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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04621/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 22 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato minaccia grave e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, atteso che, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e delle ragioni della decisione, la conoscenza da parte dell'imputato della circostanza che la persona offesa si sarebbe recata al campo sportivo per incontrare la figlia non assume rilevanza decisiva per l'affermazione della penale responsabilità del Renon; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Lodi del 22 febbraio 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato minaccia grave e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, in favore della parte civile; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., della mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato, atteso che, sulla base della ricostruzione fattuale operata dai giudici del merito e delle ragioni della decisione, la conoscenza da parte dell'imputato della circostanza che la persona offesa si sarebbe recata al campo sportivo per incontrare la figlia non assume rilevanza decisiva per l'affermazione della penale responsabilità del Renon; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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