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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 16731/2024

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18239/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Regione Sicilia - S ervizio antincendio boschivo - Indennità di mansioneex art. 9, CIRL 27 aprile 2001– Riconoscimento - Presupposti R.G.N. 18239/2019 Ud. 04/06/2024CC AULA B Sez.

S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 2 di 8 contro REGIONE SICILIA ([OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore e domiciliat a ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –resistente – avverso la sentenza della Corte d'appello Messina n. 262/2019 depositata il 19/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 262/2019, pubblicata in data 19 aprile 2019, la Corte d’appello di Messina, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina (così indicatadalla Corte d’appello, mentre in ricorso è indicatacome sentenza del Tribunale di Patti n. 1381/2017 ) , la quale –per quel che ancora in questa sede rileva –aveva condannato Sez.

S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 3 di 8 gli appellanti a corrispondere agli appellati le differenze retributive dovute a titolo di indennità di mansione per gli anni 2011, 2012, 2013.

2. Gli odierni ricorrenti, infatti, avevano adito il Tribunale, riferendo di essere stati inseriti con contratti di lavoro a tempo determinato nel servizio antincendio boschivo e di essere stati posti alle dipendenze, dapprima dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, e poi (a far data dal 2004) del [OSCURATO:PERSONA] - oggi [OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] e Territoriale - facente capo all'[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura. dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 12, L.R.

Sicilia n. 5/2014.

I ricorrenti avevano lamentato che, a decorrere dal 2011 e sino al 2014, non era stata loro corrisposta la c.d.

"indennità di mansione" -pari al 20% in più del salario ordinario - prevista dall’art. 9, CIRL del 27 aprile 2001 e spettante a tutti coloro che sono impiegati nel servizio antincendio.

3. La Corte messinese richiamato il disposto di cui all’art. 9, CIRL 27 aprile 2011, ha rilevato che lo stesso prevedeva il riconoscimento dell’indennità di mansione agli operai addetti all’avvistamento o spegnimento incendi, concludendo che tale voce contrattuale aveva la natura di indennità finalizzata a compensare lo specifico servizio, se ed in quanto espletato.

Ha quindi concluso, in primo luogo, che tale voce contrattuale non poteva ritenersi rientrante nella tutela di cui all’art. 2103 c.c., non inerendo alle qualità professionali intrinseche delle mansioni, e che pertanto la stessa poteva non essere riconosciuta in caso di legittimo esercizio dello ius variandida parte del datore di lavoro.

La Corte, poi, ha richiamato la previsione di cui all’art. 5 dello stesso CIRL del 27 aprile 2001, evidenziando che la stessa consentiva Sez.

S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 4 di 8 di adibire gli addetti alle squadre di pronto intervento, ove non impegnati nelle attività di spegnimento di incendi, in attività di manutenzione e ripulitura.

Sulla scorta di tale previsione, la Corte territoriale ha conseguentemente ritenuto legittimi sia l’impiego degli appellati nello svolgimento di servizi di manutenzione –peraltro segnalato dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali ed oggetto di autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – sia la correlata esclusione della corresponsione dell’indennità di mansionenei periodi in cui tale attività veniva svolta.

La Corte d’appello, quindi, ha riformato la sentenza del Tribunale, respingendo la domanda di corresponsione dell’indennità di mansione nei periodi di tempo nei quali erano state espletate solo le attività accessorie di cui all'art. 5 del CIRL del 27 aprile 2001.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorrono ora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

REGIONE SICILIA è resistente, essendosi costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 372 c.p.c.

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 c.c.; 56, L.R.

Sicilia n. 16/1996; Sez.

S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 5 di 8 44, comma 3, L.R.

Sicilia n. 14/2006; 5, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale; 8, CCNL 2006-2009 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Argomenta, in particolare, il ricorso che: − sussiste la violazione dell’art. 2103 c.c. in quanto i ricorrenti non sono stati impiegati semplicemente nelle attività accessorie di cui all’art. 5, CIRL del 27 aprile 2001, ma sono stati utilizzati sistematicamente per attività che il ricorso definisce “bracciantili” e corrispondono ad una qualifica inferiore nel CCNL di settore, in tal modo essendosi integrato un demansionamento; − risulta , ulteriormente , la violazione degli artt. 5, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale (il quale prevede comunque che “gli OTD dovranno comunque svolgere le mansioni previste tanto per gli operai qualificati quanto per gli operai specializzati su richiesta dell'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 CCNL”) e 8, CCNL 2006-2009 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale (il quale stabilisce che “"il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente.

Il lavoratore che per esigenze dell'azienda sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i Sez.

S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 6 di 8 diritti e il trattamento economico della categoria cui appartiene”); − risultano, infine, violati, gli artt. 56, L.R.

Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R.

Sicilia n. 14/2006 che assicuravano ai ricorrenti un minimo di 151 giornate lavorative nello svolgimento delle mansioni espressamente previste.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 56, L.R.

Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R.

Sicilia n. 14/2006; 9, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale.

Argomenta, in particolare, il ricorso che, pur volendo ipotizzare la legittimità del conferimento di mansioni inferiori alla luce della previsione di cui all’art. 5 CIRL 27 aprile 2001, risulterebbe comunque illegittima l’omessa corresponsione dell’indennità di mansione, sia perché quest’ultima è da ritenere come elemento della paga-base, correlato alle qualità professionali intrinseche delle mansioni dei ricorrenti, sia perché, la riconducibilità delle attività di manutenzione alla qualifica contrattuale riconosciuta ai ricorrenti stessi non può che comportare che anche a detta attività vada ricondotta l’indennità di mansione.

2. Il ricorso è inammissibile.

2.1. Quanto al primo motivo, è, in primo luogo , radicalmente inammissibile il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., dal momento che il ricorso omette persino di specificare di qualefatto decisivo sarebbe stato omesso l’esame, ponendosi in tal modo in contrasto con il canone di formulazione costantemente enunciato da questa Corte (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 -3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017).

Sez.

S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 7 di 8 Profili di inammissibilità interessano anche la deduzione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., di violazione degli artt. 56, L.R.

Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R.

Sicilia n. 14/2006, atteso che tali previsioni di per sé fissano il numero di giornate di garanzia occupazionale ma non risultano pertinenti al diverso problema sollevato dal ricorso, venendo dai ricorrenti richiamate senza alcuna concreta argomentazione e confronto critico con il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, anche in tal caso discostandosi dalle costanti indicazioni di questa Corte (Cass. Sez.

U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 24298 del 29/11/2016).

2.2. La complessiva inammissibilità dei due motivi di ricorso, tuttavia, discende dal fatto che gli stessi non si confrontano con la ratio della decisione impugnata, ed in particolare con l’affermazione, in quest’ultima contenuta, per cui l’indennità di mansione è dovuta solo in relazione allo specifico svolgimento delle mansioni antincendio.

Tale essendo la ratio decidendi risultano non pertinenti i riferimenti, da un lato, all’art. 2103 c.c. –avendo la Corte territoriale escluso che l’indennità inerisca alle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni e rigorosamente collegato l’indennità al concreto espletamento dei compiti speciali di avvistamento e spegnimento incendi, escludendone la debenza in occasione dello svolgimento di qualunque altra mansione– e , dall’altro lato, agli artt. 56, L.R.

Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R.

Sicilia n. 14/2006; 9, CIRL 27 aprile 2001, atteso che l’argomentare del ricorso viene a postulare – senza però argomentare e dimostrare – proprio l’interpretazione che la decisione impugnata esclude in radice , e cioè che l’indennità sia dovuta per l’espletamento di qualunque mansione Sez.

S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 8 di 8 anche diversa dei compiti speciali di avvistamento e spegnimento incendi.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo la REGIONE SICILIA meramente resistente.

4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18239/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrenti – Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Regione Sicilia - S ervizio antincendio boschivo - Indennità di mansioneex art. 9, CIRL 27 aprile 2001– Riconoscimento - Presupposti R.G.N. 18239/2019 Ud. 04/06/2024CC AULA B Sez. S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 2 di 8 contro REGIONE SICILIA ([OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore e domiciliat a ope legis in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende –resistente – avverso la sentenza della Corte d'appello Messina n. 262/2019 depositata il 19/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 04/06/2024dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 262/2019, pubblicata in data 19 aprile 2019, la Corte d’appello di Messina, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Messina (così indicatadalla Corte d’appello, mentre in ricorso è indicatacome sentenza del Tribunale di Patti n. 1381/2017 ) , la quale –per quel che ancora in questa sede rileva –aveva condannato Sez. S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 3 di 8 gli appellanti a corrispondere agli appellati le differenze retributive dovute a titolo di indennità di mansione per gli anni 2011, 2012, 2013. 2. Gli odierni ricorrenti, infatti, avevano adito il Tribunale, riferendo di essere stati inseriti con contratti di lavoro a tempo determinato nel servizio antincendio boschivo e di essere stati posti alle dipendenze, dapprima dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Messina, e poi (a far data dal 2004) del [OSCURATO:PERSONA] - oggi [OSCURATO:PERSONA] dello [OSCURATO:PERSONA] e Territoriale - facente capo all'[OSCURATO:PERSONA] dell’Agricoltura. dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 12, L.R. Sicilia n. 5/2014. I ricorrenti avevano lamentato che, a decorrere dal 2011 e sino al 2014, non era stata loro corrisposta la c.d. "indennità di mansione" -pari al 20% in più del salario ordinario - prevista dall’art. 9, CIRL del 27 aprile 2001 e spettante a tutti coloro che sono impiegati nel servizio antincendio. 3. La Corte messinese richiamato il disposto di cui all’art. 9, CIRL 27 aprile 2011, ha rilevato che lo stesso prevedeva il riconoscimento dell’indennità di mansione agli operai addetti all’avvistamento o spegnimento incendi, concludendo che tale voce contrattuale aveva la natura di indennità finalizzata a compensare lo specifico servizio, se ed in quanto espletato. Ha quindi concluso, in primo luogo, che tale voce contrattuale non poteva ritenersi rientrante nella tutela di cui all’art. 2103 c.c., non inerendo alle qualità professionali intrinseche delle mansioni, e che pertanto la stessa poteva non essere riconosciuta in caso di legittimo esercizio dello ius variandida parte del datore di lavoro. La Corte, poi, ha richiamato la previsione di cui all’art. 5 dello stesso CIRL del 27 aprile 2001, evidenziando che la stessa consentiva Sez. S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 4 di 8 di adibire gli addetti alle squadre di pronto intervento, ove non impegnati nelle attività di spegnimento di incendi, in attività di manutenzione e ripulitura. Sulla scorta di tale previsione, la Corte territoriale ha conseguentemente ritenuto legittimi sia l’impiego degli appellati nello svolgimento di servizi di manutenzione –peraltro segnalato dal datore di lavoro alle organizzazioni sindacali ed oggetto di autorizzazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] – sia la correlata esclusione della corresponsione dell’indennità di mansionenei periodi in cui tale attività veniva svolta. La Corte d’appello, quindi, ha riformato la sentenza del Tribunale, respingendo la domanda di corresponsione dell’indennità di mansione nei periodi di tempo nei quali erano state espletate solo le attività accessorie di cui all'art. 5 del CIRL del 27 aprile 2001. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Messina ricorrono ora [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. REGIONE SICILIA è resistente, essendosi costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione ex art. 372 c.p.c. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce: − in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2103 c.c.; 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; Sez. S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 5 di 8 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006; 5, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale; 8, CCNL 2006-2009 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale; − in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Argomenta, in particolare, il ricorso che: − sussiste la violazione dell’art. 2103 c.c. in quanto i ricorrenti non sono stati impiegati semplicemente nelle attività accessorie di cui all’art. 5, CIRL del 27 aprile 2001, ma sono stati utilizzati sistematicamente per attività che il ricorso definisce “bracciantili” e corrispondono ad una qualifica inferiore nel CCNL di settore, in tal modo essendosi integrato un demansionamento; − risulta , ulteriormente , la violazione degli artt. 5, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale (il quale prevede comunque che “gli OTD dovranno comunque svolgere le mansioni previste tanto per gli operai qualificati quanto per gli operai specializzati su richiesta dell'Amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 CCNL”) e 8, CCNL 2006-2009 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale (il quale stabilisce che “"il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente. Il lavoratore che per esigenze dell'azienda sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i Sez. S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 6 di 8 diritti e il trattamento economico della categoria cui appartiene”); − risultano, infine, violati, gli artt. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006 che assicuravano ai ricorrenti un minimo di 151 giornate lavorative nello svolgimento delle mansioni espressamente previste. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006; 9, CIRL 27 aprile 2001 per gli Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale. Argomenta, in particolare, il ricorso che, pur volendo ipotizzare la legittimità del conferimento di mansioni inferiori alla luce della previsione di cui all’art. 5 CIRL 27 aprile 2001, risulterebbe comunque illegittima l’omessa corresponsione dell’indennità di mansione, sia perché quest’ultima è da ritenere come elemento della paga-base, correlato alle qualità professionali intrinseche delle mansioni dei ricorrenti, sia perché, la riconducibilità delle attività di manutenzione alla qualifica contrattuale riconosciuta ai ricorrenti stessi non può che comportare che anche a detta attività vada ricondotta l’indennità di mansione. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1. Quanto al primo motivo, è, in primo luogo , radicalmente inammissibile il richiamo alla fattispecie di cui all’art. 360, n. 5), c.p.c., dal momento che il ricorso omette persino di specificare di qualefatto decisivo sarebbe stato omesso l’esame, ponendosi in tal modo in contrasto con il canone di formulazione costantemente enunciato da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; Cass. Sez. 6 -3, Sentenza n. 25216 del 27/11/2014; Cass. Sez. 3 - Sentenza n. 9253 del 11/04/2017). Sez. S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 7 di 8 Profili di inammissibilità interessano anche la deduzione, ex art. 360, n. 3), c.p.c., di violazione degli artt. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006, atteso che tali previsioni di per sé fissano il numero di giornate di garanzia occupazionale ma non risultano pertinenti al diverso problema sollevato dal ricorso, venendo dai ricorrenti richiamate senza alcuna concreta argomentazione e confronto critico con il ragionamento seguito dalla Corte territoriale, anche in tal caso discostandosi dalle costanti indicazioni di questa Corte (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez. 1 -Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). 2.2. La complessiva inammissibilità dei due motivi di ricorso, tuttavia, discende dal fatto che gli stessi non si confrontano con la ratio della decisione impugnata, ed in particolare con l’affermazione, in quest’ultima contenuta, per cui l’indennità di mansione è dovuta solo in relazione allo specifico svolgimento delle mansioni antincendio. Tale essendo la ratio decidendi risultano non pertinenti i riferimenti, da un lato, all’art. 2103 c.c. –avendo la Corte territoriale escluso che l’indennità inerisca alle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni e rigorosamente collegato l’indennità al concreto espletamento dei compiti speciali di avvistamento e spegnimento incendi, escludendone la debenza in occasione dello svolgimento di qualunque altra mansione– e , dall’altro lato, agli artt. 56, L.R. Sicilia n. 16/1996; 44, comma 3, L.R. Sicilia n. 14/2006; 9, CIRL 27 aprile 2001, atteso che l’argomentare del ricorso viene a postulare – senza però argomentare e dimostrare – proprio l’interpretazione che la decisione impugnata esclude in radice , e cioè che l’indennità sia dovuta per l’espletamento di qualunque mansione Sez. S4/L- R.G. 18239/2019 – CC 04/06/2024 - Pagina nr. 8 di 8 anche diversa dei compiti speciali di avvistamento e spegnimento incendi. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, essendo la REGIONE SICILIA meramente resistente. 4. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020). P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti , di un ulteriore importo a titolo di contribut