CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33003/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 9169/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.), la memoria; Esaminati i motivi di ricorso, relativi alla omessa valutazione dei motivi aggiunti - riguardanti il riconoscimento della sospensione condizionale della pena-, al giudizio di responsabilità e alla valutazione delle prove; Ritenuto il primo motivo manifestamente infondato, avendo la Corte implicitamente motivato sulla mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena sia facendo riferimento alla recidiva (cfr., certificato penale da cui si evince come siano state già in passato riconosciute due sospensioni condizionali della pena), sia evidenziando la gravità della condotta; Ritenuto il secondo motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall'altra, generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno