Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2018/2023

ECLI:EU:T:2023:81
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TO0266_INF

Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑266/22) «Ricorso di annullamento – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2018/1725 – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità [Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 12)

2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Assenza – Irricevibilità [Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 13, 14) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle della Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TO0266_INF Ordinanza del Tribunale (Sesta Sezione) del 9 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑266/22) «Ricorso di annullamento – Tutela dei dati personali – Regolamento (UE) 2018/1725 – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Inosservanza dei requisiti di forma – Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente – Mancanza – Irricevibilità [Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punto 12) 2. Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Assenza – Irricevibilità [Art. 263 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)] (v. punti 13, 14) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle della Commissione europea.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 2018/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris