CassazionesentenzaSezione UDecisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 09954/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10978/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]’, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in qualità di curatore fallimentare sul patrimonio di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 2029/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/10/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Nel marzo 2009, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il proprio coniuge, [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che fosse condannato a trasferirle gli immobili (e, segnatamente, due edifici per civile abitazione e relativi parcheggi sotterranei) siti nel Comune di Velten (Repubblica Federale di Germania), ed iscritti nel registro fondiario della Pretura di Oranienburg per il distretto di Velten, che lo stesso coniuge le aveva promesso con atto pubblico del 16 aprile 2007. [OSCURATO:PERSONA] - sostenendo di es sersi adoperato per adempiere all’obbligo di trasferimento dei beni immobili promessi alla moglie, ma di esserne stato ostacolato da turbative poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] al fine di impedire la relativa trascrizione nel registro fondiario - chiese ed ot tenne di chiamare in giudizio il [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. - L ’ adito Tribunale di Lucca - sezione distaccata di Viareggio, con sentenza n. 46 del 30 gennaio 2012, accolse in parte la domanda (respingendola quanto alla pretesa di restituzione dei frutti/risarcimento del danno) e condannò il Roellenberg a trasferire all’attrice gli immobili promessi, liberi da gravami. Con la stessa sentenza il Tribunale dichiarò la nullità della domanda proposta dal Roelleberg contro il [OSCURATO:PERSONA], fissando un termine, ai sensi dell’art. 164, quinto comma, c.p.c., per provvedere alla relativa integrazione. 1.2. - Con successiva sentenza n. 1957 del 13 novembre 2015, il Tribunale di Lucca-sezione distaccata di Viareggio, dato atto della specificazione dell’atto di chiamata in causa, dichiarò sussistente la giurisdizione italiana (per comunanza di causa ai sensi dell’art. 6, n. 2, Reg. CE n. 44/2001) e respinse le domande proposte dal [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA], concernenti: il “previo accertamento, anche in via incidentale, della non appartenenza dei beni immobili controversi alla massa fallimentare”; “la sussistenza (non del proprio diritto di proprietà, bensì) del proprio diritto di disporre del diritto di aspettativa sulla proprietà dei beni in questione”; “la sussistenza dell’autorizzazione a disporre della proprietà dei medesimi da parte della venditrice, [OSCURATO:PERSONA] II GmbH”; la condanna “ad interrompere ogni turbativa intrapresa al fine di impedire la trascrizione della proprietà della [OSCURATO:PERSONA] e l’adempimento dei propri obblighi contrattuali scaturenti dall’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; la condanna “al risarcimento del danno, contrattuale o extracontrattuale”. A tal fine, il Tribunale rilevò che il [OSCURATO:PERSONA] era stato convenuto in giudizio in proprio, mentre i comportamenti addebitatigli attenevano alla sua qualifica di curatore fallimentare e, quindi, non era soggetto passivo delle pretese del chiamante, riferibili invece alla procedura fallimentare. 2. – Contro tale decisione veniva interposto gravame sia dal [OSCURATO:PERSONA], in via principale, che dal [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale; la Corte di appello di Firenze, con sentenza resa pubblica il 20 ottobre 2021, accoglieva l’impugnazione incidentale e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice italiano e la sussistenza della giurisdizione dell’autorità giudiziaria tedesca. 2.1. – La Corte territoriale, a fondament o della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede) osservava: a ) non sussisteva il giudicato interno, eccepito dal [OSCURATO:PERSONA], sulla questione di giurisdizione, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] l’onere di impugnare o di proporre riserva di appello contro l’ordinanza, non decisoria, di integrazione della domanda svolta nei suoi confronti, siccome disposta dal Tribunale ai sensi dell’art. 164, comma quinto, c.p.c.; b) la questione sulla “appartenenza o meno alla massa fallimentare dei beni immobili di cui alla promessa di trasferimento … alla [OSCURATO:PERSONA] e l’eventuale esistenza dei diritti vantati dal chiamante sui medesimi beni” portava a qualificare la controversia come lite “in materia di diritti reali immobiliari”, in relazione alla quale sussisteva, ai sensi dell ’ art. 22 Reg. CE n. 44/2001 e, peraltro, anche ai sensi dell’art. 5 della legge n. 218/1995, la giurisdizione esclusiva ed inderogabile dello Stato nel quale si trovano i beni e quindi dello Stato tedesco; c) la giurisdizione dell’autorità giudiziaria dello Stato tedesco sussisteva anche in forza dell’art. 22, n. 3, Reg. CE n. 44/2001, che attribuisce la giurisdizione esclusiva dello Stato membro in cui sono tenuti i registri “in materia di validità delle trascrizioni ed iscrizioni nei pubblici registri”, avendo il [OSCURATO:PERSONA] “nella memoria integrativa autorizzata ex art. 164, quinto comma, c.p.c., … dedotto che l’accordo sul trasferimento della proprietà del 14.5.1998 sarebbe stata erroneamente iscritto nei registri immobiliari di Velten in suo favore anziché in favore della [OSCURATO:PERSONA], cessionaria del diritto di aspettativa sulla proprietà dei beni in questione in forza dell’accordo concluso con il [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; d ) la giurisdizione del giudice tedesco sussisteva anche in ragione del fatto che, essendosi aperta (con sentenza del 18.5.2001 della Pretura di Monaco di baviera) la procedura fallimentare nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con la nomina di curatore fallimentare del [OSCURATO:PERSONA], le domande proposte nei confronti di quest’ultimo investivano direttamente il suo operato in qualità di curatore fallimentare, per cui “l’oggetto del contendere ha riguardo a condotte che sono espressione dell’ufficio di curatore fallimentare giudizialmente conferito al [OSCURATO:PERSONA] e che quest’ultimo non ha dunque assunto in proprio”; d.1) né era pertinente il richiamo del [OSCURATO:PERSONA] al Reg. CE n. 1346/2000 per escludere la riconoscibilità in Italia della qualifica di curatore fallimentare del [OSCURATO:PERSONA] (sul rilievo che la procedura fallimentare, nella specie, si era aperta il 18.5.2001, mentre detto regolamento si applicava soltanto ai procedimenti apertisi dopo la sua entrata in vigore, ossia a far data dal 31.5.2002), giacché: la procedura concorsuale era destinata ad esaurire i propri effetti in Germania; in base al combinato degli artt. art. 64 della legge n. 218/1995 (che “dispone il riconoscimento automatico delle sentenze straniere nell’ordinamento italiano”) e 1, punto 2, lett. b) del Reg. CE n. 44/2001 (che “esclude espressamente dall’area di applicazione del regolamento la materia fallimentare”) la controversia ricadeva “in un ambito oggettivo sottratto alla giurisdizione dello Stato italiano” anche in base alla normativa precedente al Reg. n. 1346/2000; e) la giurisdizione del giudice italiano difettava anche in relazione alle altre domande del [OSCURATO:PERSONA] poiché: e.1 ) non vi era connessione, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione di Bruxelles o dell’art. 6 del Reg. n. 44/2001, non essendovi alcuna “potenziale situazione di incompatibilità tra l’oggetto della domanda” principale e quella verso il chiamato in causa, giacché (alla luce del diritto fallimentare tedesco - §§ 35, 80 e 81 InsO - , con disciplina equivalente a quella italiana: artt. 42 e 44 della legge n. 267/1942) quest’ultimo non può vantare alcun diritto di proprietà sui beni contestazione, avendone soltanto un diritto di amministrazione e di gestione, là dove, inoltre, “un eventuale trasferimento di quei beni non sarebbe opponibile al fallimento il quale, pur non avendone acquistato la proprietà, deve attuarne la gestione per la tutela dei creditori”. 3. –Per la cassazione di tale sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], in qualità di curatore fallimentare sul patrimonio di [OSCURATO:PERSONA]. Non ha svolto attività difensiva in questa l’intimata [OSCURATO:PERSONA]. Il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 1 e n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 340, 279, secondo comma, n. 4, e 324 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso che sulla sussistenza della giurisdizione del giudice italiano non si fosse formato giudicato implicito all’esito della decisione del Tribunale con sentenza del n. 46/2012. A tal riguardo, il ricorrente sostiene che - avendo il [OSCURATO:PERSONA] eccepito il difetto di giurisdizione sull’intera causa (e cioè, sia sulle domande della [OSCURATO:PERSONA], che sulle domande proposte nei suoi confronti con la chiamata in causa) ed avendo il Tribunale adito riconosciuto “implicitamente … la propria giurisdizione su tutta la causa”, con accoglimento delle pretese della [OSCURATO:PERSONA] – lo stesso [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto impugnare, facendo riserva di appello ex art. 340 c.p.c., (non già l’ordinanza ex art. 164, comma quinto, c.p.c., bensì) la sentenza parziale ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c., che lo vedeva soccombente sulla questione di giurisdizione, essendo la causa decisa “unica” e “le due domande … tra loro intrinsecamente connesse”. Sicché, il giudice di appello non avrebbe potuto più rilevare il difetto di giurisdizione del giudice italiano, essendosi formato sul punto, in carenza di tempestiva impugnazione, un giudicato implicito. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 1 e n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 340 c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] a formulare riserva di appello sulla sentenza parziale n. 46/2012, poiché con tale sentenza il Tribunale aveva implicitamente accertato la giurisdizione del giudice italiano su tutta la causa e, quindi, il chiamato era rimasto soccombente sul punto, con la conseguenza che avrebbe dovuto attivarsi ai sensi dell’art. 340 c.p.c. rispetto alla decisione sfavorevole in ordine alla questione di giurisdizione. 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sen si dell ’ art. 360, primo comma, n. 1 e n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 6, n. 2, Reg. CE n. 44/2001, 106 e 269 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto insussistente la “comunanza di causa” tra la domanda principale della [OSCURATO:PERSONA] contro esso [OSCURATO:PERSONA] e la domanda da egli stesso spiegata contro il [OSCURATO:PERSONA], confondendo “la questione della legittimità in rito della chiamata in causa con l’altra ben diversa, della fondatezza nel merito della domanda”. Il ricorrente sostiene che, alla luce delle norme sopra indicate, era legittima la chiamata del terzo nella causa principale, poiché la domanda proposta contro di esso era diretta ad inibire “ogni turbativa dal medesimo intrapresa” al fine di “impedire la trascrizione nel registro fondiario del diritto di proprietà” della [OSCURATO:PERSONA], la quale, a sua volta, aveva chiesto, in base al diritto tedesco in materia di donazioni, la condanna del convenuto “al trasferimento in suo favore della proprietà di beni immobili donati(le) tramite l’iscrizione nel registro fondiario dell’atto notarile”. Nella specie, pertanto, sarebbe configurabile una connessione inscindibile tra le due cause che avrebbe giustificato la trattazione nello stesso processo, a prescindere dalla fondatezza o meno della domanda verso il terzo chiamato. 4. - Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 1 e n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 22, n. 1 e n. 3, del Reg. CE n. 44/2001, 5 della legge n. 218/1995, 163, comma terzo, n. 3 e n. 4, c.p.c., per aver la Corte territoriale erroneamente affermato il difetto di giurisdizione del giudice italiano per essere la controversia in materia di diritti reali immobiliari e di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri, là dove, invece, la causa petendi e il petitum della domanda proposta nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] era di “natura meramente obbligatoria”. Il ricorrente deduce che non sarebbe in discussione “il diritto di proprietà attuale, bensì a chi spetti il diritto, avente natura obbligatoria, di ottenere la proprietà successivamente al 13.12.2007, quando veniva annullato tramite transazione conclusa dal [OSCURATO:PERSONA], il contratto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, essendovi stata nel frattempo (il 16.4.2007) la donazione da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per cui “la proprietà doveva essere trasferita in favore di quest’ultima, senza l’impedimento frapposto dall’illegittima iscrizione dei beni, da parte del [OSCURATO:PERSONA], tra quelli facente parte della massa fallimentare”. Pertanto, si tratterebbe di diritto di natura obbligatoria e non avrebbe, quindi, rilievo che il bene si troverebbe in Germania, né che il [OSCURATO:PERSONA] sia anche curatore di una procedura fallimentare, non trattandosi di lite fallimentare. 5. – I primi due motivi – da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi –sono infondati. 