CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 settembre 2021, la Corte di appello di Salerno confermava la sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod.pen. 1.1 Avverso la sentenza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo la nullità della notificazione del decreto introduttivo del giudizio di appello; in data 01 giugno 2021 si era provveduto ad una irrituale ed onnicomprensiva notifica telematica eseguita contestualmente ai sensi dell'art. 157 comma 7 bis (sebbene il difensore avesse dichiarato di rifiutare tale notificazione) ed ai sensi dell'art. 161 comma 4, nonostante nessun tentativo di notifica al domicilio eletto dall'imputato fosse stato effettuato, posto che si era proceduto ad un tentativo di notifica soltanto in data 14 giugno 2021. 1.2 Il difensore osserva inoltre che del tutto illegittimo era l'aumento della pena pecuniaria applicato dal giudice di appello in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico Ministero. 1.3 Il difensore lamenta che erroneamente era stata esclusa l'ipotesi del cd. falso. grossolano. 1.4 II difensore eccepisce che la motivazione della Corte di appello appariva del tutto carente in merito alla ritenuta insussistenza dell'ipotesi contravvenzionale di cui all'art. 712 cod.pen. 1.5 Con riferimento alla richiesta di conversione della pena detentiva, il difensore rileva che la Corte di appello aveva formulato una mera asserzione, del tutto priva di supporto motivazionale, circa le qualità soggettive del ricorrente. 1.6 Da ultimo, il difensore censura la sentenza impugnata nella parte in cui aveva avallato il diniego della concessione delle attenuanti generiche ad un soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, sI deve premettere che in materia di vizi della vocatio in ius il collegio ribadisce che la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole \r"`„ sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004 - dep. 07/01/2005, Palumbo, Rv. 229539) Nella parte motiva della sentenza appena richiamata si legge: «secondo l'art. 179 comma 1 sono insanabili le nullità "derivanti dalla omessa citazione dell'imputato", mentre l'art. 184 comma 1 stabilisce che "la nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire". Vi è un'apparente contraddizione tra le due disposizioni: una infatti stabilisce l'insanabilità della nullità e la seconda, che segue numericamente con un brevissimo intervallo, prevede una sanatoria, ma la contraddizione viene meno se si considera che la prima disposizione si riferisce solo alle nullità "derivanti dalla omessa citazione" e la seconda alle nullità in generale, sicché è possibile interpretare le due disposizioni nel senso che la prima prevede delle nullità insanabili anche nel caso di comparizione o di rinuncia a comparire, mentre la seconda introduce una sanatoria per tutte le altre nullità della citazione o della notificazione, cioè per le nullità ravvisabili in tutti i casi in cui la citazione non è stata "omessa" (così in motivazione Sez.2, n. 11632 del 09/01/2019, Galati, Rv. 276747) Pertanto, mentre l'omissione della notificazione dà luogo a una nullità insanabile, rispetto alla quale non può operare la sanatoria dell'art. 184 comma 1 cod. proc. pen., le altre nullità sono soggette alla sanatoria e rientrano quindi nella categoria delle nullità a regime intermedio o delle nullità relative, con la conseguenza che devono ritenersi sanate se non eccepite tempestivamente: essendo soggetta, come tutte quelle "a regime intermedio", alla disciplina della deducibilità prevista dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen., detta nullità avrebbe dovuto essere dedotta, nel caso di specie, al più tardi, in sede di conclusioni del giudizio di appello; il motivo è, pertanto, infondato. 1.2 Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (vedi Sez.6, n. 27723 del 05/03/2013, Carandente, Rv. 256801). 1.3 Quanto al terzo motivo, si deve rilevare come la giurisprudenza di questa Corte ha più volte precisato che "Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno." (Sez. 2 - , Sentenza n. 16807 del 11/01/2019, Assane, Rv. 275814 — 01) 1.4 Il quarto motivo di ricorso non si confronta in alcun modo con la motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto che "le peculiari modalità della detenzione, le intrinseche caratteristiche della merce -di regola affidata solo ad esercizi autorizzati- e l'assenza di qualsivoglia giustificazione in ordine alla provenienza degli articoli, evidentemente reperiti attraverso canali illegali, non lasciano alcun margine di dubbio anche in ordine all'atteggiamento doloso dell'imputato/ senz'altro consapevole della pregressa falsificazione", motivazione quindi incompatibile con l'ipotesi di cui all'art. 712 cod.pen. 1.5 Relativamente al quinto motivo di ricorso, va premesso che la L. n. 689 del 1981, art. 58, conferisce al giudice un potere discrezionale di concedere o meno le sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 stessa legge. In particolare, recita l'art. 58 cit. commi 1 e 2 che "il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato. Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato". La valutazione del giudice compiuta avuto riguardo ai criteri previsti dall'art. 133 c.p. costituisce un "accertamento di fatto", incensurabile in sede di legittimità ove motivato in modo non manifestamente illogico, come nel caso in esame, nel quale la Corte territoriale ha fatto riferimento alla pluralità di violazioni commesse dall'imputato, che comportavano una prognosi sfavorevole sull'adempimento della pena pecuniaria. 1.6 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato. Deve infatti ricordarsi che in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata nneritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (così, ex plurimis, Sez.1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 — 01); nel caso in esame, il ricorrente pone a base della richiesta della concessione delle attenuanti generiche la sola incensuratezza che, in base a quanto disposto dal terzo comma dell'art. 62 bis cod.pen., non può essere, per ciò solo, posta a fondamento della concessione del beneficio. 2.11 ricorso deve, pertanto, essere rigettato: Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedime