CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022
Cassazione n. 10349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA u\rne- e-oc_ re-RiA sul ricorso n.2747/2013 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Rossini n.26, presso lo ALM studio legale Gaglione. -controricorrente - 202Z, Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.540/50/11, pronunciata il 21/11/2011, depositata in data 6/12/2011 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.540/50/11, pronunciata il 21/11/2011, depositata in data 6/12/2011 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento che determinava, ai fini Irpef, per l'anno di imposta 2004, un maggiore reddito imponibile sulla base delle spese, per compravendite e conferimenti in denaro, sostenute dal contribuente negli anni di imposta dal 2004 al 2007; con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava preliminarmente l'ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, ancorché il contribuente non si fosse avvalso del servizio Poste italiane, ma di un'agenzia di recapito privata, che, secondo il giudice di appello, era legittimata a compiere le notifiche a mezzo posta; nel merito, la C.t.r. riteneva che, dai dati ed elementi forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria e da quelli reperiti direttamente dall'Ufficio, era emerso che, nel corso degli anni dal 2004 al 2007, il contribuente aveva sostenuto consistenti esborsi finanziari per compravendite e conferimenti in danaro; secondo i giudici di appello, l'ufficio, nell'individuare la quota di incremento patrimoniale per l'anno di riferimento, sarebbe incorso nell'errore di prende in considerazione gli acquisti effettuati negli anni successivi e non nell'anno di riferimento o almeno nei quattro anni precedenti; r.g. n.2747/2013 2 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]: con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell'art.16 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all'art.360, primo comma,. n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio doveva essere effettuata utilizzando il servizio postale nazionale, non essendo il alcun modo prevista la possibilità di avvalersi di agenzie di recapito autorizzate; nel caso di specie, in cui il contribuente non si era avvalso del servizio Poste italiane, ma di un'agenzia di recapito privata, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile; con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché la motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente il senso della norma sarebbe quello di considerare che il reddito necessario agli acquisti contestati al contribuente si sia formato nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto e nei quattro anni precedenti; pertanto, il ragionamento del giudice di appello risultava errato e motivato in maniera illogica ed insufficiente, in quanto, secondo la C.t.r., doveva considerarsi prima l'anno di effettuazione dell'acquisto e successivamente quelli della produzione del reddito; r.g. n.2747/2013 3 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente la Corte rileva la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio al fine di scrutinare il primo e logicamente prioritario motivo di ricorso ; P.Q.M. la Corte rinvia il processo a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/3/2022 DE