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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 49226/2023

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da:

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del rispettivo difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, per quel che in questa sede rileva, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto il concordato sulla pena in ordine a reati in materia di stupefacenti.

2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato ed alla determinazione della pena anche con riferimento ai singoli aumenti di pena in continuazione.

3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4.

Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta.

Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, non avendo fatto mancare la Corte di appello una valutazione in ordine alla ritenuta congruità della pena in concreto irrogata.

Analogamente è a dirsi in merito a quei ricorsi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che hanno rivolto generiche censure alla parte della decisione che avrebbe omesso di apprezzare i singoli aumenti di pena, in realtà frutto di accordo pedissequamente recepito dalla Corte di appello.

5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 5. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 7. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2022 della Corte di appello di Catanzaro udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del rispettivo difensore, impugnano la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catanzaro, per quel che in questa sede rileva, su concorde richiesta delle parti e preso atto dell'intervenuto concordato in appello, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto il concordato sulla pena in ordine a reati in materia di stupefacenti. 2. I ricorrenti deducono vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato ed alla determinazione della pena anche con riferimento ai singoli aumenti di pena in continuazione. 3. I proposti ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, non essendo gli stessi esperibili avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 4. Il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta. Da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena, non avendo fatto mancare la Corte di appello una valutazione in ordine alla ritenuta congruità della pena in concreto irrogata. Analogamente è a dirsi in merito a quei ricorsi ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) che hanno rivolto generiche censure alla parte della decisione che avrebbe omesso di apprezzare i singoli aumenti di pena, in realtà frutto di accordo pedissequamente recepito dalla Corte di appello. 5. I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili con procedura de plano e ciascun ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend
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