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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2022

Cassazione n. 15582/2022

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iato la seguente SENTENZA sul ricorso 27752-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA n. 29, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 108, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti FRANCESCO Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 FONTANA e [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI n.13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 85 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 967/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, invocandone la condanna a consentirgli l’accesso alla sua proprietà, sita nel centro storico del comune di Manerba del Garda (BS), per ultimare i lavori di ristrutturazione dell’attigua proprietà del ricorrente.

Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda ed eccependo che le opere eseguite dall’Avanzi, consistenti nella sopraelevazione di un edificio, non erano conformi al titolo autorizzativo dal medesimo ottenuto.

Il Tribunale concedeva il provvedimento di urgenza invocato, fissando termine per l’inizio della fase di merito, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] chiamava in causa il comune di Manerba del Garda e l’impresa appaltatrice dei lavori, ritenendoli responsabili in solido F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 con l’Avanzi, e spiegava domanda riconvenzionale per la Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 demolizione della sopraelevazione dallo stesso realizzata ed il Data pubblicazione 16/05/2022 risarcimento del danno.

All’esito del giudizio di prime cure, con sentenza n. 237/2008, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale relativa all’accertamento della legittimità dell’opera edile di cui è causa, per difetto di giurisdizione.

Interponeva appello avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 967/2016, resa nella resistenza dell’Avanzi, del Comune di Manerba del Garda e della ditta appaltatrice, rigettava il gravame, ritenendo precluse le censure relative ai provvedimenti autorizzativi dell’intervento edilizio realizzato dall’Avanzi, in difetto di loro tempestiva impugnazione innanzi il giudice amministrativo, e comunque ininfluente la questione, posto che la controversia aveva ad oggetto rapporti tra privati confinanti; in relazione a questi ultimi, il giudice di appello riteneva che le norme in tema di distanze non fossero state violate.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi.

Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Manerba del Garda.

La ditta appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] 85 di [OSCURATO:SOCIETA]., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ed il Comune di Manerba del Garda hanno depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 c.p.c., 4 e 5 della Legge n. 248 del 1865, allegato E, 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e 133 lettera F del D. Lgs. n. 104 del 2010, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente declinato la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 Numero sezionale 739/2022 propria giurisdizione sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale Numero di raccolta generale 15582/2022Data pubblicazione 16/05/2022 non aveva invocato l’annullamento dei titoli autorizzativi in base ai quali l’Avanzi aveva realizzato la sopraelevazione oggetto di causa, bensì dedotto la contrarietà di dette opere alla normativa urbanistico – edilizia, regionale e nazionale, ed a quella in materia di tutela del paesaggio, e lamentato il danno arrecato alla sua proprietà esclusiva.

L’accertamento sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, dunque, avrebbe dovuto essere esaminata in via incidentale.

Con il terzo motivo, che per ragioni logiche va esaminato prima del secondo, la parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda concernente l’accertamento della contrarietà di quanto realizzato dall’Avanzi rispetto alla normativa urbanistico – edilizia.

Con il quarto motivo, da scrutinare insieme al primo e al terzo, la ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 872, 2056 e 1226 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la circostanza che l’Avanzi aveva ottenuto un provvedimento di sanatoria in relazione alla sopraelevazione realizzata.

Ad avviso della ricorrente, tale fatto dimostrerebbe che quanto costruito dal predetto Avanzi non era conforme alle norme in materia urbanistico – edilizia, e la Corte distrettuale non avrebbe speso neanche una parola in argomento.

Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate.

In materia di distanze da osservare fra le costruzioni, l'art. 873 c.c. e le disposizioni dei regolamenti locali ivi richiamati, pur essendo dirette ad assicurare la salvaguardia di interessi generali, disciplinano, nei rapporti interprivati, tipiche situazioni di diritto soggettivo, la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia che venga in rilievo la norma codificata, sia che si applichi, invece, quella regolamentare, con l'unica differenza che, nel primo caso, compete al privato la facoltà di ottenere la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 rimozione dell'opera eseguita contra legem, mentre nella seconda Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 ipotesi la tutela è limitata al risarcimento del danno (Cass., Data pubblicazione 16/05/2022 Sez.

U, Sentenza n. 11260 del 15/10/1992, Rv. 478937).

Nell'ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e ss. c.c. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato.

Non rivestono, invece, tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene, della viabilità, la conservazione dell'ambiente ed altro.

In questa seconda ipotesi, la tutela accordata al privato, nel caso di violazione della norma, rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5508 del 07/06/1994, Rv. 486916; in termini, cfr. anche.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10775 del 15/12/1994, Rv. 489237; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7154 del 23/06/1995, Rv. 493066; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7185 del 04/08/1997, Rv. 506404; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5719 del 10/06/1998, Rv. 516275; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16094 del 29/07/2005, Rv. 583411).

Le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono dunque alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata incidenter tantum dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, a meno che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. per far valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale, sussistendo, in questo caso, la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez.

Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 U, Ordinanza n. 13673 del 16/06/2014, Rv. 631630).

Data pubblicazione 16/05/2022 In caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, è dunque concessa l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria, perché il danno che il proprietario subisce –da qualificare come danno conseguenza, e non danno evento– è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù a carico del proprio fondo e quindi della limitazione del suo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima.

Nel caso in cui siano violate disposizioni non integrative delle norme sulle distanze, viceversa, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornirne una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (cfr., in proposito, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7752 del 27/03/2013, Rv. 625902).

In tema di proprietà edilizia, la disposizione di cui all'art. 869 c.c. –secondo la quale i proprietari d'immobili siti nel territorio dei Comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti– va coordinata con quella di cui al successivo art. 872 c.c., che attribuisce al privato la tutela risarcitoria del proprio diritto soggettivo a seguito della violazione delle norme urbanistiche integrative del codice civile, senza subordinarla all'annullamento di provvedimenti amministrativi eventualmente adottati dalla P.A. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 742 del 20/01/2003, Rv. 559868).

In tema di danno per violazione delle norme di edilizia, dunque, è l’abusività ed illegittimità della costruzione a fondare la pretesa risarcitoria, essendo sufficiente all’attore fornire elementi utili F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 all’individuazione del pregiudizio, come effetto diretto ed immediato Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 dell’illecito (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6045 del 11/03/2013, Data pubblicazione 16/05/2022 Rv. 625754).

In definitiva, da un lato, la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comporta immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l’accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l’effettivo pregiudizio subito.

La prova di tale pregiudizio, dunque, dev’essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all’entità dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24387 del 01/12/2010, Rv. 615001; conf.

Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7909 del 12/06/2001, Rv. 547411).

Dall’altro lato, il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile ed integrative di queste, relative alle distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento de facto del fondo del vicino al quale, pertanto, compete il risarcimento del danno, senza la necessità di una specifica attività probatoria, in relazione alla perdita di amenità, comodità, tranquillità ed altro: prova, questa, che invece è necessaria in caso di violazione di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina del codice (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 11/02/2008, Rv. 601620).

Nel caso di specie, la sentenza impugnata da atto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato “… domanda riconvenzionale di demolizione delle opere realizzate dall’attore in violazione dei suoi diritti e di risarcimento dei danni a suo dire imputabili all’attore in solido con i terzi chiamati conseguenti alla realizzazione degli interventi eseguiti in violazione delle norme di legge” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

La Corte di Appello ha ritenuto che l’appellante avesse, in tal modo, confuso “… i due piani, civilistico e amministrativo” ed ha ravvisato la carenza di giurisdizione sulla F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 predetta domanda riconvenzionale, “… dal momento che in forza Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 dell’art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 80/1998 è stata devoData pubblicazione 16/05/2022luta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle [OSCURATO:PERSONA] in materia urbanistica ed edilizia (Corte Cost. n. 204/04)” (cfr. pag. 7 della sentenza).

In realtà, tale affermazione contrasta con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui, se da una parte la tutela demolitoria è riservata alla violazione delle sole norme in tema di distanze, integrative delle disposizioni di cui agli art. 873 e ss. c.c., d’altra parte è sempre consentita la tutela risarcitoria, anche a fronte della violazione di norme regolamentari locali non direttamente integrative della disciplina codicistica poc’anzi richiamata.

Tutela, quest’ultima, da esercitare dinanzi il giudice ordinario, il quale, a fronte di una domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme di edilizia fondata, oltreché sul mancato rispetto delle distanze dai confine, anche sulla difformità della costruzione dalle prescrizioni comunali, deve valutare l’esistenza di eventuali danni connessi al carattere amministrativamente illecito dell’opera, in quanto detta richiesta è implicita nella domanda risarcitoria di cui sopra.

Con l’ulteriore conseguenza che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice ordinario che, investito di tale domanda risarcitoria, riconosca danni consistenti in diminuzione di visuale, amenità e soleggiamento del fondo dell’attore in conseguenza dell’opera edilizia illegittimamente realizzata dal confinante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11163 del 24/12/1994, Rv. 489419).

Nè poteva la Corte distrettuale esimersi dall’esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla dante causa dell’odierna ricorrente, sulla base del rilievo che “… il sopralzo non risulta fronteggiare l’immobile della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), poiché se nel caso di violazione delle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 distanze legali, legittimato a proporre la domanda di riduzione in Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 pristino è soltanto il proprietario di una preesistente e Data pubblicazione 16/05/2022 fronteggiante fabbrica, rispetto alla quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale, e non anche quello di altre fabbriche non frontistanti, quantunque comprese nello stesso edificio o nella stessa zona, rimane salvo il diritto del secondo al risarcimento del danno, ov’egli dimostri di aver subito un concreto pregiudizio economico per la diminuzione di aria, luce, panoramicità o soleggiamento dell’edificio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6581 del 10/06/1991, Rv. 472609; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.1659 del 16/02/1988, Rv. 457683, secondo la quale la violazione delle norme di edilizia concernenti l’altezza delle costruzioni integra un illecito di carattere permanente, sostanziandosi il danno nella privazione dei vantaggi della veduta e dell’aereazione derivanti alle costruzioni sui fondi finitimi dal reciproco rispetto dei limiti massimi di altezza stabiliti, con la conseguenza che il corso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha inizio soltanto a decorrere dalla riduzione dell’edificio).

L'accoglimento, nei termini indicati, delle censure appena scrutinate implica l’assorbimento del secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 30 della Legge n. 34 del 1971, 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998, 59 della Legge n. 69 del 2009, nonché dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2007, e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4109 del 2007.

Secondo la ricorrente, la Corte di Appello, una volta declinata la giurisdizione sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esimersi dalla pronuncia nel merito, limitandosi ad assegnare termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dotato di giurisdizione.

Con il quinto motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 degli artt. 31, 32 e 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, 1 e 3 della Legge Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 Regione Lombardia n. 19 del 1992 e 167 del D. Lgs. n. 42 del Data pubblicazione 16/05/2022 2004, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto comunque ordinare la demolizione dell’opera contestata, nella parte in cui essa integrava una variazione essenziale del progetto originariamente autorizzato.

La censura è infondata.

In base alla giurisprudenza richiamata in relazione al primo, terzo e quarto motivo di ricorso, non è consentita la tutela demolitoria in relazione all’opera che sia stata realizzata in difformità alle prescrizioni regolamentari locali, ed alla normativa urbanistica ed edilizia, poiché tale forma di protezione è riservata alle sole ipotesi di violazione delle norme locali aventi carattere integrativo della disciplina di cui agli art. 873 e ss. c.c.

Il profilo dell’essenzialità della variazione, rispetto al progetto approvato, può dunque rilevare ai fini dell’entità della risarcimento da accordare alla parte lesa, ma non autorizza certamente il riconoscimento della tutela reale a contenuto demolitorio, in assenza di profili di violazione delle norme a contenuto integrativo della richiamata disciplina codicistica.

Con il sesto ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 183 e 101 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato la legittimità dell’opera realizzata dall’Avanzi in base alla previsione di cui all’art. 876 c.c., senza considerare che il predetto soggetto non aveva mai formulato alcuna deduzione in tal senso.

Ad avviso della ricorrente, si configurerebbe una pronuncia su una questione rilevabile d’ufficio, in relazione alla quale il giudice di merito avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per dedurre.

La doglianza è infondata.

La causa aveva ad oggetto, sin dal principio, la legittimità della sopraelevazione realizzata dall’Avanzi e la domanda di demolizione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 e risarcimento del danno proposta dalla [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di AppelNumero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022lo si è limitata ad osservare che, in assenza di disposizione del Data pubblicazione 16/05/2022 regolamento locale che imponga il rispetto di un distacco minimo dal confine o tra i fabbricati, si applica la regola codicistica che autorizza la costruzione in appoggio al muro posto sul confine (art.876 c.c.).

La Corte di merito non ha affatto rilevato, d’ufficio, una questione nuova non compresa nelle domande e nelle difese proposte dalle parti, onde non era tenuta a concedere alcun termine a queste ultime.

Peraltro, la decisione è, sul punto, coerente con l’insegnamento di questa Corte, che ha avuto modo di affermare: a) da un lato, che “In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni.

Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5146 del 21/02/2019, Rv. 652701); b) e, dall’altro lato, che “In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 confine, a meno che una specifica disposizione Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 del regolamento edilizio non consenta espressamente di Data pubblicazione 16/05/2022 costruire in aderenza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021, Rv. 662253).

Né era possibile ipotizzare che la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] comprendesse anche quella di riconoscimento della specifica indennità prevista dall’art. 876 c.c., posto il principio -che pure merita di essere ribadito- secondo cui “La actio de tigno iuncto, di cui all'art. 876 c.c., ha ad oggetto l'obbligazione indennitaria per l'innesto di un capo di muro sul muro a confine.

Ne consegue che essa, considerata la diversità della causa petendi, non può ritenersi compresa nell'azione risarcitoria per violazione delle distanze, ai sensi dell'art. 873 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11735 del 15/05/2013, Rv. 626325).

In definitiva, vanno accolti il primo, terzo e quarto motivo, va dichiarato assorbito il secondo e vanno rigettati il quinto ed il sesto motivo.

La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione.

PQM la Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il quinto ed il sesto motivo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 07 aprile 2022.

Il Presidente (L.

G. Lombardo) Il consigliere estensore (S.

Oliva) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 27752-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO D'ITALIA n. 29, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 108, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 lo rappresenta e difende unitamente agli avv.ti FRANCESCO Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 FONTANA e [OSCURATO:PERSONA]; Data pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M. PRESTINARI n.13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] 85 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA]. - intimata - avverso la sentenza n. 967/2016 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 13/10/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 700 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] evocava [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Brescia, sezione distaccata di Salò, invocandone la condanna a consentirgli l’accesso alla sua proprietà, sita nel centro storico del comune di Manerba del Garda (BS), per ultimare i lavori di ristrutturazione dell’attigua proprietà del ricorrente. Si costituiva la [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda ed eccependo che le opere eseguite dall’Avanzi, consistenti nella sopraelevazione di un edificio, non erano conformi al titolo autorizzativo dal medesimo ottenuto. Il Tribunale concedeva il provvedimento di urgenza invocato, fissando termine per l’inizio della fase di merito, nel corso della quale la [OSCURATO:PERSONA] chiamava in causa il comune di Manerba del Garda e l’impresa appaltatrice dei lavori, ritenendoli responsabili in solido F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 con l’Avanzi, e spiegava domanda riconvenzionale per la Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 demolizione della sopraelevazione dallo stesso realizzata ed il Data pubblicazione 16/05/2022 risarcimento del danno. All’esito del giudizio di prime cure, con sentenza n. 237/2008, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando inammissibile la domanda riconvenzionale relativa all’accertamento della legittimità dell’opera edile di cui è causa, per difetto di giurisdizione. Interponeva appello avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, n. 967/2016, resa nella resistenza dell’Avanzi, del Comune di Manerba del Garda e della ditta appaltatrice, rigettava il gravame, ritenendo precluse le censure relative ai provvedimenti autorizzativi dell’intervento edilizio realizzato dall’Avanzi, in difetto di loro tempestiva impugnazione innanzi il giudice amministrativo, e comunque ininfluente la questione, posto che la controversia aveva ad oggetto rapporti tra privati confinanti; in relazione a questi ultimi, il giudice di appello riteneva che le norme in tema di distanze non fossero state violate. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] ed il Comune di Manerba del Garda. La ditta appaltatrice [OSCURATO:PERSONA] 85 di [OSCURATO:SOCIETA]., intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. In prossimità dell’udienza pubblica, la parte ricorrente ed il Comune di Manerba del Garda hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 c.p.c., 4 e 5 della Legge n. 248 del 1865, allegato E, 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e 133 lettera F del D. Lgs. n. 104 del 2010, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente declinato la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 Numero sezionale 739/2022 propria giurisdizione sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale Numero di raccolta generale 15582/2022Data pubblicazione 16/05/2022 non aveva invocato l’annullamento dei titoli autorizzativi in base ai quali l’Avanzi aveva realizzato la sopraelevazione oggetto di causa, bensì dedotto la contrarietà di dette opere alla normativa urbanistico – edilizia, regionale e nazionale, ed a quella in materia di tutela del paesaggio, e lamentato il danno arrecato alla sua proprietà esclusiva. L’accertamento sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi, dunque, avrebbe dovuto essere esaminata in via incidentale. Con il terzo motivo, che per ragioni logiche va esaminato prima del secondo, la parte ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte di Appello non si sarebbe pronunciata sulla domanda concernente l’accertamento della contrarietà di quanto realizzato dall’Avanzi rispetto alla normativa urbanistico – edilizia. Con il quarto motivo, da scrutinare insieme al primo e al terzo, la ricorrente lamenta invece la violazione degli artt. 872, 2056 e 1226 c.c., perché la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare la circostanza che l’Avanzi aveva ottenuto un provvedimento di sanatoria in relazione alla sopraelevazione realizzata. Ad avviso della ricorrente, tale fatto dimostrerebbe che quanto costruito dal predetto Avanzi non era conforme alle norme in materia urbanistico – edilizia, e la Corte distrettuale non avrebbe speso neanche una parola in argomento. Le tre censure, suscettibili di esame congiunto, sono fondate. In materia di distanze da osservare fra le costruzioni, l'art. 873 c.c. e le disposizioni dei regolamenti locali ivi richiamati, pur essendo dirette ad assicurare la salvaguardia di interessi generali, disciplinano, nei rapporti interprivati, tipiche situazioni di diritto soggettivo, la cui tutela appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, sia che venga in rilievo la norma codificata, sia che si applichi, invece, quella regolamentare, con l'unica differenza che, nel primo caso, compete al privato la facoltà di ottenere la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 rimozione dell'opera eseguita contra legem, mentre nella seconda Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 ipotesi la tutela è limitata al risarcimento del danno (Cass., Data pubblicazione 16/05/2022 Sez. U, Sentenza n. 11260 del 15/10/1992, Rv. 478937). Nell'ambito delle norme dei regolamenti locali edilizi, hanno carattere integrativo delle disposizioni dettate nelle materie disciplinate dagli artt. 873 e ss. c.c. quelle dirette a completare, rafforzare, armonizzare con il pubblico interesse di un ordinato assetto urbanistico, la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato. Non rivestono, invece, tale carattere le norme che hanno come scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici, quali la limitazione del volume, dell'altezza e della densità degli edifici, le esigenze dell'igiene, della viabilità, la conservazione dell'ambiente ed altro. In questa seconda ipotesi, la tutela accordata al privato, nel caso di violazione della norma, rimane limitata al risarcimento del danno eventualmente subito (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5508 del 07/06/1994, Rv. 486916; in termini, cfr. anche. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10775 del 15/12/1994, Rv. 489237; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7154 del 23/06/1995, Rv. 493066; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7185 del 04/08/1997, Rv. 506404; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5719 del 10/06/1998, Rv. 516275; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16094 del 29/07/2005, Rv. 583411). Le controversie tra proprietari di fabbricati vicini relative all'osservanza di norme che prescrivono distanze tra le costruzioni o rispetto ai confini appartengono dunque alla giurisdizione del giudice ordinario, senza che rilevi l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo all'attività costruttiva, la cui legittimità potrà essere valutata incidenter tantum dal giudice ordinario attraverso l'esercizio del potere di disapplicazione del provvedimento amministrativo, a meno che la domanda risarcitoria non sia diretta anche nei confronti della P.A. per far valere l'illegittimità dell'attività provvedimentale, sussistendo, in questo caso, la F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 U, Ordinanza n. 13673 del 16/06/2014, Rv. 631630). Data pubblicazione 16/05/2022 In caso di violazione delle norme sulle distanze nelle costruzioni, è dunque concessa l'azione risarcitoria per il danno determinatosi prima della riduzione in pristino, senza la necessità di una specifica attività probatoria, perché il danno che il proprietario subisce –da qualificare come danno conseguenza, e non danno evento– è l'effetto (certo) dell'abusiva imposizione di una servitù a carico del proprio fondo e quindi della limitazione del suo godimento, che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima. Nel caso in cui siano violate disposizioni non integrative delle norme sulle distanze, viceversa, mancando un asservimento di fatto del fondo contiguo, la prova del danno è richiesta ed il proprietario è tenuto a fornirne una dimostrazione precisa, sia in ordine alla sua potenziale esistenza che alla sua entità obiettiva, in termini di amenità, comodità, tranquillità ed altro (cfr., in proposito, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 7752 del 27/03/2013, Rv. 625902). In tema di proprietà edilizia, la disposizione di cui all'art. 869 c.c. –secondo la quale i proprietari d'immobili siti nel territorio dei Comuni dove sono formati piani regolatori devono osservare le prescrizioni dei piani stessi nelle costruzioni e nelle riedificazioni o modificazioni delle costruzioni esistenti– va coordinata con quella di cui al successivo art. 872 c.c., che attribuisce al privato la tutela risarcitoria del proprio diritto soggettivo a seguito della violazione delle norme urbanistiche integrative del codice civile, senza subordinarla all'annullamento di provvedimenti amministrativi eventualmente adottati dalla P.A. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 742 del 20/01/2003, Rv. 559868). In tema di danno per violazione delle norme di edilizia, dunque, è l’abusività ed illegittimità della costruzione a fondare la pretesa risarcitoria, essendo sufficiente all’attore fornire elementi utili F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 all’individuazione del pregiudizio, come effetto diretto ed immediato Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 dell’illecito (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6045 del 11/03/2013, Data pubblicazione 16/05/2022 Rv. 625754). In definitiva, da un lato, la realizzazione di opere in violazione di norme recepite dagli strumenti urbanistici locali, diverse da quelle in materia di distanze, non comporta immediato e contestuale danno per i vicini, il cui diritto al risarcimento presuppone l’accertamento di un nesso tra la violazione contestata e l’effettivo pregiudizio subito. La prova di tale pregiudizio, dunque, dev’essere fornita dagli interessati in modo preciso, con riferimento alla sussistenza del danno ed all’entità dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24387 del 01/12/2010, Rv. 615001; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7909 del 12/06/2001, Rv. 547411). Dall’altro lato, il danno conseguente alla violazione delle norme del codice civile ed integrative di queste, relative alle distanze nelle costruzioni, si identifica nella violazione stessa, costituendo un asservimento de facto del fondo del vicino al quale, pertanto, compete il risarcimento del danno, senza la necessità di una specifica attività probatoria, in relazione alla perdita di amenità, comodità, tranquillità ed altro: prova, questa, che invece è necessaria in caso di violazione di norme speciali di edilizia non integrative della disciplina del codice (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 11/02/2008, Rv. 601620). Nel caso di specie, la sentenza impugnata da atto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato “… domanda riconvenzionale di demolizione delle opere realizzate dall’attore in violazione dei suoi diritti e di risarcimento dei danni a suo dire imputabili all’attore in solido con i terzi chiamati conseguenti alla realizzazione degli interventi eseguiti in violazione delle norme di legge” (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). La Corte di Appello ha ritenuto che l’appellante avesse, in tal modo, confuso “… i due piani, civilistico e amministrativo” ed ha ravvisato la carenza di giurisdizione sulla F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 predetta domanda riconvenzionale, “… dal momento che in forza Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 dell’art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 80/1998 è stata devoData pubblicazione 16/05/2022luta al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle [OSCURATO:PERSONA] in materia urbanistica ed edilizia (Corte Cost. n. 204/04)” (cfr. pag. 7 della sentenza). In realtà, tale affermazione contrasta con il consolidato insegnamento di questa Corte, secondo cui, se da una parte la tutela demolitoria è riservata alla violazione delle sole norme in tema di distanze, integrative delle disposizioni di cui agli art. 873 e ss. c.c., d’altra parte è sempre consentita la tutela risarcitoria, anche a fronte della violazione di norme regolamentari locali non direttamente integrative della disciplina codicistica poc’anzi richiamata. Tutela, quest’ultima, da esercitare dinanzi il giudice ordinario, il quale, a fronte di una domanda di risarcimento del danno per violazione delle norme di edilizia fondata, oltreché sul mancato rispetto delle distanze dai confine, anche sulla difformità della costruzione dalle prescrizioni comunali, deve valutare l’esistenza di eventuali danni connessi al carattere amministrativamente illecito dell’opera, in quanto detta richiesta è implicita nella domanda risarcitoria di cui sopra. Con l’ulteriore conseguenza che non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice ordinario che, investito di tale domanda risarcitoria, riconosca danni consistenti in diminuzione di visuale, amenità e soleggiamento del fondo dell’attore in conseguenza dell’opera edilizia illegittimamente realizzata dal confinante (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11163 del 24/12/1994, Rv. 489419). Nè poteva la Corte distrettuale esimersi dall’esaminare la domanda riconvenzionale proposta dalla dante causa dell’odierna ricorrente, sulla base del rilievo che “… il sopralzo non risulta fronteggiare l’immobile della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata), poiché se nel caso di violazione delle F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 distanze legali, legittimato a proporre la domanda di riduzione in Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 pristino è soltanto il proprietario di una preesistente e Data pubblicazione 16/05/2022 fronteggiante fabbrica, rispetto alla quale la nuova costruzione venga a trovarsi a distanza inferiore a quella legale, e non anche quello di altre fabbriche non frontistanti, quantunque comprese nello stesso edificio o nella stessa zona, rimane salvo il diritto del secondo al risarcimento del danno, ov’egli dimostri di aver subito un concreto pregiudizio economico per la diminuzione di aria, luce, panoramicità o soleggiamento dell’edificio (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6581 del 10/06/1991, Rv. 472609; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n.1659 del 16/02/1988, Rv. 457683, secondo la quale la violazione delle norme di edilizia concernenti l’altezza delle costruzioni integra un illecito di carattere permanente, sostanziandosi il danno nella privazione dei vantaggi della veduta e dell’aereazione derivanti alle costruzioni sui fondi finitimi dal reciproco rispetto dei limiti massimi di altezza stabiliti, con la conseguenza che il corso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno ha inizio soltanto a decorrere dalla riduzione dell’edificio). L'accoglimento, nei termini indicati, delle censure appena scrutinate implica l’assorbimento del secondo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 30 della Legge n. 34 del 1971, 34 del D. Lgs. n. 80 del 1998, 59 della Legge n. 69 del 2009, nonché dei principi affermati dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 del 2007, e dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4109 del 2007. Secondo la ricorrente, la Corte di Appello, una volta declinata la giurisdizione sulla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto esimersi dalla pronuncia nel merito, limitandosi ad assegnare termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice dotato di giurisdizione. Con il quinto motivo, la parte ricorrente denuncia la violazione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 degli artt. 31, 32 e 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, 1 e 3 della Legge Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 Regione Lombardia n. 19 del 1992 e 167 del D. Lgs. n. 42 del Data pubblicazione 16/05/2022 2004, perché la Corte di Appello avrebbe dovuto comunque ordinare la demolizione dell’opera contestata, nella parte in cui essa integrava una variazione essenziale del progetto originariamente autorizzato. La censura è infondata. In base alla giurisprudenza richiamata in relazione al primo, terzo e quarto motivo di ricorso, non è consentita la tutela demolitoria in relazione all’opera che sia stata realizzata in difformità alle prescrizioni regolamentari locali, ed alla normativa urbanistica ed edilizia, poiché tale forma di protezione è riservata alle sole ipotesi di violazione delle norme locali aventi carattere integrativo della disciplina di cui agli art. 873 e ss. c.c. Il profilo dell’essenzialità della variazione, rispetto al progetto approvato, può dunque rilevare ai fini dell’entità della risarcimento da accordare alla parte lesa, ma non autorizza certamente il riconoscimento della tutela reale a contenuto demolitorio, in assenza di profili di violazione delle norme a contenuto integrativo della richiamata disciplina codicistica. Con il sesto ed ultimo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 183 e 101 c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente configurato la legittimità dell’opera realizzata dall’Avanzi in base alla previsione di cui all’art. 876 c.c., senza considerare che il predetto soggetto non aveva mai formulato alcuna deduzione in tal senso. Ad avviso della ricorrente, si configurerebbe una pronuncia su una questione rilevabile d’ufficio, in relazione alla quale il giudice di merito avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per dedurre. La doglianza è infondata. La causa aveva ad oggetto, sin dal principio, la legittimità della sopraelevazione realizzata dall’Avanzi e la domanda di demolizione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 e risarcimento del danno proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di AppelNumero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022lo si è limitata ad osservare che, in assenza di disposizione del Data pubblicazione 16/05/2022 regolamento locale che imponga il rispetto di un distacco minimo dal confine o tra i fabbricati, si applica la regola codicistica che autorizza la costruzione in appoggio al muro posto sul confine (art.876 c.c.). La Corte di merito non ha affatto rilevato, d’ufficio, una questione nuova non compresa nelle domande e nelle difese proposte dalle parti, onde non era tenuta a concedere alcun termine a queste ultime. Peraltro, la decisione è, sul punto, coerente con l’insegnamento di questa Corte, che ha avuto modo di affermare: a) da un lato, che “In tema di distanze tra edifici, il principio della prevenzione è escluso solo in presenza di una norma del regolamento edilizio comunale che prescriva una distanza tra fabbricati con riguardo al confine, con lo scopo di ripartire equamente tra i proprietari confinanti l'obbligo di salvaguardare una zona di distacco tra le costruzioni. Ne consegue che, in assenza di una siffatta previsione, deve trovare applicazione il principio della prevenzione, potendo il prevenuto costruire in aderenza alla fabbrica realizzata per prima, se questa sia stata posta sul confine o a distanza inferiore alla metà del prescritto distacco tra fabbricati” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 5146 del 21/02/2019, Rv. 652701); b) e, dall’altro lato, che “In tema di distanze legali, il principio della prevenzione di cui all'art. 875 c.c. non è derogato nel caso in cui il regolamento edilizio si limiti a fissare la distanza minima tra le costruzioni, mentre lo è qualora la norma regolamentare stabilisca anche (o soltanto) la distanza minima delle costruzioni dal confine, atteso che in quest'ultimo caso l'obbligo di arretrare la costruzione è assoluto, come il corrispondente divieto di costruire sul F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a 1 9 a 9 2 2 6 f 6 b d c a 7 e 1 a 3 3 f a 6 f 0 c d 5 a e 4 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 27752/2017 confine, a meno che una specifica disposizione Numero sezionale 739/2022Numero di raccolta generale 15582/2022 del regolamento edilizio non consenta espressamente di Data pubblicazione 16/05/2022 costruire in aderenza” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25191 del 17/09/2021, Rv. 662253). Né era possibile ipotizzare che la domanda risarcitoria proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] comprendesse anche quella di riconoscimento della specifica indennità prevista dall’art. 876 c.c., posto il principio -che pure merita di essere ribadito- secondo cui “La actio de tigno iuncto, di cui all'art. 876 c.c., ha ad oggetto l'obbligazione indennitaria per l'innesto di un capo di muro sul muro a confine. Ne consegue che essa, considerata la diversità della causa petendi, non può ritenersi compresa nell'azione risarcitoria per violazione delle distanze, ai sensi dell'art. 873 c.c.” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11735 del 15/05/2013, Rv. 626325). In definitiva, vanno accolti il primo, terzo e quarto motivo, va dichiarato assorbito il secondo e vanno rigettati il quinto ed il sesto motivo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in differente composizione. PQM la Corte accoglie il primo, terzo e quarto motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo e rigetta il quinto ed il sesto motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Brescia, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 07 aprile 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) Il consigliere estensore (S. Oliva) F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O L I V A S T E F A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .
Sentenza Cassazione n. 15582/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris