CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 08540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto., annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna confermava l'anteriore decisione del locale Magistrato di sorveglianza, che aveva dichiarato inammissibile, per tardività, l'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell'art. 35-ter Ord. pen., da [OSCURATO:PERSONA]. L'istanza - riferita ad un periodo di carcerazione (tra l'ottobre 2002 e il giugno 2004) antecedente l'entrata in vigore del dl. 26 giugno 2014, n. 92, conv. dalla legge 11 agosto 2014, non più in atto a tale data, e in soluzione di continuità con la nuova detenzione, subentrata il 10 dicembre 2017 - era stata infatti proposta oltre il termine semestrale di decadenza, previsto dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 2, comma 1, dl. n. 92 cit. 2. Avverso l'ordinanza in esame il condannato, assistito dal suo difensore, propone ricorso per cassazione. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, obiettando che il periodo di carcerazione in questione era stato considerato, quale presofferto, nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, emesso in data 5 marzo 2018 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, che era il titolo che sorreggeva la detenzione subentrata. Tale sopravvenienza giustificherebbe l'utile revivescenza del periodo medesimo, ai fini del ristoro invocato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte, con giurisprudenza uniforme (da ultimo, Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971-01), ritiene che la discontinuità tra le fasi esecutive sia preclusiva della richiesta, ex art. 35-ter Ord. pen., di decurtazione della pena da imputare al titolo in esecuzione, quale rimedio al pregiudizio riferibile all'espiazione, già cessata, di un titolo diverso. Ammettere, infatti, che l'interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al trattamento degradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita e temporalmente non unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione che deve esistere tra esecuzione e titolo di riferimento, e interferisce inoltre con la disciplina della fungibilità, che non ammette crediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere.Diverso è il caso del detenuto, che richieda il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter Ord. pen. per la restrizione degradante subita in esecuzione di un titolo diverso da quello in espiazione al tempo della domanda, ma che espia la pena del nuovo titolo senza soluzione di continuità con quella precedente, nell'ambito di una esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo di pene. Costui potrà certamente, finché la detenzione permane, adire il magistrato di sorveglianza, per ottenere il rimedio compensativo della riduzione della pena cumulata. 2. Nel caso in cui l'espiazione del nuovo titolo non avvenga in continuità con il precedente, sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione, in cui si assume essersi verificata la violazione, e quella in corso al momento della domanda, l'interessato potrà altrimenti azionare il rimedio avente ad oggetto il solo ristoro monetario. Ciò dovrà fare, tuttavia, entro il termine decadenziale di sei mesi, decorrente dalla cessazione dello stato di detenzione (art. 35-ter, cit., comma 3), ovvero - per le detenzioni patite anteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014, cit. - decorrente da quest'ultima data (art. 2, comma 1, stesso dl.). 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso risulta infondato e deve essere respinto. Correttamente l'ordinanza impugnata ha ritenuto non spettare, nella specie, la riduzione di pena, stante l'ampia cesura temporale tra la detenzione passata e la detenzione attuale; e non spettare nemmeno la compensazione monetaria, essendo maturata, rispetto a detenzione antecedente l'introduzione legislativa del rimedio, la decadenza semestrale regolata dalla disciplina transitoria. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagam