CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39477/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 ottobre 2020 la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza del 5 aprile 2019 del Tribunale di Trani, in forza della quale [OSCURATO:PERSONA]Avanzo era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione, unitamente alle sanzioni accessorie colà previste, per il reato di cui all'art. 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. 2.1. In particolare, il ricorrente ha lamentato vizio motivazionale assumendo che la Corte territoriale era pervenuta all'affermazione di responsabilità sulla base della sola deposizione del teste Marinelli, laddove al contrario quest'ultimo non era stato presente tra le forze di Polizia intervenute nell'ambito dei disordini che avevano fatto da contorno all'incontro di calcio di coppa Italia tra le formazioni della [OSCURATO:PERSONA] e del Trani, ed aveva solamente partecipato all'attività di identificazione fotografica degli imputati. Allo stesso tempo, l'appello era stato rigettato nell'errato presupposto che fosse stata lanciata una bottiglia di vetro, mentre l'oggetto era stato prelevato da un contenitore destinato alla raccolta differenziata della plastica. In tal senso doveva considerarsi illogica la motivazione addotta dalla Corte territoriale, che aveva - senza riscontri - affermato che la bottiglia prelevata dal bidone giallo della raccolta differenziata fosse di vetro, in tal modo basandosi sulla sola deposizione del Marinelli, non presente al momento degli eventi. Tant'è che la Procura generale territoriale aveva richiesto la rinnovazione dell'esame del teste. Né si comprendeva come la condotta del ricorrente potesse essere configurata come un atto in grado di creare concreto pericolo per le persone o per le cose, una volta che era stato escluso il reato di danneggiamento di autovetture. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. In relazione al motivo di censura, va anzitutto ricordato che il delitto di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art. 6-bis, comma primo, della legge n. 401 del 1989, è reato di pericolo concreto, per la cui configurabilità non è richiesto che si verifichino le ulteriori conseguenze ("danno alle persone" o "ritardo rilevante dell'inizio, sospensione, interruzione o cancellazione della manifestazione sportiva") previste dalla norma incriminatrice, che costituiscono tutte ipotesi di delitto aggravato dall'evento (Sez. 3, n. 7869 del 13/01/2016, Zagli, Rv. 266282). 3.1.1. Ciò posto, è nozione comune che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). In proposito il ricorso tende invero ad una rivalutazione fattuale della vicenda, laddove esclude la presenza del teste oculare sui luoghi dei fatti (presenza invece ribadita dalla Corte territoriale, che ha fondato il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni rese dal predetto teste, appartenente alle Forze dell'ordine e quindi ben consapevole delle conseguenze di un eventuale mendacio) e contesta l'avvenuto lancio di una bottiglia di vetro all'indirizzo dei tifosi avversari, atteso che il prelievo dell'oggetto sarebbe avvenuto da bidone dedicato alla raccolta differenziata della plastica (mentre la sentenza impugnata ha osservato che l'oggetto, di vetro secondo la ribadita deposizione del teste, era stato prelevato sì da un bidone di raccolta differenziata, ma che ciò non conduceva affatto a ritenere automaticamente che fosse una bottiglia di plastica, dal momento che detta raccolta veniva eseguita ordinariamente per la plastica ma anche per il vetro). In ragione di ciò, tenuto altresì conto che l'assenza del teste dai luoghi è rimasta una mera affermazione del ricorrente, che alcunché ha inteso specificare nonostante la dovuta autosufficienza del ricorso, l'impugnazione rimane pertanto all'esterno dal perimetro del giudizio di legittimità. Quanto alla ritenuta insussistenza del danneggiamento, ciò era dipeso dalla mancata identificazione dell'autovettura colpita dal lancio della bottiglia, mentre la condizione di pericolo era invero scaturita, secondo l'apprezzamento di fatto della sentenza impugnata, proprio a seguito del lancio di oggetti contundenti all'indirizzo dei veicoli che transitavano sulla pubblica via. 4. Ne consegue quindi senz'altro, attesa la complessiva manifesta infondatezza dell'impugnazione, l'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il