5.1. – Con la sentenza n. 46/2012, il Tribunale di Lucca - sezione distaccata di Viareggio ha: a) definito il giudizio proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del coniuge, [OSCURATO:PERSONA], accogliendo la domanda di condanna a trasferirle i beni immobili indicati nel rogito notarile del 16 aprile 2007 e respingendo quella “restitutoria/risarcitoria”, altresì statuendo sulle spese di lite tra le stesse parti, che ha posto a carico del convenuto soccombente; b) rilevato la nullità della domanda proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa, per non aver il chiamante “specificato in cosa sarebbero consistite le turbative denunciate”, e disposto, ex art. 164, comma quinto, c.p.c., con separata ordinanza, l’integrazione della domanda stessa entro un termine stabilito (31 maggio 2012), con rinvio “per il prosieguo della causa su tale domanda” all’udienza del 25 settembre 2012. Con successiva sentenza n. 1957/2015, il medesimo Tribunale si è, quindi, pronunciato unicamente sull’azione promossa dal [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA] (in relazione alle domande come specificate a seguito di ordine di integrazione ex art. 164, comma quinto, c.p.c.), che ha rigettato dopo aver ritenuto sussistente la propria giurisdizione ai sensi dell’art. 6, n. 2, del Reg. n. 44/2001. 5.2. – Va, anzitutto, osservato che la sentenza n. 46/2012 è stata pronunciata ai sensi dell’art. 279, secondo comma, n. 5, c.p.c. ed è, quindi, da qualificarsi come “definitiva” e da ritenersi non suscettibile di riserva di impugnazione ai sensi dell’art. 340 c.p.c., la quale riserva riguarda, oltre all’ipotesi della condanna generica, ex art. 278 c.p.c., le sentenze “non definitive” ex art. 279, secondo comma, n. 4, c.p.c. Difatti, con la sentenza n. 46/2012 il Tribunale si è pronunciato soltanto sulla causa –“fino a quel momento riunit(a)” - proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] contro il [OSCURATO:PERSONA], adottando anche la statuizione sulle spese di lite tra le stesse parti, provvedendo, quindi, alla separazione della causa proposta dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], con termine per il chiamante di integrare l’atto di citazione altrimenti affetto di nullità e disponendo l’ulteriore corso di tale giudizio alla scadenza di detto termine. Una tale scansione processuale trova , dunque, rispondenza nel principio (consolidatosi a partire da Cass., S.U., n. 711/1999; successivamente, tra le altre: Cass. n. 5443/2002; Cass. n. 6993/2011; Cass., S.U., n. 9441/2011; Cass. n. 28467/2013; Cass. n. 16289/2019) per cui l’area della sentenza definitiva è quella caratterizzata dall’esercizio del potere di separazione della causa ex art. 279, comma secondo, n.5, c.p.c. e ciò si verifica non solo con provvedimento di separazione espresso, ma anche allorquando il giudice pronuncia sulle spese processuali, così provvedendo, sia pure implicitamente, alla separazione delle cause, in quanto la statuizione sulle spese è contenuta nel provvedimento decisorio che definisce e, quindi, conclude, per quella fase, il procedimento pendente davanti a lui. Peraltro, in un siffatto contesto “non rileva che la separazione sia stata disposta (erroneamente) in casi in cui è prevista per legge la trattazione unitaria del processo davanti allo stesso giudice in deroga alle norme sulla competenza (come nelle ipotesi di connessione per accessorietà, garanzia, pregiudizialità), poiché, ai fini della qualificazione della sentenza come definitiva, deve aversi riguardo solo all’esistenza e non anche alla legittimità del provvedimento di separazione” (così Cass., S.U., n. 711/1999, citata). Sicché, anche ai fini della questione di giurisdizione riguardante la causa tra chiamato e chiamante, nessun onere sussisteva a carico del [OSCURATO:PERSONA] di riservarsi l’appello, ai sensi dell’art. 340 c.p.c., sia rispetto alla sentenza definitiva n. 46/2012, sia rispetto al provvedimento, con la stessa adottato, di separazione della causa promossa nei suoi confronti dal [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla predetta sentenza, il chiamato non era affatto soccombente neppure in punto di giurisdizione, essendo la stessa stata pronunciata in via definitiva - con effetto di giudicato sulla giurisdizione (ritenendola implicitamente) e sul merito - esclusivamente nella causa proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], originaria attrice, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], convenuto, senza statuire affatto sull’ulteriore causa promossa da quest’ultimo contro il [OSCURATO:PERSONA], chiamato, che, invece, è stata oggetto di separazione ex art. 279, secondo comma, n. 5, c.p.c., a seguito di rilevata nullità dell’editio actionis e conseguente ordine di integrazione della domanda carente nell’esposizione dei fatti e delle ragioni a fondamento di essa. Di qui, pertanto, anche la non configurabilità di un giudicato implicito sulla giurisdizione, che può formarsi tutte le volte che la causa sia stata decisa nel merito (tra le altre: Cass., S.U., n. 24883/2008; Cass., S.U., n. 15208/2015; Cass., S.U., n. 16458/2020), con esclusione, quindi, per le sole decisioni che non contengano statuizioni che implicano l’affermazione della giurisdizione, come nel caso (che ricorre nella specie) in cui l’unico tema dibattuto sia stato quello relativo all’ammissibilità della domanda (Cass., S.U., n. 24883/2008). E, difatti, in presenza di una nullità della citazione per indeterminatezza dell’oggetto, il giudice del merito non avrebbe potuto neppure implicitamente pronunciarsi sulla giurisdizione, essendo del tutto assente il necessario substrato per decidere (anche) sul punto, rappresentato dagli elementi idonei a dare consistenza al petitum sostanziale (artt. 5 e 386 c.p.c.). 6. – Il terzo e quarto motivo – anch ’ essi da esaminarsi congiuntamente -sono infondati. 6.1. –[OSCURATO:PERSONA] ha precisato con la memoria integrativa ex art. 164, comma 5°, c.p.c. i fatti a fondamento delle pretese azionate nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che, in sintesi (come a p. 15 di detta memoria, presente in atti), sono i seguenti: a) “superficiale non corretta valutazione del patrimonio del dott. [OSCURATO:PERSONA], con conseguente fallimento del medesimo in assenza dei presupposti”; b) “turbativa nel contratto di compravendita con la [OSCURATO:PERSONA] n. 5, con conseguente risoluzione del contratto da parte di quest’ultima e rinuncia al prezzo di vendita”; c) “mancata redazione del progetto di Stato passivo che avrebbe potuto evitare l’iscrizione della vendita forzata dei beni presso il registro fondiario”; d) “turbativa presso il registro fondiario, con conseguente impossibilità [per esso [OSCURATO:PERSONA]] di adempiere ai propri obblighi nei confronti della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], e conseguente instaurazione del presente procedimento”; e) “vendita illegittima e sottostimata dai beni immobili di cui è causa”. Con la stessa memoria (pp. 26 e 27) il [OSCURATO:PERSONA] ha così formulato le proprie domande nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]: “(p)revio accertamento, anche in via incidentale, della non appartenenza dei beni immobili alla massa fallimentare del fallimento aperto a [suo] carico …”; “(a)ccertare e dichiarare la sussistenza: 1) del [suo] diritto … diritto di disporre del diritto di aspettativa sulla proprietà (minus rispetto al diritto di proprietà) relativamente agli immobili oggetto di trasferimento alla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]”; 2) dell’autorizzazione a disporre della proprietà da parte della venditrice [OSCURATO:PERSONA] II GmbH, sempre in virtù dell’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (c)ondannare il dott. [OSCURATO:PERSONA] ad interrompere ogni azione turbativa, dal medesimo intrapresa, volta ad impedire la trascrizione, nel registro immobiliare, del diritto di proprietà della sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con riguardo agli immobili oggetto della presente; (c)ondannare il dott. [OSCURATO:PERSONA] ad interrompere ogni azione turbativa, dal medesimo intrapresa, volta ad impedire [ad esso [OSCURATO:PERSONA]] di adempiere ai propri obblighi contrattuali, nascenti dall’atto notarile del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; (c)ondannare il dott. [OSCURATO:PERSONA] a risarcire [esso [OSCURATO:PERSONA]] per qualunque danno, di natura contrattuale e/o extracontrattuale, quest’ultimo dovesse subire in conseguenza del comportamento del dott. [OSCURATO:PERSONA]…”. 6.2. – In base al petitum sosta nziale dell ’ azione dedotta in giudizio, deve ritenersi che, nella specie, sia inapplicabile il Reg. CE n. 44/2001 in forza dell’esclusione disposta dal relativo art. 1, § 2, lett. b) in ordine a “i fallimenti, i concordati e le procedure affini”. 6.2.1. - A tal riguardo, devesi rammentare che – alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (di seguito anche solo CGUE) - solo le azioni che scaturiscono direttamente da una procedura di insolvenza e che sono a questa strettamente connesse sono escluse dall ’ ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 1968 e, successivamente, del Reg. n.44/2001 (tra le altre: sentenza del 22 febbraio 1979, in C- 133/78, Gourdain; sentenza del 2 luglio 2009, in C-111/08, SCT Industri; sentenza del 19 aprile 2012, in C-213/10, F - Tex ; sentenze del 4 settembre 2014, in C-157/13, Nickel; sentenza del 9 novembre 2017, in C-641/16, [OSCURATO:PERSONA]; sentenza del 6 febbraio 2019, in C-535/17, NK ; cfr. anche Cass., S.U., n. 25163/2021). In tal senso, il criterio di selezione (come ribadito dalla citata sentenza “NK”) “non è il contesto procedurale nel quale quest’ultima si inserisce, bensì il fondamento giuridico dell’azione stessa”, per cui “occorre verificare se il diritto o l’obbligo che serve quale base dell’azione trovi la propria fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale oppure in norme derogatorie, specifiche delle procedure di insolvenza”. Di qui, dunque, “l’intensità del nesso esistente tra un’azione giurisdizionale e la procedura di insolvenza”, che diviene “l’elemento determinante per stabilire se trovi applicazione l’esclusione enunciata all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n.44/2001”. 6.2.1.1. -Con la sentenza “SCT Industri”, la CGUE ha escluso l’applicabilità del Reg. CE n. 44/2001, in ragione di quanto stabilito dal relativo art. 1, § 2, lett. b), in controversia originata dalla vendita delle quote sociali detenute dalla società SCT Industri ad opera del curatore della procedura concorsuale aperta contro la medesima società. In particolare, la questione pregiudiziale verteva sul “se una decisione con la quale un giudice di uno Stato membro [Austria] ha dichiarato nulla una cessione di quote sociali effettuata nel contesto di una procedura di insolvenza [aperta in altro Stato membro: Svezia], in quanto il curatore che aveva ceduto tali quote non era legittimato a disporre degli attivi che si trovavano in tale Stato membro [Austria], sia compresa nell’eccezione dell’art.1, n.2, lett. b), del regolamento n. 44/2001 applicabile in materia di fallimenti, concordati ed altre procedure simili”. La CGUE ha posto in rilievo che quella vendita era stata effettuata in base alle norme dello Stato membro (Svezia) sulle procedure concorsuali “che derogano alle norme generali del diritto civile e, particolarmente, del diritto della proprietà. Segnatamente, siffatte disposizioni prevedono che, in caso di insolvenza, il debitore perda il diritto di disporre liberamente dei suoi beni e che spetti al curatore amministrare, per conto dei creditori, i beni che compongono la massa fallimentare, anche effettuando le necessarie operazioni di cessione” (§ 27). La Corte di Lussemburgo ha, quindi, precisato che “la cessione oggetto della causa principale, e l’azione di rivendicazione della proprietà alla quale essa ha dato luogo, sono la diretta e indissociabile conseguenza dell’esercizio da parte del curatore, cioè di un soggetto giuridico che interviene unicamente in seguito all’apertura di una procedura concorsuale, di una prerogativa che gli viene attribuita, specificatamente, da disposizioni del diritto nazionale che disciplinano tale tipo di procedura” (§ 28). Sicché, si legge ancora nella sentenza “SCT Industri”, “l’oggetto della causa principale concerne proprio e unicamente l’estensione dei poteri del detto curatore nell’ambito di una procedura fallimentare e, particolarmente, la possibilità che egli disponga dei beni che si trovano in Austria. Il contenuto e la portata di tale decisione sono, quindi, intimamente legati allo svolgimento della procedura fallimentare” (§ 30). 