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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24226/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 gennaio 2021

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 166 cod. proc. pen.

Lamenta che il tutore del condannato non sia mai stato informato della pendenza del procedimento nonostante il condannato ne avesse rappresentato la necessità in ragione del suo stato di interdetto giudiziale, dichiarato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. in data luglio 2019.

La partecipazione del tutore, peraltro, era imposta dalle condizioni psichiche, gravemente compromesse, di Antonov, per come accertato dalla relazione in atti redatta dal consulente su mandato dello stesso tutore.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 178, lett. c), in relazione agli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 221, comma 9, d.I., 19 maggio 2020, n. 34 Eccepisce la nullità dell'udienza di trattazione perché svoltasi in assenza del difensore di fiducia nominato dal condannato che aveva tempestivamente chiesto per iscritto di parteciparvi attraverso la piattaforma teams.

Tale nullità si è trasmessa all'ordinanza che ha definito il procedimento e non è stata sanata dalla presenza in udienza di altro difensore che, come attestato nel verbale, ha concluso, trattandosi, comunque, di soggetto non legittimato.

3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

3.1. Il primo motivo è generico.

A fronte dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto non dovuto l'avviso al tutore dell'interdetto legale, la difesa ha denunciato la omessa valutazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 25 luglio 2019, atto che, tuttavia non risulta né prodotto nel procedimento a sostegno della richiesta di integrare il contraddittorio né allegato al ricorso ma è indicato come "giacente presso il Tribunale di Catanzaro".

In ogni caso, qualora il detenuto fosse stato giudizialmente interdetto in ragione della sua condizione di incapacità di intendere o di volere così radicale da compromettere anche la capacità di curare gli interessi coltivati nel procedimento dinanzi ai giudici di sorveglianza (Sez. 1, n. 47402 del 07/12/2021, Antonov, Rv. 282456 - 01; Sez. 6, n. 2677 del 25/10/2017 - dep. 2018, M., Rv. 272149; Sez. 5, n. 2283 del 13/12/2004 - dep. 2005, Santaiti, Rv. 231404), neanche l'atto introduttivo del presente procedimento avrebbe potuto essere presentato in assenza dell'intervento del menzionato tutore (negli stessi termini v. anche Sez. 1, n. 38977 del 22/9/2021, Antonov, non massimata).

3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato Risulta dagli atti contenuti nel fascicolo tramesso a questa Corte, consultabili in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il difensore di fiducia nominato dal condannato era l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ricevuto tutti gli avvisi funzionali a consentire la sua partecipazione all'udienza.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo presentato da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] in data 2 gennaio 2021 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 166 cod. proc. pen. Lamenta che il tutore del condannato non sia mai stato informato della pendenza del procedimento nonostante il condannato ne avesse rappresentato la necessità in ragione del suo stato di interdetto giudiziale, dichiarato dal Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ. in data luglio 2019. La partecipazione del tutore, peraltro, era imposta dalle condizioni psichiche, gravemente compromesse, di Antonov, per come accertato dalla relazione in atti redatta dal consulente su mandato dello stesso tutore. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 178, lett. c), in relazione agli artt. 666 e 127 cod. proc. pen. nonché in relazione all'art. 221, comma 9, d.I., 19 maggio 2020, n. 34 Eccepisce la nullità dell'udienza di trattazione perché svoltasi in assenza del difensore di fiducia nominato dal condannato che aveva tempestivamente chiesto per iscritto di parteciparvi attraverso la piattaforma teams. Tale nullità si è trasmessa all'ordinanza che ha definito il procedimento e non è stata sanata dalla presenza in udienza di altro difensore che, come attestato nel verbale, ha concluso, trattandosi, comunque, di soggetto non legittimato. 3. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 3.1. Il primo motivo è generico. A fronte dell'ordinanza impugnata, che ha ritenuto non dovuto l'avviso al tutore dell'interdetto legale, la difesa ha denunciato la omessa valutazione del provvedimento emesso dal Tribunale di Milano in data 25 luglio 2019, atto che, tuttavia non risulta né prodotto nel procedimento a sostegno della richiesta di integrare il contraddittorio né allegato al ricorso ma è indicato come "giacente presso il Tribunale di Catanzaro". In ogni caso, qualora il detenuto fosse stato giudizialmente interdetto in ragione della sua condizione di incapacità di intendere o di volere così radicale da compromettere anche la capacità di curare gli interessi coltivati nel procedimento dinanzi ai giudici di sorveglianza (Sez. 1, n. 47402 del 07/12/2021, Antonov, Rv. 282456 - 01; Sez. 6, n. 2677 del 25/10/2017 - dep. 2018, M., Rv. 272149; Sez. 5, n. 2283 del 13/12/2004 - dep. 2005, Santaiti, Rv. 231404), neanche l'atto introduttivo del presente procedimento avrebbe potuto essere presentato in assenza dell'intervento del menzionato tutore (negli stessi termini v. anche Sez. 1, n. 38977 del 22/9/2021, Antonov, non massimata). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato Risulta dagli atti contenuti nel fascicolo tramesso a questa Corte, consultabili in ragione della natura processuale della questione dedotta, che il difensore di fiducia nominato dal condannato era l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha ricevuto tutti gli avvisi funzionali a consentire la sua partecipazione all'udienza. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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