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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30135/2023

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9272/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI; -controricorrente - avverso la sentenza del T ribunale di TIVOLI n. 1296/2021 depositata il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022n. 9272sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, con la quale era stato rigettato il suo ricorso in opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.09720160217392518 emessa dall’A genzia delle Entrate e R iscossione con riferimento a somme richieste da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzione per violazione del codice della strada.

A fondamento dell’opposizione la ricorrente aveva lamentato di aver proposto ricorso al Prefetto e l’inesistenza della notifica dell’ordinanza ingiunzione.

2. Il T ribunale di Tivoli rigettava l’appello e conferma va la sentenza impugnata.

In particolare, evidenziava che dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente il titolo esecutivo sotteso, impropriamente indicato in cartella come verbale recante il numero 00091130000899 faceva riferimento all’ordinanza prefettizia contenente l’ ingiunzione di pagamento emessa a seguito di ricorso al prefetto promosso dalla ricorrente avverso il verbale di violazione del codice della strada numero 09720160217392518.

Non era ammissibile, pertanto , l’opposizione all’esecuzione avendo l’ interessata proposto ricorso al prefetto avverso l’ordinanza contenente l’ingiunzione di pagamento, né poteva rilevare l’erronea indicazione della cartella trattandosi di mero errore materiale.

3. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza.

Ric. 2022n. 9272sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3

4. Roma capitale e Agenzia Delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 in luogo dell’opposizione ex articolo 615 c.p.c. e articoli 203 e 2 0 4 codice della strada circa l’erronea applica z i one dei principi di cui alla sentenza n. 22080 del 2017 d i questa Corte su emissione della cartella di pagamento in pendenza di ricorso al prefetto.

La ricorrente asserisce di aver proposto l’opposizione perché, dopo aver ricevuto il verbale di accertamento, aveva proposto ricorso al prefetto e l’ ordinanza ingiunzione di conclusione del suddetto procedimento non le era mai stata notificata. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato.

Dalla lettura degli atti emerge come la ricorrente abbia lamentato con l’atto introduttivo del giudizio la mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto ha rigettato il ricorso da lei proposto avverso il verbale di accertamento.

Il Tribunale non risulta aver esaminato questa doglianza e non ha accertato se l’ordinanza ingiunzione citata anche nella cartella sia stata effettivamente notificata.

2. Si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Ric. 2022n. 9272sez.

S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9272/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n.6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONI; -controricorrente - avverso la sentenza del T ribunale di TIVOLI n. 1296/2021 depositata il 29/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2022n. 9272sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, con la quale era stato rigettato il suo ricorso in opposizione all’esecuzione ex articolo 615 c.p.c. avverso la cartella esattoriale n.09720160217392518 emessa dall’A genzia delle Entrate e R iscossione con riferimento a somme richieste da [OSCURATO:PERSONA] a titolo di sanzione per violazione del codice della strada. A fondamento dell’opposizione la ricorrente aveva lamentato di aver proposto ricorso al Prefetto e l’inesistenza della notifica dell’ordinanza ingiunzione. 2. Il T ribunale di Tivoli rigettava l’appello e conferma va la sentenza impugnata. In particolare, evidenziava che dalla documentazione prodotta dalla stessa parte opponente il titolo esecutivo sotteso, impropriamente indicato in cartella come verbale recante il numero 00091130000899 faceva riferimento all’ordinanza prefettizia contenente l’ ingiunzione di pagamento emessa a seguito di ricorso al prefetto promosso dalla ricorrente avverso il verbale di violazione del codice della strada numero 09720160217392518. Non era ammissibile, pertanto , l’opposizione all’esecuzione avendo l’ interessata proposto ricorso al prefetto avverso l’ordinanza contenente l’ingiunzione di pagamento, né poteva rilevare l’erronea indicazione della cartella trattandosi di mero errore materiale. 3. [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza. Ric. 2022n. 9272sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 4. Roma capitale e Agenzia Delle Entrate Riscossione sono rimaste intimate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 7 del d. lgs. n. 150 del 2011 in luogo dell’opposizione ex articolo 615 c.p.c. e articoli 203 e 2 0 4 codice della strada circa l’erronea applica z i one dei principi di cui alla sentenza n. 22080 del 2017 d i questa Corte su emissione della cartella di pagamento in pendenza di ricorso al prefetto. La ricorrente asserisce di aver proposto l’opposizione perché, dopo aver ricevuto il verbale di accertamento, aveva proposto ricorso al prefetto e l’ ordinanza ingiunzione di conclusione del suddetto procedimento non le era mai stata notificata. 1.1 Il motivo di ricorso è fondato. Dalla lettura degli atti emerge come la ricorrente abbia lamentato con l’atto introduttivo del giudizio la mancata notifica dell’ordinanza ingiunzione con la quale il Prefetto ha rigettato il ricorso da lei proposto avverso il verbale di accertamento. Il Tribunale non risulta aver esaminato questa doglianza e non ha accertato se l’ordinanza ingiunzione citata anche nella cartella sia stata effettivamente notificata. 2. Si impone, pertanto, l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al Tribunale di Tivoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Ric. 2022n. 9272sez. S2 - ud. 17 / 1 0/202 3 La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Tivoli in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso i
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