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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12081/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c)„ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la prescrizione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, non considerando il ricorrente le sospensioni del giudizio, per un tempo pari ad un anno, tre mesi e cinque giorni, a seguito di rinvii disposti ad istanza della parte, con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato al 1 settembre 2021; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che prospetta vizio della motivazione in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico, limitandosi ad una assertiva denuncia di violazione delle garanzie difensive, non altrimenti specificate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BRASILE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; c)„ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la prescrizione del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA] in epoca antecedente alla deliberazione della sentenza impugnata, è manifestamente infondato, non considerando il ricorrente le sospensioni del giudizio, per un tempo pari ad un anno, tre mesi e cinque giorni, a seguito di rinvii disposti ad istanza della parte, con conseguente individuazione del termine di estinzione del reato al 1 settembre 2021; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che prospetta vizio della motivazione in riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico, limitandosi ad una assertiva denuncia di violazione delle garanzie difensive, non altrimenti specificate; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore I Presidente
Sentenza Cassazione n. 12081/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris