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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025

Cassazione n. 40369/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20698/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono manifestamente infondati in quanto: il primo motivo -con cui si censura il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.- e il secondo motivo -con cui si censura il difetto di motivazione in ordine alla continuazione esterna- sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pag. 4 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sull'abitualità della condotta, e pagine 5 e 6, sull'insussistenza dei presupposti per la continuazione); il terzo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, non si confronta con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 21 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 20698/2025 RG letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati sono manifestamente infondati in quanto: il primo motivo -con cui si censura il difetto di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.- e il secondo motivo -con cui si censura il difetto di motivazione in ordine alla continuazione esterna- sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano pag. 4 sentenza impugnata, che contiene una esaustiva motivazione sull'abitualità della condotta, e pagine 5 e 6, sull'insussistenza dei presupposti per la continuazione); il terzo motivo, afferente alla determinazione del trattamento punitivo, non si confronta con la sentenza impugnata, sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 21 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 40369/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris