CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 36357/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2020 del TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio limitatamente alla confisca dei telefoni". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza di patteggiamento del 13 novembre 2020 ha disposto l'applicazione della pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa a I ricorrente relativamente al reato di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stup. - commesso il 2 settembre 2020 -; disponendo altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro (stupefacente e cellulari). 2. L'imputato, ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 444 e 129 cod. proc. pen.), nonché omessa motivazione sul punto. Nessuna specifica motivazione della sentenza relativamente alli applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. 2. 2. Violazione di legge (art. 445 cod. proc. pen. E 240 cod. pen.), ed omessa motivazione sulla confisca dei cellulari. E' stata disposta la confisca dei cellulari senza alcuna motivazione. Nessun accertamento sulla riferibilità dei telefoni al reato in accertamento. L'imputato è stato condannato per il quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. e, quindi, la confisca non risulta obbligatoria. Il giudice non ha compiuto in concreto alcuna verifica della pericolosità sociale del ricorrente e della gravità del reato in relazione alla personalità dello straniero. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] I (52(9,17dleittley, / 3. Il ricorso risulta inammissibile, per genericità e manifesta infondatezza dei motivi relativamente alla mancanza di motivazione della sentenza per l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.; risulta, invece, fondato per la disposta confisca dei telefoni cellulari. Ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. «Il Pubblico Ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Non risulta proponibile, quindi, un ricorso per il vizio di motivazione, relativamente alla omessa valutazione delle ipotesi di cui all'art. 129, cod. proc. pen. 4. La confisca dei telefoni cellulari è stata disposta senza alcuna motivazione sul collegamento degli stessi al reato in oggetto. In tema di patteggiamento, anche dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione circa l'applicazione della confisca, essendo la stessa un'ipotesi di "illegalità della misura di sicurezza", rilevante come "violazione di legge" ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, Sentenza n. 15525 del 15/02/2019 Cc. - dep. 09/04/2019 - Rv. 275862 - 01; vedi anche Sez. 4, Sentenza n. 41560 del 26/10/2010 Ud. -dep. 24/11/2010- Rv. 248454 - 01 e Sez. U, Sentenza n. 21368 del 26/09/2019 Cc. - dep. 17/07/2020 - Rv. 279348 - 01). La sentenza deve, quindi, annullarsi con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla disposta confisca dei cellulari; inammissibile il ricorso nel resto. , P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca dei cellulari con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 19/04/202