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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 10068/2023

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere hapronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 32489/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Friggeri 82 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 393/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 32489 /20 20 Con sentenza n. 547/2016 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza n. 882/2010 del Tribunale di Sassari che, nella causa instaurata avverso la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,aveva dichiarato estinto per prescrizione il suo diritto risarcitorio relativo al reato di appropriazione indebita commesso a suo dannoda [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario della convenuta banca, confermando che il termine prescrizionale nel caso in esame era di cinque anni.

NicolaFraghì impugnava la sentenza per revocazione ai sensi dell’articolo 395, nn. 4 e 5 c.p.c.; controparte si costituiva, resistendo.

La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 393/2019 rigettava la richiesta revocazione. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso quest’ultima sentenza, sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria, peraltro tardiva; [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso.

Considerato che: 1.Prima di passare all’esame dell’unica censura, è opportuno premettere che il primo motivo della impugnazione ex articolo 395 c.p.c. aveva sostenuto che la sentenza n. 547/2016 fosse “l’effetto di un errore di fatto risultante da documenti della causa” peravere il giudice d’appello fondata la decisione “non sulla base di un autonomo ragionamento, ma, semplicemente, richiamandosi alle contestazioni operate dal giudice penale … in decreto di citazione a giudizio e in sentenza di condanna” del Campus “ove è chiaramente indicato, tra le imputazioni al capo C della pagina 6, il delitto di cui agli artt. 640 e 61 nn. 2 e 11 c.p.”.

E la corte territoriale, appunto nella sentenza n. 547/2016, “faceva esplicito riferimento alle contestazioni formulate in sede penale, e non ad una autonoma e motivata qualificazione del fatto reato ad opera del giudice in sede civile”; la sentenza n. 547/2016, infatti, si riferiva alla sentenza penale ove affermava che “inutilmente … l’appellante richiama -ai fini della prescrizione - il delitto di associazione per delinquere, pure contestato in sede penale” al Campus, senza però rilevare - e “con ciò rendendo palese l’errore materiale revocatorio” - che il Campus era stato condannato anche per truffa pluriaggravata ex articolo 61 nn. 2 e 11 c.p.

2. Con l’unico motivo il ricorrente lamentaallora, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa applicazione degli articoli 395 n.4, 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’articolo 2947, terzo comma, c.c. per omesso rilievo dell’errore di fatto su un punto indiscusso e decisivo per il giudizio sfociato nella sentenza n. 547/2016 in cui sarebbero state travisate le risultanze della sentenza del Gup del Tribunale di Sassari n. 481/2009 ai fini del computo del termine di prescrizione del diritto risarcitorio, incorrendo nell’errore di fatto di cui all’articolo 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 2947, terzo comma, c.c.

Se fosse stato correttamente applicato l’articolo 395 n.4 c.p.c. in base ai criteri di cui agli articoli 115 e 116 c.p.c. la corte territoriale sarebbe giunta a ritenere che la sentenza n. 547/2016 era stata “frutto di un errore di fatto cadente sulla esatta qualificazione del reato”, che avrebbe avuto prescrizione decennale.

Nella sentenza n. 393/2019 oggetto del presente ricorso, si assume che la sentenza n. 547/2016 in ordine al primo motivo d’appello evidenziava che l’attuale ricorrente vi aveva lamentato erronea qualificazione del reatoda parte del Tribunale ai fini della determinazione del termine prescrizionale, perché a tali fini “avrebbe dovuto considerare … non il reato di appropriazione indebita bensì quello di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata alla commissione di reati di falso, truffa, appropriazione indebita, abusivo esercizio di attività bancaria come è emerso nel procedimento penale con la conseguenza che il termine prescrizionale, ben più ampio, non era ancora spirato”.L’attuale ricorrente invece, sia nell’atto d’appello, sia nelle memorie di cui all’articolo 190 c.p.c., avrebbe affermato che “il primo Giudice avrebbe dovuto procedere ad una diversa e ben più grave qualificazione dei fatti sulla base degli esiti del procedimento penale”; e in particolare nella memoria ex articolo 190 c.p.c. avrebbe tra l’altro rimarcato la sussistenza “fra i reati contestati al Campus (come risultano dalla sent. 481/09 del GUP)” di “quello di cui all’articolo 640 c.p. … aggravato dalle circostanze di cui ai nn. 2 e 11 … sicché … la pena … non è inferiore ad anni 5 di reclusione e, di conseguenza, la prescrizione è di anni dieci”.

Nella memoria di replica, poi, il Fraghì avrebbe ribadito: “Anche a voler ritenere sussistente il solo reato di truffa aggravata ai sensi dei nn. 2, 7 e 11 dell’art. 61 c.p. … il termine di prescrizione sarebbe pari a dieci anni”.

Sarebbe stata perciò erronea “la ricostruzione dei motivi d’appello”.

Inoltre la corte territoriale, adita in revocazione, avrebbe violato gli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 395 n. 4 c.p.c.

“ignorando le evidenti emergenze processuali che dimostrano … che la sent. 547/2016 … sia stata frutto di un palese errore di fatto … presupponendo l’esistenza dell’imputazione di cui all’articolo 416 c.p. … ma ritenendola ininfluente ai fini di un eventuale prolungamento del termine di prescrizione”.

E “d’altro canto” la corte nella sentenza d’appello n. 547/2016 “suppone una inesistente, nella sent. 481/09 [la sentenza del Gup del Tribunale di Sassari: n.d.r.], imputazione di truffa aggravata dalla circostanza ex art. 61 n. 7 c.p. al posto della contestazione effettivamente rubricata al capo C di imputazione della sentenza 481/09 del Gup presso il Tribunale di Sassari, contenente l’imputazione e la successiva condanna per il reato di cui all’art. 640 c.p., di truffa pluriaggravata dalle circostanze di cui all’art. 61, nn. 2 e 11 c.p.”.

Tale errore sarebbe dovuto alla falsa rappresentazione della realtà processuale, determinata dal travisamento della fattispecie di reato, cioè quella di cui agli articoli 640 e 61, nn. 2 e 11 c.p., contestata nel capo C di imputazione della sentenza n. 481/2009 del Gup.

Invece, inspiegabilmente, la Corte d’appello si sarebbe soffermata “sull’inidoneità del delitto di associazione a delinquere … ad incidere sul prolungamento dei termini di prescrizione ex art. 2947, 3° comma, c.c. … omettendosi, però, ogni riferimento all’unico motivo posto a fondamento dell’impugnazione per revocazione … : errore di fatto risultante dagli atti del giudizio, consistito nell’avere … erroneamente ritenuto contestato in sede penale, ai fini del computo del termine prescrizionale della domanda risarcitoria, che dovesse tenersi conto dell’ipotesi di reato di cui all’art. 640 c.p. aggravato dalla sola circostanza di cui al n.7 dell’art. 61 c.p.” mentre dal doc. 1 del fascicolo dell’appellante, cioè dalla sentenza n. 481/2009 già citata, risulta al capo C “l’imputazione di truffa pluriaggravata ai sensi dell’art. 640 c.p. e nn. 2 e 11 art.61 c.p.”, errore decisivo “caduto su un documento di causa, non contestato richiamato dallo stesso giudicante”.

Pertanto la corte territoriale nella qui impugnata sentenza n. 393/2019 avrebbe omesso di valutare “l’unico motivo di revocazione” ritenendo la sentenza n. 547/2016“frutto di una valutazione critica degli atti” anziché, come in effetti sarebbe, “di una macroscopica svista” riguardo la contestazione in capo C di truffa aggravata non solo dalla circostanza n. 7 ma anche dalle circostanze nn. 2 e 11 dell’articolo 61 c.p.

3. Il motivo, nonostante le sue ampie ed elaborate argomentazioni sin qui riassunte, non coglie nel segno.

Invero, la sentenza della corte territoriale n. 393/2019 qui impugnata riporta fedelmente l’impugnazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. riguardo la contestazione non tenuta in conto “per mera svista” di cui agli articoli 640 e 61 nn. 2 e 11 c.p. alla quale “avrebbe dovuto essere ricondotto” l’illecito civile (così a pagina 3 della sentenza), ma poi rileva (nelle pagine 4 s s.) che l’individuazione del t ermine prescrizionale deriva (non quindi dal prospettato errore di fatto, bensì) da “un ragionamento logico-giuridico”, in base al quale l’illecito civile è riconducibile, “seppure in sede penale fossero stati ascritti al Campus reati ben più gravi” tra cui l’associazione a delinquere, solo al reato di appropriazione indebita o reato di cui agli articoli 640 e 61 c.p.; e la giurisprudenza di legittimità -rileva ancora il giudice della revocazione della sentenza qui impugnata - esclude dalla fattispecie di cui all’articolo 395 n. 4 c.p.c. ogni apprezzamento di diritto, dovendo sussistere come oggetto della denuncia soltanto una “falsa percezione di quanto emerge dagli atti”, gli errori di giudizio essendo sindacabili in altra sede.Queste affermazioni, che hanno condotto a disattendere la revocazione, sono corrette e condivisibili, dal momento che la sentenza n. 547/2016 non si è fondata soltanto su una percezione estesamente erronea, bensì include anche argomenti di diritto per qualificare l’illecito civile,ravvisato solo in riferimento all’articolo 640 c.p. come aggravato ex articolo 61 n.7 c.p. e all’appropriazione indebita.

In tal modo la sua decisione è divenuta non assoggettabile all’impugnazione ex articolo 395 n. 4 c.p.c. proprio come insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte(oltre a Cass. sez. 6-5, ord. 13 gennaio 2015 n. 321, correttamente citata dalla corte territoriale, escludono i profili di diritto circoscrivendol’oggetto della revocazione agli errori puram ente di fatto, ex multis: Cass. sez. 5, 16 ottobre 2019 n. 26141; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018 n. 27570; Cass. sez.L, 5 aprile 2017 n. 8828; Cass. sez. 1, 26 settembre 2013 n. 22080; Cass. sez.

L, 6 novembre 2012 n. 19071; Cass. sez. 1, 25 giugno 2008 n.17443).

Ciò conduce, assorbendo ogni altro profilo (incluso quello dell’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla controricorrente), a disattendere il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 3200 , di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre al 15% per spese generalie agli accessori di legge .

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a tit

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere hapronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 32489/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] A. Friggeri 82 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 393/2019 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/3/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoche: 32489 /20 20 Con sentenza n. 547/2016 la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza n. 882/2010 del Tribunale di Sassari che, nella causa instaurata avverso la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].,aveva dichiarato estinto per prescrizione il suo diritto risarcitorio relativo al reato di appropriazione indebita commesso a suo dannoda [OSCURATO:PERSONA], promotore finanziario della convenuta banca, confermando che il termine prescrizionale nel caso in esame era di cinque anni. NicolaFraghì impugnava la sentenza per revocazione ai sensi dell’articolo 395, nn. 4 e 5 c.p.c.; controparte si costituiva, resistendo. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza n. 393/2019 rigettava la richiesta revocazione. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso quest’ultima sentenza, sulla base di un unico motivo, illustrato anche con memoria, peraltro tardiva; [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. Considerato che: 1.Prima di passare all’esame dell’unica censura, è opportuno premettere che il primo motivo della impugnazione ex articolo 395 c.p.c. aveva sostenuto che la sentenza n. 547/2016 fosse “l’effetto di un errore di fatto risultante da documenti della causa” peravere il giudice d’appello fondata la decisione “non sulla base di un autonomo ragionamento, ma, semplicemente, richiamandosi alle contestazioni operate dal giudice penale … in decreto di citazione a giudizio e in sentenza di condanna” del Campus “ove è chiaramente indicato, tra le imputazioni al capo C della pagina 6, il delitto di cui agli artt. 640 e 61 nn. 2 e 11 c.p.”. E la corte territoriale, appunto nella sentenza n. 547/2016, “faceva esplicito riferimento alle contestazioni formulate in sede penale, e non ad una autonoma e motivata qualificazione del fatto reato ad opera del giudice in sede civile”; la sentenza n. 547/2016, infatti, si riferiva alla sentenza penale ove affermava che “inutilmente … l’appellante richiama -ai fini della prescrizione - il delitto di associazione per delinquere, pure contestato in sede penale” al Campus, senza però rilevare - e “con ciò rendendo palese l’errore materiale revocatorio” - che il Campus era stato condannato anche per truffa pluriaggravata ex articolo 61 nn. 2 e 11 c.p. 2. Con l’unico motivo il ricorrente lamentaallora, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa applicazione degli articoli 395 n.4, 115 e 116 c.p.c.,in relazione all’articolo 2947, terzo comma, c.c. per omesso rilievo dell’errore di fatto su un punto indiscusso e decisivo per il giudizio sfociato nella sentenza n. 547/2016 in cui sarebbero state travisate le risultanze della sentenza del Gup del Tribunale di Sassari n. 481/2009 ai fini del computo del termine di prescrizione del diritto risarcitorio, incorrendo nell’errore di fatto di cui all’articolo 395 n. 4 c.p.c. in relazione all’articolo 2947, terzo comma, c.c. Se fosse stato correttamente applicato l’articolo 395 n.4 c.p.c. in base ai criteri di cui agli articoli 115 e 116 c.p.c. la corte territoriale sarebbe giunta a ritenere che la sentenza n. 547/2016 era stata “frutto di un errore di fatto cadente sulla esatta qualificazione del reato”, che avrebbe avuto prescrizione decennale. Nella sentenza n. 393/2019 oggetto del presente ricorso, si assume che la sentenza n. 547/2016 in ordine al primo motivo d’appello evidenziava che l’attuale ricorrente vi aveva lamentato erronea qualificazione del reatoda parte del Tribunale ai fini della determinazione del termine prescrizionale, perché a tali fini “avrebbe dovuto considerare … non il reato di appropriazione indebita bensì quello di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. finalizzata alla commissione di reati di falso, truffa, appropriazione indebita, abusivo esercizio di attività bancaria come è emerso nel procedimento penale con la conseguenza che il termine prescrizionale, ben più ampio, non era ancora spirato”.L’attuale ricorrente invece, sia nell’atto d’appello, sia nelle memorie di cui all’articolo 190 c.p.c., avrebbe affermato che “il primo Giudice avrebbe dovuto procedere ad una diversa e ben più grave qualificazione dei fatti sulla base degli esiti del procedimento penale”; e in particolare nella memoria ex articolo 190 c.p.c. avrebbe tra l’altro rimarcato la sussistenza “fra i reati contestati al Campus (come risultano dalla sent. 481/09 del GUP)” di “quello di cui all’articolo 640 c.p. … aggravato dalle circostanze di cui ai nn. 2 e 11 … sicché … la pena … non è inferiore ad anni 5 di reclusione e, di conseguenza, la prescrizione è di anni dieci”. Nella memoria di replica, poi, il Fraghì avrebbe ribadito: “Anche a voler ritenere sussistente il solo reato di truffa aggravata ai sensi dei nn. 2, 7 e 11 dell’art. 61 c.p. … il termine di prescrizione sarebbe pari a dieci anni”. Sarebbe stata perciò erronea “la ricostruzione dei motivi d’appello”. Inoltre la corte territoriale, adita in revocazione, avrebbe violato gli articoli 115 e 116 c.p.c. in relazione all’articolo 395 n. 4 c.p.c. “ignorando le evidenti emergenze processuali che dimostrano … che la sent. 547/2016 … sia stata frutto di un palese errore di fatto … presupponendo l’esistenza dell’imputazione di cui all’articolo 416 c.p. … ma ritenendola ininfluente ai fini di un eventuale prolungamento del termine di prescrizione”. E “d’altro canto” la corte nella sentenza d’appello n. 547/2016 “suppone una inesistente, nella sent. 481/09 [la sentenza del Gup del Tribunale di Sassari: n.d.r.], imputazione di truffa aggravata dalla circostanza ex art. 61 n. 7 c.p. al posto della contestazione effettivamente rubricata al capo C di imputazione della sentenza 481/09 del Gup presso il Tribunale di Sassari, contenente l’imputazione e la successiva condanna per il reato di cui all’art. 640 c.p., di truffa pluriaggravata dalle circostanze di cui all’art. 61, nn. 2 e 11 c.p.”. Tale errore sarebbe dovuto alla falsa rappresentazione della realtà processuale, determinata dal travisamento della fattispecie di reato, cioè quella di cui agli articoli 640 e 61, nn. 2 e 11 c.p., contestata nel capo C di imputazione della sentenza n. 481/2009 del Gup. Invece, inspiegabilmente, la Corte d’appello si sarebbe soffermata “sull’inidoneità del delitto di associazione a delinquere … ad incidere sul prolungamento dei termini di prescrizione ex art. 2947, 3° comma, c.c. … omettendosi, però, ogni riferimento all’unico motivo posto a fondamento dell’impugnazione per revocazione … : errore di fatto risultante dagli atti del giudizio, consistito nell’avere … erroneamente ritenuto contestato in sede penale, ai fini del computo del termine prescrizionale della domanda risarcitoria, che dovesse tenersi conto dell’ipotesi di reato di cui all’art. 640 c.p. aggravato dalla sola circostanza di cui al n.7 dell’art. 61 c.p.” mentre dal doc. 1 del fascicolo dell’appellante, cioè dalla sentenza n. 481/2009 già citata, risulta al capo C “l’imputazione di truffa pluriaggravata ai sensi dell’art. 640 c.p. e nn. 2 e 11 art.61 c.p.”, errore decisivo “caduto su un documento di causa, non contestato richiamato dallo stesso giudicante”. Pertanto la corte territoriale nella qui impugnata sentenza n. 393/2019 avrebbe omesso di valutare “l’unico motivo di revocazione” ritenendo la sentenza n. 547/2016“frutto di una valutazione critica degli atti” anziché, come in effetti sarebbe, “di una macroscopica svista” riguardo la contestazione in capo C di truffa aggravata non solo dalla circostanza n. 7 ma anche dalle circostanze nn. 2 e 11 dell’articolo 61 c.p. 3. Il motivo, nonostante le sue ampie ed elaborate argomentazioni sin qui riassunte, non coglie nel segno. Invero, la sentenza della corte territoriale n. 393/2019 qui impugnata riporta fedelmente l’impugnazione ex articolo 395 n.4 c.p.c. riguardo la contestazione non tenuta in conto “per mera svista” di cui agli articoli 640 e 61 nn. 2 e 11 c.p. alla quale “avrebbe dovuto essere ricondotto” l’illecito civile (così a pagina 3 della sentenza), ma poi rileva (nelle pagine 4 s s.) che l’individuazione del t ermine prescrizionale deriva (non quindi dal prospettato errore di fatto, bensì) da “un ragionamento logico-giuridico”, in base al quale l’illecito civile è riconducibile, “seppure in sede penale fossero stati ascritti al Campus reati ben più gravi” tra cui l’associazione a delinquere, solo al reato di appropriazione indebita o reato di cui agli articoli 640 e 61 c.p.; e la giurisprudenza di legittimità -rileva ancora il giudice della revocazione della sentenza qui impugnata - esclude dalla fattispecie di cui all’articolo 395 n. 4 c.p.c. ogni apprezzamento di diritto, dovendo sussistere come oggetto della denuncia soltanto una “falsa percezione di quanto emerge dagli atti”, gli errori di giudizio essendo sindacabili in altra sede.Queste affermazioni, che hanno condotto a disattendere la revocazione, sono corrette e condivisibili, dal momento che la sentenza n. 547/2016 non si è fondata soltanto su una percezione estesamente erronea, bensì include anche argomenti di diritto per qualificare l’illecito civile,ravvisato solo in riferimento all’articolo 640 c.p. come aggravato ex articolo 61 n.7 c.p. e all’appropriazione indebita. In tal modo la sua decisione è divenuta non assoggettabile all’impugnazione ex articolo 395 n. 4 c.p.c. proprio come insegna la giurisprudenza di questa Suprema Corte(oltre a Cass. sez. 6-5, ord. 13 gennaio 2015 n. 321, correttamente citata dalla corte territoriale, escludono i profili di diritto circoscrivendol’oggetto della revocazione agli errori puram ente di fatto, ex multis: Cass. sez. 5, 16 ottobre 2019 n. 26141; Cass. sez. 5, 30 ottobre 2018 n. 27570; Cass. sez.L, 5 aprile 2017 n. 8828; Cass. sez. 1, 26 settembre 2013 n. 22080; Cass. sez. L, 6 novembre 2012 n. 19071; Cass. sez. 1, 25 giugno 2008 n.17443). Ciò conduce, assorbendo ogni altro profilo (incluso quello dell’eccezione di tardività del ricorso proposta dalla controricorrente), a disattendere il ricorso, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese del giudizio di cassazione, che liquida in un totale di € 3200 , di cui euro 3.000,00 per onorari, oltre al 15% per spese generalie agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell'ulteriore importo a tit
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