CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 settembre 2024
Cassazione n. 25837/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.11147/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rapp.ti e difes i dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 30; --ricorrenti- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12; -controricorrente- per la cassazione del decreto d ella Corte di appello di Napoli n. 1380/2022,depositat o i l 5 dicembre 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – I ricorrenti proponevano ricorso ex art. 2 L. n . 89/01 secondo la nuova formulazione introdotta dall’art. 55 della L. n. 134/12, relativamente a una procedura fallimentare, al cui passivo sono stati insinuati in quanto creditori privilegiati della “[OSCURATO:PERSONA] e Guido S.D.F.”, per acquisto di titoli - obbligazionari, con sede in Napoli allaPiazza Bovio, n. 8, dichiarata fallita dal Tribunale diNapoli con sentenza del 15.5.1996/16.5.1996, con estensione del fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo con decreto del 29.01.1997. In particolare, precisavano che : in data 31.03.1998 il curatore fallimentare depositava il primo progetto di riparto parziale poi modificato con quellodepositato e reso esecutivo il 22.05.1998. In data 19.03.2010 esaminato il progetto di riparto parziale predisposto dal curatore, il G.D. al fallimento dott. [OSCURATO:PERSONA] verificava che il comitato dei creditori, informato dal curatore della presentazione di tale progetto, non aveva formulato alcun rilievo nel termine fissato, ritenuto che nessuna variazione a tale progetto andasse apportata, ordinava il deposito in cancelleria del progetto stesso. Dall’esame del prospetto riepilogativo si evince che gli odierni ricorrenti sono creditori della procedura per cospicue somme nonostante il pagamento parziale ottenuto con i due piani di riparto.Accludevano una tabella riepilogativa contenente: nella prima il nominativo dei creditori, il numero di posizione, il credito ammesso al passivo, la somma incassata con il primo piano di riparto, la somma incassata con il secondo piano di riparto e il credito residuo vantato all’attualità. Essendo la procedura fallimentare in essere da circa 26 anni (dalle date di ammissione al passivo alla data di deposito del ricorso), i ricorrentichiedevano alla Corte l’accertamento della violazione del diritto al “termine ragionevole” di cui all’art. 6 § 1 della C.E.D.U. ed il riconoscimento del diritto all’equa riparazione del danno subito ex art. 2, L. n.89/01. La Corte d'appello di Napoli, in fase monitoria,pur riconoscendo che il procedimento fallimentare si è protratto per 26 anni circa, valutava ladurata ragionevole del processo presupposto in anni 7. Con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo il Giudice di prime cure riteneva equo applicare il coefficiente minimo di €. 400,00 senza correttivi in aumento, così ingiungendo al Ministero della Giustizia il pagamento delle seguenti somme: [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00;[OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; D’[OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.600,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.600,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 999,37; [OSCURATO:PERSONA] €. 1.998,73; [OSCURATO:PERSONA] €. 3.997,46; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.600,00; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] €. 7.200,00; [OSCURATO:PERSONA] €. 7.600,00; [OSCURATO:PERSONA] quale erede legittima di [OSCURATO:PERSONA] €. 4.400,00;[OSCURATO:PERSONA] quale erede legittima di [OSCURATO:PERSONA] €. 4.800,00; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA] €. 6.800,00; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittima di [OSCURATO:PERSONA] €. 3.600,00;[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi legittimidi [OSCURATO:PERSONA] €. 6.800,00; [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede legittimo della de cuius [OSCURATO:PERSONA] €. 3.200,00; [OSCURATO:PERSONA],nella qualità di erede legittima di [OSCURATO:PERSONA] €. 1.600,00”. 2. – Avverso il decreto monitorio, i ricorrenti proponevano opposizioneai sensi dell’art. 5 - ter L n . 89/01 lamentando: a) l’errata determinazione della durata ragionevole in annisette in luogo degli statuiti dal legislatore anni sei di cui all’art. 2, comma 2 bis, L. n . 89/01; b) l’erronea commisurazione, ai fini della determinazione della valore della causa, all’ammontare del credito residuo all’ esito dei piani di riparto, anziché all’importo del credito originariamente insinuato alla massa passiva del fallimento; c) l’erronea quantificazione delle somme riconosciute a titolo di danno non patrimoniale, non conformi ai criteri di liquidazione elaborati in sede europea, con l’aggravante della mancata applicazione dell’aumento percentuale del 20% per gli annidal terzo al sesto e del 40% per gli annidal settimo al sedicesimo ai sensi del comma 1 dell’art. 2 bis L. 89/2001 ed, infine, d) l’erronea quantificazione del compenso del giudizio, determinato in violazione dell’art. 4, comma 1 bis, del D.M: ne. 55/2014. La Corte d’Appello di Napoli accoglieva soltanto l’ultimo motivo di opposizione, rideterminando l’ammontare del compenso liquidato, ritenendo non condivisibili le ulteriori censure, e dichiarando interamente compensate tra le parti le spese della fase di giudizio. 3. –I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comm a 2 bis, della Legge n . 89/01. Contestuale violazione e mancataapplicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 6 parag.1e dell’art. 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ex art. 360, comma 1, n . 3 cod. proc. civ . I ricorrenti censurano la decisione nella parte in cui ha ritenuto ragionevole la durata della presupposta procedura fallimentare in anni sette in luogo dei previsti anni sei dal legislatore, trattandosi di predisposizione tassativa ex lege della durata ragionevole rispetto alla quale l’interprete è privo di alcun potere di discernimento. I ricorrenti sottolineano che ai giudici sarebbesfuggito che con le modifiche introdotte dal d.l. 83 del 2012 il legislatore ha inteso sottrarre alla discrezionalità giudiziaria la determinazione della congruità del termine di ragionevole durata dei giudizi in generale e delle procedure esecutive e fallimentari in particolare. I commi 2-bis e 2-ter dell’art. 2 delle Legge n. 89/01, nell’affermare che il termine indicato“Si considera rispettato”, sarebbero infatti univoci e non lo potrebbero intendersi se non nel senso che lo stesso termine costituisce il limite massimo della ragionevole durata del giudizio. Tale interpretazione sarebbeancor più obbligata con riferimento alle procedure fallimentari e di esecuzione forzata, interessate dall’intervento legislativo con una previsione speciale sconosciuta alla vecchia formulazione della norma, che lasciava ampia discrezionalità al Giudice dell’equa riparazione di valutarne la durata ragionevole in base alla complessità del caso concreto. 2. –Preliminarmente, osserva il Collegio come il ricorso ponga questioni che meritano approfondimento anche di natura nomofilattica in relazione al termine di durata ragionevole delle procedure fallimentari(Cass., Sez. II, 29 settembre 2020 , n. 20508 ; Cass., Sez. II , 12 ottobre 2017 , n. 23982 ) , secondo lo standard ricavabile dalle pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, tenuto conto delle modifiche introdotte dal d.l. 83 del 2012 e della questione relativa alla possibilità di un autonomo apprezzamento da parte del giudice di discostarsi dalle indicazioni normative (Cass., Sez. VI-2, 8 luglio 202 1, n. 19555 ) , sì da dover essere trattato in pubblica udienza. P.Q.M. Rinvia la ca