6.2.2. – L ’ azione promossa dal [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], chiamato in causa, attiene esclusivamente all’operato di quest’ultimo come curatore della procedura fallimentare aperta (circostanza non fatta oggetto di contestazione tra le parti) nella [OSCURATO:PERSONA] a carico dello stesso chiamante con sentenza del 18 maggio 2001 della Pretura di Monaco di Baviera. Anzitutto, si contesta da parte del [OSCURATO:PERSONA] la legittimità della situazione di “appartenenza” dei beni immobili per cui è causa in favore della procedura fallimentare, la cui apertura si addebita a condotte connotate da “superficialità” e, comunque, “turbative” del curatore, tale che quest’ultimo possa gestirli e disporne, siccome acquisiti alla massa fallimentare, al fine di sottrarli alla disponibilità del debitore per l’esercizio, da parte di quest’ultimo, di talune facoltà che discendono direttamente dalla postulata “non appartenenza” degliimmobili stessi al fallimento. Il chiamante pone a fondamento delle pretese ulteriormente svolte - rispetto a quella, pregiudiziale, di “accertamento, anche in via incidentale, della non appartenenza dei beni immobili alla massa fallimentare del fallimento” - una serie di “azioni turbative” che sarebbero state attuate in danno di esso fallito e della stessa massa fallimentare e che, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale (p. 15 della sentenza impugnata), sono anch’esse direttamente espressione “dell’ufficio di curatore fallimentare giudizialmente conferito al [OSCURATO:PERSONA]”, così da caratterizzare l’azione promossa dal [OSCURATO:PERSONA] come volta ad “un vero e proprio sindacato nel merito circa l’esistenza dei presupposti per l’apertura della procedura concorsuale in Germania e circa l’operato del [OSCURATO:PERSONA] in qualità di curatore fallimentare, laddove quest’ultimo era evidentemente sottoposto alla vigilanza degli organi fallimentari tedeschi deputati alla relativa attività di controllo”. E a tal riguardo assume, per l’appunto, rilievo, sia a mente (tra gli altri) degli artt. 31, 38, 42 e 44 del r.d. n. 267/1942 (applicabile ratione temporis), sia del diritto fallimentare tedesco (Insolvenzordnung: InsO - legge sulle procedure concorsuali, entrata in vigore il 1° gennaio 1999), l’affidamento della gestione della procedura concorsuale al curatore, con effetti di c.d. “spossessamento” del fallito, per cui quest’ultimo è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni dalla data della sentenza di fallimento (§ 35 InsO ), amministrazione e disponibilità devolute al curatore (§§ 80, 81 e 89 InsO), il quale opera sotto la supervisione dell’organo giurisdizionale (§ 58 InsO) e nel caso di mala gestio risponde del suo operato e dei danni cagionati nell’ambito della stessa procedura in essere (art. 60 InsO). E, come, detto il [OSCURATO:PERSONA] ha agito contro il [OSCURATO:PERSONA], curatore del fallimento aperto in Germania nei suoi confronti, al fine di elidere ogni effetto di quella procedura, contestandone la legittimità, sia quanto alla stessa apertura, sia nel suo svolgimento, per i comportamenti che a tali fini avrebbe tenuto lo stesso curatore. Deve, quindi, ritenersi che, nella specie, si verte in causa di “fallimenti”, come tale esclusa dall’applicazione del Reg. CE n. 44/2001 (applicabile ratione temporis) in forza di quanto dispone il relativo art. 1, § 2, lett. b), con conseguente giurisdizione del giudice tedesco. 6.2.3. - A tal fine, non rileva l ’ ina pplicabilità del Reg. CE n. 1346/2000, relativo alle procedure di insolvenza, in quanto quest’ultima è stata aperta, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], prima (ossia il 18 maggio 2001) dell’entrata in vigore del detto regolamento (31 maggio 2002). Nella specie,la giurisdizione del giudice tedesco trova ragione nel fatto che la procedura concorsuale contro il [OSCURATO:PERSONA] è stata aperta ed ha effetti soltanto nel territorio della Repubblica Federale di Germania. Ai sensi dei §§ 2 e 3 InsO, la competenza per materia è della sezione fallimentare della pretura (Amtsgericht) e la competenza territoriale è della pretura nel cui circondario il debitore ha la sede principale dell’impresa; nella specie, come detto, con sentenza della Pretura di Monaco di Baviera del 18 maggio 2001. Dunque, non può trovare applicazione l’art. 3, secondo comma, ultima parte, della legge 31 maggio 1995, n. 218, che nelle materie escluse dall’ambito di applicazione della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni, tra le quali ricade la materia fallimentare, attribuisce la giurisdizione del giudice italiano in base ai criteri di collegamento stabiliti per la competenza per territorio (Cass., S.U., n. 17912/2002; Cass., S.U., n. 17866/2013). 7. –Il ricorso va, dunque, rigettato e l e spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. Non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede. Non si ravvisano i presupposti per l’applicazione dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., richiesta dal controricorrente. P.Q.M. rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfett