CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01547/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 del TRIBUNALE di FERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4 Fatto e diritto Con sentenza del 20/4/2021 il Tribunale di Fermo in composizione monocratica, in funzione di giudice di appello, confermava la sentenza di primo grado, con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, per il reato di cui agli artt. 110, 582 cod. pen., in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nell'interesse degli imputati è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamentano violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla intervenuta remissione di querela. Il ricorso è fondato, alla luce della remissione di querela intervenuta in data 03/06/2021 e contestualmente accettata; la sentenza va pertanto annullata senza rinvio per essere il reato improcedibile, ponendosi le spese del procedimento a carico dei querelati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 09 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente