosecuzione delle fasiprecedenti nell’ambito perimetrato dalla pronuncia rescindente;con la conseguenza che le censure alla sentenza impugnatadevono necessariamente essere incentrate sulla violazionedell’art. 384 c.p.c., ovvero sulla mancata o impropria attuazionedei principi di diritto fissati dalla pronuncia rescindente; poichéil giudizio di rinvio si presenta come una prosecuzione delprocesso di Cassazione, nel corso dello stesso il giudice di meritoha il compito di svolgere quelle attività necessarie a conformarsial principio di diritto enunciato dalla S.C. ai sensi dell’art. 384c.p.c., tenendo conto della cristallizzazione della posizione delleparti nei termini in cui era rimasta definita nelle precedenti fasiprocessuali fino al giudizio di cassazione ((cfr. Cass. n.21186/2026, n. 11411/2018, n. 7281/2011, n. 11962/2005).6. Il primo motivo di ricorso, proposto per violazione di leggee omesso esame di molteplici atti normativi e statutari cheavrebbero dovuto condurre, nella prospettazione del ricorrente,ad affermare la natura pubblica del soggetto in esame, ècomunque infondato.7. La censura proposta, pur lamentando vizi di violazione dinorme di legge sostanziale o processuale, deduce, in sostanzal'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce del materialeprocessuale, hanno operato i giudici di merito, contrapponendouna diversa interpretazione delle emergenze processuali.8. La Corte d’Appello, muovendosi nel perimetro tracciatodalla sentenza di rinvio, ha compiuto una puntuale analisi dellostatuto del Consorzio e della sua attività, rilevando elementicaratteristici degli enti pubblici economici, quali l’autonomiagestionale e patrimoniale, e ha evidenziato che il Consorzio nonNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026è sottoposto ai poteri di controllo tipici degli enti pubbNliucmie rno odi nra ccolta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026economici.9. In sede rescindente questa Corte aveva censurato laprima sentenza d’appello poiché aveva escluso la natura di entepubblico economico a prescindere dall'esame dell'attocostitutivo e dello statuto sul presupposto che la qualificazionefosse stata già operata dal legislatore e che fosse, altresì,sufficiente valorizzare la qualità degli enti associati nonché ilcarattere strumentale dell'attività svolta in forma consortile.Correttamente la sentenza di rinvio, sulla base dell’analisi dellostatuto, ha sottolineato, quanto alla gestione imprenditoriale,come l’attività del Consorzio, pur diretta a un servizio pubblico,è improntata a criteri di efficienza, produttività ed economicità,evidenziando in particolare, come la destinazione degli utili alreinvestimento, al miglioramento degli impianti eall’abbattimento delle tariffe non esclude la natura economica,bensì conferma l’organizzazione imprenditoriale.10. Detta qualificazione risulta conforme alla giurisprudenzadi legittimità (richiamata nella pronuncia rescindente), che hariconosciuto come i consorzi di tal genere, pur svolgendo unservizio pubblico, operino secondo criteri di efficienza,produttività ed economicità.11. Il secondo motivo è parimenti non meritevole diaccoglimento.12. Quanto alla questione dell’invalidità dei singoli contratti atermine che, secondo il ricorrente, la Corte avrebbeerroneamente considerato coperta dal giudicato, deve essererilevato il difetto di autosufficienza del motivo, dedotto nonriportando l’atto di appello nella sua interezza. In proposito,questa Corte ha più volte evidenziato come, ai fini del rispettodell’onere di specificazione dei motivi di ricorso, sonoNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026inammissibili, per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 6N, ucm.epro. cdi. r,a ccolta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026le censure fondate su atti e documenti del giudizio di meritoqualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti,senza riprodurli nel ricorso (Cass. S.U. n. 34469/2019, sullascorta di Cass. S.U. n. 7701/2016).13. In ogni caso la Corte d’Appello ha adeguatamente valutatola normativa regionale applicabile e ha correttamente escluso larilevanza della L.R. n. 15/2004 rispetto al caso in esame,osservando che “la sequenza contrattuale di cui è stata parteGraci è iniziata nel 2002 e già il termine apposto al primocontratto era illegittimo, secondo la statuizione di primo gradoormai assistita dal giudicato, sicché è applicabile rationetemporis la l. r. n. 18/99 che, modificando l’art. 1 l. r. n. 12/91,per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il titolo di studionon superiore alla scuola dell’obbligo consentiva lainstaurazione del rapporto senza procedura concorsuale.” Ilmotivo in esame, a fronte di tali considerazioni, basate sullacorretta ricostruzione della vicenda processuale, per un versonon corrobora le proprie allegazioni in maniera corretta, peraltro verso contrappone una diversa ricostruzione della vicendarispetto a quella proposta e argomentata dalla Corte quanto alregime applicabile.14. Il ricorso deve essere pertanto respinto, con regolazionedelle spese del presente giudizio come da dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimitàNumero registro generale 23180/2023Numero sezionale 3443/2026che liquida in € 4.000 per compensi, oltre spese forfettarNiuem enroe dlli ara ccolta generale 25593/2026Data pubblicazione 21/09/2026misura del 15 per cento, esborsi liquidati in € 200, accessori dilegge.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 10 settembre2026.La PresidenteCaterina Marotta
Decreto Cassazione n. 25593/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris