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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36236/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 17210/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della massima riduzione di pena prevista dalla speciale attenuante di cui all'art. 8 1.203/91, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali, peraltro in modo del tutto generico, già ritenuti irrilevanti nella sentenza di primo grado per giustificare un ridimensionamento della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 6 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rg. 17210/25 Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità assoluta rispetto alla motivazione della Corte di appello di Napoli che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha motivato in merito alle ragioni del diniego delle attenuanti generiche e della massima riduzione di pena prevista dalla speciale attenuante di cui all'art. 8 1.203/91, non ritenendo che gli elementi prospettati fossero significativi, mentre nel ricorso si adducono aspetti fattuali, peraltro in modo del tutto generico, già ritenuti irrilevanti nella sentenza di primo grado per giustificare un ridimensionamento della pena; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 6 ottobr
Sentenza Cassazione n. 36236/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris