CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38502/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avvisialle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. DONNARUMMA Rita ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confer- mato la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che l'aveva riconosciuta col- pevole del reato di cui all'art.95 D.P.R. 30 Maggio 2002 n.115 e l'aveva condannata alla pena di giustizia. 2. Ricorre personalmente l'imputata chiedendo il riconoscimento delle circo- stanze attenuanti generiche. 3. In via preliminare va rilevata la inammissibilità del ricorso in cassazione proposto dall'imputata con ricorso sottoscritto personalmente e non da difensore abilitato al patrocinio in cassazione. Invero a seguito della entrata in vigore della riforma Orlando (L.23.6.2017 n.103) non è più consentito all'imputato proporre personalmente il ricorso dinanzi al giu- dice di legittimità, in ragione delle modifiche normative apportate agli art.571 I comma e 613 I comma cod.proc.pen. le quali consentono la proposizione del ri- corso al solo difensore abilitato a patrocinare dinanzi alla Suprema Corte di Cas- sazione 4. Quanto ai profili intertemporali la nuova disciplina é- senz'altro applicabile al caso in specie, sia in ragione del tempo in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, sia in ragione del tempo in cui la impugnazione è stata proposta (suc- cessivo alla data di entrata in vigore della [OSCURATO:PERSONA] e cioè il 3 Agosto 2017). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Cos