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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29308/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30261-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 368/2020 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.2.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, invocando la declaratoria dell’intervenuta usucapione, a suo favore della proprietà di un seminterrato.

Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale chiedevano il rilascio del bene immobile, la restituzione dei mobili ivi contenuti e la condanna dell’attore al risarcimento del danno, il Tribunale, con sentenza n. 2505/2015, accoglieva la domanda principale.

Con la sentenza impugnata, n. 368/2020, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione e quelle riconvenzionali proposte dagli odierni ricorrenti incidentali.

La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che la prova testimoniale escussa avesse dimostrato che il seminterrato oggetto di causa era stato utilizzato, almeno sino al 1995, anche dai [OSCURATO:PERSONA], e che comunque l’accesso allo stesso, sporadicamente esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1981, non integrasse un possesso utile ai fini dell’usucapione, anche in considerazione della contemporanea utilizzazione del cespite da parte dei [OSCURATO:PERSONA].

Riteneva dunque non conseguita la prova dell’elemento materiale del possesso, per unverso, e non provate, per altro verso, le domande a contenuto risarcitorio proposte dai [OSCURATO:PERSONA].Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi.

Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. la sola ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la decisione del ricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente, va dato atto che il ricorso principale ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] devono intendersi rinunciati per mancata proposizione di istanza di decisione nei termini di cui all’art.380 bis c.p.c.

Le spese di lite tra le predette parti vanno dunque integralmente compensate, configurandosi tra loro un’ipotesi di soccombenza reciproca. 2 Passando all’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha presentato istanza di decisione, con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., rilevandosi che la Corte di Appello non avrebbe pronunciato sulla domanda di rilascio del locale seminterrato oggetto di causa, di restituzione dei beni mobili compresi in esso e di danni per lo spossessamento.

La censura è fondata.

La Corte di Appello, nell’esaminare le domande riconvenzionali che erano state proposte in prime cure dai [OSCURATO:PERSONA], riproposte in appello con i motivi di gravame (come confermato dalla trascrizione dell’atto di appello contenuta a pagg. 3, 22 e 24 e del ricorso incidentale) ha ritenuto non provate le domande risarcitorie connesse, da un lato, agli illeciti penali che erano stati dedotti dai ricorrenti incidentali, in relazione all’accesso abusivo eseguito dal ricorrente principale alla loro proprietà ed alla sua temporanea interclusione, e, dall’altro lato, al dedotto danneggiamentodei beni mobili contenuti nel seminterrato.

Del pari, ha ritenuto non provata la domanda di versamento dell’indennità da sopraelevazione, la cui esistenza è stata esclusa anche dalla relazione tecnica a firma dell’ing.

Tavilla (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).

La ricorrente incidentale evidenzia che la sentenza impugnata, pur escludendo il conseguimento della prova del possesso ad usucapionem esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA], ha accertato che quest’ultimo aveva avuto accesso al seminterrato oggetto di causa, e lamenta il mancato esame delle domande riconvenzionali di risarcimento del danno da spossessamento e di condanna dell’originario attore al rilascio di detto immobile.

Osserva il Collegio che secondo la Corte distrettuale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto accesso al locale oggetto di causa sin dal 1981, come confermato dai testi Donnina e Bontempo; che tale condotta non vale ad integrare il possesso utile ad usucapionem, in presenza di utilizzazione del medesimo bene da parte della proprietà almeno sino al 1995; che i lavori eseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] sul cespite (ristrutturazione degli stipiti delle porte, lavori di consolidamento e rifacimento della facciata) si collocano negli anni 2004 - 2005, come confermato dai testi Tavilla e Pino, e dunque al di fuori del ventennio utile ai fini dell’usucapione (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).

Di conseguenza, sempre secondo la Corte distrettuale, “Manca quella prova rigorosa in merito alla stessa sussistenza dell’elemento materiale, ossia a quella indiscussa ed esclusiva signoria sul bene, non adeguatamente integrata da quegli accessi al seminterrato, costituenti gli unici atti che si collocano all’interno del ventennio utile” (cfr. pag. 11 della sentenza).

Il giudice di merito, dunque, pur escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’acquisto a titolo originario, sia sotto il profilo oggettivo –non configurandosi un possesso esclusivo in capo all’[OSCURATO:PERSONA] –, sia sotto l’aspetto temporale – non essendo stato provato il compimento del ventennio previsto dalla legge–ha tuttavia ravvisato l’esercizio, da parte del predetto [OSCURATO:PERSONA], di una signoria sul bene oggetto di causa per un periodo più limitato (la Corte di merito parladi “significativi atti di possesso”).

A fronte di tale riconoscimento, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare le domande riconvenzionali di rilascio e di risarcimento del danno da spossessamento, proposte in prime cure e coltivate in appello dall’odierna ricorrente incidentale.

Né può configurarsi, nella statuizione complessivamente assunta dal giudice di merito, un rigetto implicito di dette domande riconvenzionali, poiché il mancato accoglimento della domanda principale di usucapione non è stato conseguenza dell’accertata assenza delpossesso, in capo all’attore, ma soltanto della ravvisata inidoneità della relazione da questi intrattenuta con la res ad integrare i presupposti previsti per il riconoscimento della prescrizione acquisitiva sotto l’aspetto temporale.

Il vizio di omessa pronuncia sussiste, dunque.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla medesima Corte di Appello di Messina, la quale, in sede di rinvio, dovrà esaminare nel merito le domande riconvenzionali di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al rilascio del seminterrato oggetto di causa ed al risarcimento del danno derivante dallo spossessamento tra il 2004 e il 2005, che erano state proposte dall’odierna ricorrente incidentale e non sono state esaminate dalla sentenza cassata.

Il giudice del rinvio si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio, limitatamente al rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità, limitatamente al ricorso principale e a quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], per mancata proposizione, da parte degli stessi, di istanza di decisione dopo la comunicazione della proposta di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e compensa tra dette parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Accoglie il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità relative al rapporto processuale corrente tra Armellin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30261-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]’ che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati presso la cancelleria della Corte di Cassazione -controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 368/2020 della CORTE DI APPELLO di MESSINA, depositata il 28/09/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 9.2.2009 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Messina, invocando la declaratoria dell’intervenuta usucapione, a suo favore della proprietà di un seminterrato. Nella resistenza dei convenuti, che in via riconvenzionale chiedevano il rilascio del bene immobile, la restituzione dei mobili ivi contenuti e la condanna dell’attore al risarcimento del danno, il Tribunale, con sentenza n. 2505/2015, accoglieva la domanda principale. Con la sentenza impugnata, n. 368/2020, la Corte di Appello di Messina riformava la decisione di prime cure, rigettando la domanda di usucapione e quelle riconvenzionali proposte dagli odierni ricorrenti incidentali. La Corte distrettuale riteneva, in particolare, che la prova testimoniale escussa avesse dimostrato che il seminterrato oggetto di causa era stato utilizzato, almeno sino al 1995, anche dai [OSCURATO:PERSONA], e che comunque l’accesso allo stesso, sporadicamente esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA] a partire dal 1981, non integrasse un possesso utile ai fini dell’usucapione, anche in considerazione della contemporanea utilizzazione del cespite da parte dei [OSCURATO:PERSONA]. Riteneva dunque non conseguita la prova dell’elemento materiale del possesso, per unverso, e non provate, per altro verso, le domande a contenuto risarcitorio proposte dai [OSCURATO:PERSONA].Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sette motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], spiegando ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. A seguito di proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art.380 bis c.p.c. la sola ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], con istanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha chiesto la decisione del ricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1 Preliminarmente, va dato atto che il ricorso principale ed il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] devono intendersi rinunciati per mancata proposizione di istanza di decisione nei termini di cui all’art.380 bis c.p.c. Le spese di lite tra le predette parti vanno dunque integralmente compensate, configurandosi tra loro un’ipotesi di soccombenza reciproca. 2 Passando all’esame del ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA], la quale ha presentato istanza di decisione, con l’unico motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., rilevandosi che la Corte di Appello non avrebbe pronunciato sulla domanda di rilascio del locale seminterrato oggetto di causa, di restituzione dei beni mobili compresi in esso e di danni per lo spossessamento. La censura è fondata. La Corte di Appello, nell’esaminare le domande riconvenzionali che erano state proposte in prime cure dai [OSCURATO:PERSONA], riproposte in appello con i motivi di gravame (come confermato dalla trascrizione dell’atto di appello contenuta a pagg. 3, 22 e 24 e del ricorso incidentale) ha ritenuto non provate le domande risarcitorie connesse, da un lato, agli illeciti penali che erano stati dedotti dai ricorrenti incidentali, in relazione all’accesso abusivo eseguito dal ricorrente principale alla loro proprietà ed alla sua temporanea interclusione, e, dall’altro lato, al dedotto danneggiamentodei beni mobili contenuti nel seminterrato. Del pari, ha ritenuto non provata la domanda di versamento dell’indennità da sopraelevazione, la cui esistenza è stata esclusa anche dalla relazione tecnica a firma dell’ing. Tavilla (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata). La ricorrente incidentale evidenzia che la sentenza impugnata, pur escludendo il conseguimento della prova del possesso ad usucapionem esercitato dall’[OSCURATO:PERSONA], ha accertato che quest’ultimo aveva avuto accesso al seminterrato oggetto di causa, e lamenta il mancato esame delle domande riconvenzionali di risarcimento del danno da spossessamento e di condanna dell’originario attore al rilascio di detto immobile. Osserva il Collegio che secondo la Corte distrettuale l’[OSCURATO:PERSONA] aveva avuto accesso al locale oggetto di causa sin dal 1981, come confermato dai testi Donnina e Bontempo; che tale condotta non vale ad integrare il possesso utile ad usucapionem, in presenza di utilizzazione del medesimo bene da parte della proprietà almeno sino al 1995; che i lavori eseguiti dall’[OSCURATO:PERSONA] sul cespite (ristrutturazione degli stipiti delle porte, lavori di consolidamento e rifacimento della facciata) si collocano negli anni 2004 - 2005, come confermato dai testi Tavilla e Pino, e dunque al di fuori del ventennio utile ai fini dell’usucapione (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata). Di conseguenza, sempre secondo la Corte distrettuale, “Manca quella prova rigorosa in merito alla stessa sussistenza dell’elemento materiale, ossia a quella indiscussa ed esclusiva signoria sul bene, non adeguatamente integrata da quegli accessi al seminterrato, costituenti gli unici atti che si collocano all’interno del ventennio utile” (cfr. pag. 11 della sentenza). Il giudice di merito, dunque, pur escludendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’acquisto a titolo originario, sia sotto il profilo oggettivo –non configurandosi un possesso esclusivo in capo all’[OSCURATO:PERSONA] –, sia sotto l’aspetto temporale – non essendo stato provato il compimento del ventennio previsto dalla legge–ha tuttavia ravvisato l’esercizio, da parte del predetto [OSCURATO:PERSONA], di una signoria sul bene oggetto di causa per un periodo più limitato (la Corte di merito parladi “significativi atti di possesso”). A fronte di tale riconoscimento, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare le domande riconvenzionali di rilascio e di risarcimento del danno da spossessamento, proposte in prime cure e coltivate in appello dall’odierna ricorrente incidentale. Né può configurarsi, nella statuizione complessivamente assunta dal giudice di merito, un rigetto implicito di dette domande riconvenzionali, poiché il mancato accoglimento della domanda principale di usucapione non è stato conseguenza dell’accertata assenza delpossesso, in capo all’attore, ma soltanto della ravvisata inidoneità della relazione da questi intrattenuta con la res ad integrare i presupposti previsti per il riconoscimento della prescrizione acquisitiva sotto l’aspetto temporale. Il vizio di omessa pronuncia sussiste, dunque. Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso incidentale proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], con cassazione della decisione impugnata e rinvio della causa alla medesima Corte di Appello di Messina, la quale, in sede di rinvio, dovrà esaminare nel merito le domande riconvenzionali di condanna dell’[OSCURATO:PERSONA] al rilascio del seminterrato oggetto di causa ed al risarcimento del danno derivante dallo spossessamento tra il 2004 e il 2005, che erano state proposte dall’odierna ricorrente incidentale e non sono state esaminate dalla sentenza cassata. Il giudice del rinvio si pronuncerà anche sulle spese del presente giudizio, limitatamente al rapporto processuale corrente tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. P. Q. M. La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità, limitatamente al ricorso principale e a quello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], per mancata proposizione, da parte degli stessi, di istanza di decisione dopo la comunicazione della proposta di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e compensa tra dette parti le spese del presente giudizio di legittimità. Accoglie il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità relative al rapporto processuale corrente tra Armellin
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